Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15592 del 14/06/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15592 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANIA NUNZIATINA nato il 09/09/1980 a BRONTE

avverso l’ordinanza del 02/12/2016 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 14/06/2017

Ritenuto che, con ordinanza del 2 dicembre 2016, il Tribunale di Catania,
in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda di revoca
dell’ordine di demolizione notificato a Catania Nunziatina in data 16 gennaio
2017 ed avente ad oggetto il manufatto abusivo di cui alla sentenza del Gip
del Tribunale di Catania del 26 aprile 2010;
che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Catania
deducendo il vizio di violazione di legge per essere oramai prescritta la pena

con l’ordine di demolizione oggetto della controversia.

Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, con riferimento al motivo di impugnazione, la giurisprudenza di
questa Corte è ferma nella affermazione, che non avendo l’ordine di
demolizione impartito unitamente alla condanna per il reato di natura edilizia,
le caratteristiche della pena accessoria, esso non è soggetto alla disciplina
relativa alla prescrizione della pena (Corte di cassazione, Sezione III penale,
15 dicembre 2015, n. 49331);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ncorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2017
Il Consigliere est nsore

il Presiclél te

inflitta al prevenuto con la sentenza della quale è stata chiesta la esecuzione

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