Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4856 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4856 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: POSITANO GABRIELE

ORDINANZA
sul ricorso 3228-2016 proposto da:
MONTAGNA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE GIOE’;
– ricorrente contro
TARTARINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CELI;
– controricorren te nonché contro
RIVIERI PIETRO, RIVIERI ROBERTO;
– intimati –

Data pubblicazione: 01/03/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE
di MASSA, depositata il ’16/12/2015, emessa sul procedimento n. R.G.
2796/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE

lette del conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, che chiede alla Corte
di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenze c ;7
di legge.

Ric. 2016 n. 03228 sez. M3 – ud. 16-03-2017
-2-

POSITANO;

Rilevato che:

con ricorso del 10 aprile 2014, Paolo Montagna richiedeva e otteneva
decreto ingiuntivo nei confronti di Pietro e Roberto Rivieri e Andrea Tartarini
per l’importo di euro 50.150 in forza di una scrittura privata sottoscritta dai
debitori il 30 novembre 2011. Avverso tale decreto proponevano separati atti
di opposizione, davanti al Tribunale di Massa, Pietro e Roberto Rivieri e Andrea

clausola compromissoria inserita nello statuto della società Egieffe Costruzioni,
S.r.l. della quale le parti del giudizio erano soci e che prevedeva che ogni
controversia tra costoro, avente ad oggetto obbligazioni sociali, era demandata
ad un collegio arbitrale. Sull’eccezione di “difetto di giurisdizione” il Tribunale di
Massa con ordinanza del 16 dicembre 2015 in accoglimento della eccezione,
dichiarava la propria incompetenza, in favore del collegio arbitrale, revocando il
decreto ingiuntivo;
Paolo Montagna, con ricorso notificato il 15 gennaio 2016, propone ricorso
per regolamento di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c, avverso tale
ordinanza con la quale il giudice istruttore aveva rilevato che la domanda
proposta, fondata sul riconoscimento dei debiti contenuti nella scrittura privata
del 30 novembre 2011, riguardasse una controversia societaria, rientrante tra
quelle oggetto della clausola compromissoria contenuto nello statuto societario.
Deposita memoria difensiva Andrea Tartarini. Il Procuratore generale conclude
per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato che:

con l’unico articolato motivo il ricorrente deduce che il procedimento
monitorio era stato promosso al fine di recuperare gli importi indicati nella
scrittura a firma dei contendenti, senza alcuna relazione con i pregressi
rapporti esistenti, tra le parti e la società Egieffe, come poteva dedursi dal fatto
che il debito era riferibile personalmente agli opponenti e non alla S.r.l. Egieffe
Costruzioni. Inoltre, il riferimento ai “diritti disponibili relativi al rapporto
sociale”, oggetto della clausola compromissoria, non troverebbe applicazione
nel caso di specie, trattandosi di un mero diritto di credito vantato

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Tartarini e i giudizi venivano riuniti. Gli opponenti eccepivano l’esistenza di una

personalmente dal Montagna, che prescindeva dai rapporti nei confronti della
società e tra i soci e la predetta S.r.l. La clausola che prevede la devoluzione
ad un collegio arbitrale di “ogni controversia tra i soci” avrebbe dovuto essere
interpretata, in mancanza di espressa volontà contrari”, in senso rigoroso, con
esclusione degli importi relative ai debiti che gli opponenti hanno riconosciuto
di dover corrispondere personalmente ed indipendentemente dalla propria

giudice istruttore, stabilire se una controversia rientra nella cognizione degli
arbitri o del giudice, costituisce una questione di competenza; rispetto a tale
eccezione il potere degli opponenti si è consumato, poiché la difesa dei debitori
non ha formulato un’eccezione di incompetenza, ma ha sottoposto al Tribunale
una questione di giurisdizione;
il regolamento di competenza è inammissibile per evidente difetto di
autosufficienza, per genericità dei rilievi e per contraddittorietà delle
argomentazioni, proprio con riferimento ai patti sociali menzionati in ricorso. La
questione sottoposta dal ricorrente alla Corte riguarda l’interpretazione del
contenuto della clausola compromissoria dello statuto sociale e della scrittura
privata del 30 novembre 2011, che costituisce il titolo delle pretese creditorie
azionate con il procedimento monitorio. Rispetto a tali elementi il ricorrente ha
omesso di trascrivere il testo dei due documenti, essenziali ai fini della
valutazione; non possono ritenersi sufficienti, come osservato dal Procuratore
Generale, i riferimenti, presenti nel ricorso, ad alcuni passaggi della clausola
compromissoria come la dizione “diritti disponibili relativi al rapporto sociale” o
alla frase “ogni controversia tra i soci”, trattandosi di parti di frasi che non
consentono in alcun modo di ricostruire la volontà contrattuale delle parti, con
riferimento alla clausola compromissoria e al contenuto degli obblighi oggetto
della scrittura privata del 30 novembre 2011. Tali elementi non possono
emergere (circostanza, comunque, che non potrebbe sanare l’inammissibilità
del ricorso), neppure dalla lettura dell’ordinanza impugnata, nella quale il
giudice istruttore non menziona il contenuto della clausola compromissoria

qualifica di soci della S.r.l. Egieffe. Infine, come correttamente rilevato dal

limitandosi a riportare i medesimi frammenti delle clausole oggetto di
contestazione.
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese
del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dispositivo – seguono la soccombenza in favore di Andrea Tartarini che ha
espletato attività difensiva in questa sede, dandosi atto della sussistenza dei

introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando
l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
P.T.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese in favore di Andrea Tartarini, liquidandole in C 3.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma ibis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte 4
Suprema di Cassazione in data 16 marzo 2017.

Il Presidente

Funzionarb Giudizirio

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Roma, ……

presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,

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