Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5585 del 08/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5585 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18123-2017 proposto da:
MAHAMUGE ERANTHI NIROSHA FERNANDO, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 12, presso lo studio
dell’avvocato ANTONELLA CASSANDRO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 32143/2017 del GIUDICE DI PACE
di NAPOLI, depositata il 29/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.

Data pubblicazione: 08/03/2018

Rilevato che:
Mahamuge Eranthi Nirosha Fernando ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso l’ordinanza
emessa dal Giudice di pace di Napoli depositata in data 29
maggio 2017, con la quale è stata rigettata l’opposizione

emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli, n. 40 del 20
febbraio 2017, notificato il 20 febbraio 2017;
l’intimata Prefettura di Napoli non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che
il giudice del merito non abbia considerato che il decreto di
espulsione non era stato tradotto in una lingua nota alla
istante, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio
1998, n. 286;
Ritenuto che:
in tema di espulsione amministrativa dello straniero, la
mancata traduzione del decreto nella lingua propria del
destinatario determini la violazione dell’art. 13, comma 7, del
d.lgs. n. 286 del 1998, con conseguente nullità non sanabile
del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione dì
indisponibilità del traduttore, salvo che l’amministrazione non
affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di
predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per
la

sua

rarità,

ovvero

l’inidoneità

di tale testo alla

comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass.,
05/11/2015, n. 22607; Cass., 14/07/2015, n. 14733);
Rilevato che:
nel caso di specie, il Giudice di pace – sebbene il decreto di
espulsione sia stato specificamente impugnato dalla Fernando
anche per l’omessa traduzione in una lingua a lei nota – ha del
Ric. 2017 n. 18123 sez. M1 – ud. 14-12-2017
-2-

proposta dalla medesima avverso il decreto di espulsione

tutto omesso di verificare, in violazione dell’art. 13, comma 7
del d.lgs. n. 286 del 1998, se tale traduzione fosse stata
operata, o se la extracomunitaria – che, peraltro, si trovava in
Italia da soli cinque mesi – fosse a conoscenza della lingua
italiana, derivandone una palese violazione del diritto di difesa;

l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporti la
cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice di
pace di Napoli, in persona di un diverso giudicante, che dovrà
procedere all’esame del merito della controversia, facendo
applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo,
altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia al
Giudice di pace di Napoli, in persona di un diverso giudicante,
cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.

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Ritenuto che:

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