Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23906 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 23906 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 24.09.2013

sul ricorso iscritto al n. 27647 del R.G. anno 2012
proposto da:
PREFETTO UTG di Ascoli Piceno,

domiciliato in ROMA,

via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo
ricorrente –

rappresenta e difende per legge
contro

intimato –

PLAKU Admir

avverso il decreto in data 16.04.2012 del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013
dal Cons. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost.
Proc.Gen. Dott. Lucio Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
In data 17.2.2012 il Prefetto di A.P. ebbe ad espellere dal territorio nazionale il cittadino albanese Admir PLAKU ex art. 13 c. 2 lett. B del T.U.
per trattenimento in Italia in violazione dei termini e delle condizioni di
cui all’art. 1 della legge 69/2007. Il Plaku si oppose innanzi al Giudice di
Pace di Ascoli Piceno il quale con decreto 16.4.2012 annullò l’espulsione
sul rilievo per il quale non era stata svolta istruttoria sulla sussistenza
del pericolo di fuga ed anzi detto pericolo era smentito dai dati acquisiti
sì chè, non essendo stato concesso termine per partenza volontaria, era
stata violata la disposizione di cui all’art. 7 della Direttiva 115/2008/CE

I

ok

Data pubblicazione: 22/10/2013

e ne conseguiva pertanto l’invalidità della espulsione. Ricorre il Prefetto
con ricorso notificato il 5.12.2012 al difensore ad litem dello straniero,
che non ha svolto difese. Il relatore ha proposto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
Come esattamente denunziato nel ricorso il decreto rileva la violazione
diretta dell’art. 7 della Direttiva “Rimpatri” senza neanche avvedersi che
l’espulsione è stata adottata nel pieno vigore della normativa nazionale
che detta direttiva ha recepito. E’ dunque evidentemente fondata, la

giudice del merito sulla questione afferente le ragioni per escludere
l’applicazione delle disposizioni sulla partenza volontaria che, in esecuzione della direttiva 115/2008/CE, le norme del D.L. 89 /2011 convertito nella legge 129 del 2011 hanno introdotto nel T.U. (in particolare novellando, per quel che occupa, l’art. 13 del predetto d.lgs.
286/1998).Che tale omissione di scrutinio di quanto ex actis emergente
sia rilevante è di tutta evidenza, posto che, a differenza delle espulsioni
governate dalla sola direttiva 115/2008/CE per le quali questa Corte ha
affermato che le scelte di rimpatrio volontario o di adozione di misure
coercitive per effetto del pericolo di fuga attenevano alla fase della esecuzione ed erano quindi sottratte alla cognizione del giudice della espulsione (Cass. 15185/2012), nella vicenda che occupa la stessa espulsione 17.02.2012 la norma ha disposto, in applicazione del sopravvenuto
comma 4 bis dell’art. 13, che dovesse ravvisarsi una condizione ostativa
alla concessione del termine di rimpatrio la dove il rischio di fuga fosse
integrato per impossidenza di un passaporto e propensione a rimanere
in Italia. E posto che il ricorso con piena autosufficienza attesta quanto
dichiarato al proposito dall’interessato alla Polizia in sede di s.i.t. e che il
Giudice di Pace da un canto ha mostrato di ignorare la vigente normativa nazionale e dall’altro canto ha mostrato di ignorare la documentazione in atti (attestante le condizioni di legge per adottare le misure espulsive coercitive), ne discende la necessità di cassare il decreto.
OSSERVA
La relazione va pienamente condivisa, con la cassazione del decreto ed il
rinvio allo stesso Ufficio perché proceda a nuovo giudizio applicando il
principio sopra formulato (e regolando le spese di legittimità)
PQM
Accoglie il ricorso cassa il decreto e rinvia, anche per le spese, al Giudice
di Pace di Ascoli Piceno in persona di altro magistrato.
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il

2

2013

censura che denunzia la inesistenza di alcuna valutazione da parte del

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