Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23900 del 22/10/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 23900 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI
Cdc 24.09.2013
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
2260 del R.G. anno 2012
proposto da:
UDDIN ALAL domiciliato in ROMA, via Lucrezio Caro 67 presso l’avv.
Monica Schipani che lo rappresenta e difende per procura allegata al
ricorrente
ricorso
–
contro
Prefetto e Questore di Roma – Ministro dell’Interno
avverso
intimati –
il decreto in data 17.10.2011 del Giudice di Pace di Roma ;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 24.09.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del Sost.Proc. Gen. Lucio
Capasso che ha concluso come da relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:
CHE Uddin Alal , cittadino del Bangladesh, espulso il
17.01.2011 dal
Prefetto di Roma perché irregolarmente presente sul territorio nazionale,
si oppose alla espulsione censurando il fatto che la copia consegnatagli
era una mera fotocopia del provvedimento che recava una attestazione
di conformità all’originale; CHE il GDP di Roma con decreto 17.10.2011
ha rigettato il ricorso ritenendo che la copia consegnata recava in calce
l’attestazione di conformità all’originale ;
CHE per la cassazione di tale
decreto ricorre l’UDDIN il 7.01.2012 censurandone, in tre motivi, la
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Data pubblicazione: 22/10/2013
illegittimità, avendo disatteso il principio per il quale sulla copia
l’attestazione di conformità debba essere estesa in originale ; CHE il ricorso è pienamente fondato alla stregua della giurisprudenza di questa
Corte, che evidenzia il consapevole discostarsi da parte del GdP dalla
giurisprudenza relativa alla inderogabile esigenza di consegnare
all’espellendo copia del provvedimento munita di attestazione di conformità: si tratta di questione sulla cui rilevanza questa Corte ha avuto
modo di recentemente pronunziare (Cass. n. 3489 del 2012 e 17569
del
2010)
affermando che non sono ammessi equipollenti
all’adempimento del minimo requisito di legalità dell’atto amministrativo
di espulsione (quello della attestazione di conformità della copia consegnata all’originale sottoscritto dal Prefetto o da delegato/sostituto) sì chè
la motivazione addotta dal GdP sulla sufficienza del mero atto di consegna appare affatto illegittima, non essendo pensabile che per la integrazione della modalità notificatoria possa mancare l’originale – sulla copia
consegnata – della attestazione di conformità, estesa e sottoscritta di
Pug no dal p.u. autorizzato a rilasciarla CHE,
ove si condivida il testè
formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e,
previa rinnovazione della notifica al Prefetto presso la propria sede, accolto per manifesta fondatezza
OSSERVA
Il Collegio, alla fissata udienza del 28.09.2012, ha sulla scorta della relazione dato termine al difensore (presente alla adunanza camerale) di
30 giorni per il rinnovo della notifica al Prefetto nella sua sede.
All’incombente si è provveduto con atto notificato il 29.10.2012 e la cancelleria in data 13.4.2013 ha attestato che nessun controricorso è stato
depositato. La relazione va dunque pienamente condivisa con il conseguente accoglimento del ricorso e la cassazione, con decisione nel merito di annullamento della espulsione e con regolamentazione delle spese
secondo soccombenza ma in favore dell’Erario stante la dichiarazione di
ammissione al Patrocinio in data 26.09.2011 (cfr. ricorso);la liquidazione
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto e decidendo ex art. 384 c.p.c. annulla
la espulsione 17.01.2011 del Prefetto di Roma condannando lo stesso
alle spese in favore della Amministrazione Finanziaria dello Stato
Così deciso nella c.d.c. della Se ta Sezione Civile il 24.09.2013.
CANCELLERIA
spetta al giudice del merito (tra le altre SU 22788/2012)