Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15714 del 02/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 15714 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALTARELLI MICHAEL nato il 01/06/1992 a GENOVA

avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica
presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Lori, che ha concluso per il rigetto
del ricorso e, per il ricorrente, l’avv. A. L. La Grotteria, che l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 02/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 24/09/2015, il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Genova, all’esito del giudizio abbreviato, per quanto è qui di
interesse, dichiarava Michael Saltarelli colpevole dei reati di lesione personale
aggravata dall’uso dell’arma e dai futili motivi (così riqualificato il fatto imputato
a titolo di tentato omicidio) in danno di Giuseppe La Licata, di interruzione di
pubblico servizio e di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere (così

recidiva reiterata ed infraquinquennale e la riduzione per il rito, lo condannava
alla pena di anni 5, mesi 6 e giorni 20 di reclusione (fatti commessi il
02/09/2014). Investita del gravame dell’imputato, la Corte di appello di Genova,
con sentenza deliberata il 21/03/2016, ha escluso la recidiva contestata e la
circostanza aggravante dei futili motivi, e ha rideterminato la pena in anni 2 e
mesi 4 di reclusione.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto
personalmente ricorso per cassazione Michael Saltarelli, denunciando – nei
termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. – inosservanza o erronea applicazione in ordine alla sussistenza della
circostanza aggravante contestata e vizi di motivazione. Non è stato provato
l’uso di un corpo contundente da parte del ricorrente, come confermato dalla
perizia medico-legale della dott.ssa Mazzone, da quanto riferito dal perito
Picchioni e dal rilievo della stessa sentenza impugnata secondo cui non è stata
individuata la natura e la tipologia del corpo contundente, laddove i giudici di
merito hanno fondato la decisioni sulle sole dichiarazioni della persona offesa, in
assenza del necessario vaglio della sua testimonianza.
2.1. Con atto depositato in data 16/02/2018, il difensore dell’imputato avv.
A. L. La Grotteria ha dedotto due motivi nuovi.
Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine all’insussistenza di
elementi idonei a qualificare l’arma, laddove gli oggetti sequestrati nell’auto
dell’imputato sono risultati privi di sostanze biologiche, il perito Picchioni ha
ritenuto “possibile” che le lesioni siano state cagionate da un oggetto, mentre la
testimonianza della persona offesa può essere da sola assunta come fonte di
prova della colpevolezza ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla
credibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante. Non si è addivenuti alla
descrizione del presunto oggetto, non essendosi proceduto all’esame diretto del
corpo del reato ai fini di accertare l’inquadrabilità dello stesso nell’ipotesi di cui al
secondo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Erroneamente è stato
applicato il decreto interministeriale n. 103 del 12/05/2011, in ordine alla

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riqualificato il fatto imputato a titolo di porto illegale di arma da sparo) e, con la

bomboletta contenente lo spray al peperoncino sequestrata all’interno dell’auto
dell’imputato.

Il secondo motivo nuovo denuncia inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.

Le doglianze relative alla motivazione concernente la circostanza

aggravante dell’uso dell’arma articolate dal ricorso originario e dal primo motivo
nuovo sono inammissibili.
Manifestamente infondate sono le censure relative al giudizio di attendibilità
della persona offesa, formulato sul piano della coerenza intrinseca del narrato e
su quello dell’affidabilità del dichiarante, privo di astio pregresso nei confronti
dell’imputato e di alcun interesse patrimoniale (non essendosi neppure costituito
parte civile): a fronte della motivazione resa sul punto dalla Corte distrettuale, le
censure del ricorrente risultano articolate in termini non compiutamente correlati
ai rilievi della sentenza impugnata e, comunque, in radice inidonei a mettere in
luce cadute di conseguenzialità logico-argomentativa nel percorso motivazionale
del giudice di appello.
Quanto all’individuazione dell’arma, occorre ribadire, in linea con
l’orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di questa Corte, che, in
tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di
uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma secondo, n. 2, cod.
pen. qualora la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi
oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa (Sez. 5, n.
8640 del 20/01/2016, Rv. 267713; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 54148 del
06/06/2016, Vaina, Rv. 268750). L’utilizzo di un oggetto riconducibile alla
fattispecie circostanziale in esame per la realizzazione delle lesioni cagionate alla
vittima è stato argomentato dalle conformi sentenze di merito sulla base delle
stesse dichiarazioni della persona offesa, che, pur non essendo riuscita ad
identificare lo specifico oggetto utilizzato (1 1 «oggetto che teneva in mano»
l’aggressore, come precisato dalla sentenza di primo grado), ha riferito, oltre agli
effetti avvertiti a seguito dei colpi ricevuti, che l’imputato, prima di colpirlo, gli
aveva detto «ti lamo». A fronte della motivazione dei giudici di merito, il
ricorrente richiama, in termini peraltro del tutto aspecifici, brani di perizie o di
dichiarazioni dibattimentali, omettendo di confrontarsi con lo specifico contenuto
conoscitivo offerto dalla persona offesa, sicché le doglianze risultano del tutto
carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla

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1. Il ricorso è inammissibile.

decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

3.

Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze. Quelle relative al

trattamento sanzionatorio articolate con il secondo motivo nuovo, oltre che
intrinsecamente generiche, non erano state proposte con il ricorso originario,
laddove, secondo l’orientamento del tutto consolidato di questa Corte, i motivi
nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di

enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1,
lett. a), cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 – dep. 2012,
Aguì, Rv. 251780; Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259). Rilievo,
questo, che rende ragione anche dell’inammissibilità delle censure relative al
porto della bomboletta spray, posto che il relativo capo non era stato attinto dai
motivi del ricorso originario (e, peraltro, neppure da quelli articolati con l’atto di
appello).

4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 02/03/2018.
Irpnsiglive esensore

Il Pt1nte

Depositato in Cancelleria
Roma, lì

0-9.-APL.201

inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati

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