Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5424 del 07/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 5424 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 12856-2011 proposto da:
OZIOSI CINZIA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMO PANZARANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FEDERICO PERGAMI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE DI MILANO 6;
– intimata nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 07/03/2018

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto

di costituzione

avverso la sentenza n. 62/2010 della COMM.TRIB.REG. d”

Un/W1404
UMANI), depositata il 26/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

PATRIZIA PICCIALLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa
PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto l’accoglimento
del 1 ° motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa
con rinvio la sentenza impugnata.

consiglio del 20/12/2017 dal Consigliere Dott.

RITENUTO IN FATTO

Cinzia Oziosi

impugnava l’avviso

in atti relativo all’anno 2004 con il quale veniva

accertato a carico della medesima, nella qualità di socia accomandante, un maggior reddito
imponibile IRPEF dal quale scaturiva un debito verso l’Erario di euro 2.241,00, a seguito di
accertamento di maggior reddito a carico della Dress for Less sas di Oziosi & C, di cui la Cinzia
Oziosi era socia accomandante.

passiva in questo giudizio non essendo solidalmente e illimitatamente responsabile né legale
rappresentante della società.
La CTR,nell’accogliere l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermava invece che la
responsabilità limitata del socio accomandante non comporta alcuna limitazione al suo dirittoonere di partecipare pro quota agli utili o perdite della società.
La CTR riteneva, inoltre, la inapplicabilità dell’art. 295 cod.proc.civ. sul rilievo della non
incidenza sic et simpliciter dell’eventuale definitivo accertamento di un maggior reddito
d’impresa sulle controversie promosse dal singolo socio, con la conseguente autonomia dei due
giudizi.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su di un
punto decisivo della controversia costituito dall’annullamento del maggior reddito d’impresa in
relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. Sul punto si produce sentenza n.
63/05/2010 resa dalla CTP di Milano – in medesima composizione- con la quale veniva
definitivamente dichiarato illegittimo l’avviso con cui era stato accertato un maggior reddito
d’impresa in relazione alla Dress for Less sas, della quale l’Oziosi era stata socia accomandante
sino al 20.4.2006. A tale giudizio aveva partecipato la medesima ricorrente promuovendolo
essa stessa.
Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 295 cod.proc.civ e 39 d.Lgs
546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui la CTR ha
affermato la non applicabilità della sospensione del giudicato ex art. 295 cod. proc. civ. relativo
ai redditi dei singoli soci ai fini IRPEF nel caso in cui sia ancora pendente la controversia a cui
non partecipano i soci sul reddito delle società di persone ai fini ILOR. Tale affermazione
contrasta con il dato incontrovertibile della partecipazione della Oziosi a tale ultimo giudizio
dalla stessa promosso. A fronte della declaratoria di illegittimità dell’avviso di accertamento nei
confronti della società, la CTR avrebbe quantomeno dovuto sospendere il giudizio ex art. 295
cod. proc. civ. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l’avviso di
accertamento a carico della società.
Con il terzo motivo si duole della omessa motivazione sulle doglianze eccepite dalla Oziosi
in primo grado non delibate dalla CTP in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
afferenti al fatto che l’asserito reddito di partecipazione accertato in capo alla contribuente si
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La CTP accoglieva il ricorso sostenendo che il socio accomandante non ha legittimazione

fondava unicamente sulla generica indicazione dell’avvenuta rettifica del reddito della società
successivamente annullata. La CTR si era invece limitata esclusivamente a contrastare il
contenuto della sentenza di primo grado in merito alla affermata carenza di legittimazione
passiva della socia accomandante.
Con il quarto motivo lamenta la contraddittorietà della motivaziong laddove accogliendo
l’eccezione dell’Ufficio sulla sussistenza della legittimazione passiva del socio accomandante i
non ha affrontato il tema proposto dalla difesa sul principio della limitazione della
responsabilità del socio accomandante alla quota conferita, con la conseguente estromissione

data 20.04.2006, con atto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio).

L’Agenzia si è costituita nel presente giudizio esclusivamente ai fini della eventuale
partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame degli altri.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 63/05/2010 del

23/03/2010, depositata il

26/03/2010, la CRT di Milano, in composizione analoga a quella che ha emesso la sentenza
oggi impugnata, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ed, accogliendo
quello incidentale proposto da OZIOSI Cinzia avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato
l’illegittimità dell’avviso con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresa per
l’anno 2004 della Dress for less s.a.s.di L.Oziosi & C. nella quale la ricorrente aveva ricoperto
per un limitato periodo e sino all’aprile 2006 lo status di socio accomandante.
Risult altresì che questa Corte con ordinanza n. 23687 del 9.10.2013, depositata il
18.10.2013, ha dichiarato inammissibile per omessa notifica il ricorso proposto dall’Agenzia
delle Entrate avverso la sopra indicata sentenza, rendendo così definitivo l’accertamento della
questione fiscale pregiudiziale all’accertamento avente ad oggetto il reddito di partecipazione
della socia-accomandante.
Ciò premesso, secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,
comporta l’esistenza di una comunanza dei presupposti di fatto fra il contenzioso attinente
all’accertamento dei redditi di una società e quello riguardante l’accertamento dei relativi
redditi di partecipazione da imputarsi ai soci,con il conseguente nesso di consequenzialità tra
l’uno e l’altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta
instaurazione delle relative vertenze dinanzi al giudice tributario, si rende inevitabile che la
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dello stesso dalla vicende societarie una volta ceduta la quota ( tale cessione è avvenuta in

decisione intervenuta nel primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al
secondo, il che impone al giudice chiamato a statuire su quest’ultimo di prendere atto della
decisione intervenuta nella prima controversia (v. Sez. 6, n.25300 del 28/11/2014, Rv.
633451).
E’ ovvio che in ragione dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 cod. civ., il giudicato che
si formi nei rapporti tra la società e l’erario in relazione all’ILOR non è opponibile al socio, che
non sia stato parte in detto contenzioso, per l’IRPEF da lui dovuta sui redditi posseduti nel
periodo, compreso il reddito di partecipazione alla società, con conseguente configurabilità di

Tale principio non è applicabile al caso in esame in cui, proprio su iniziativa della stessa
Oziosi, è stata acclarata l’illegittimità dell’accertamento nei confronti della società del maggior
reddito di impresa.
Il principio affermato dalla CTR sulla non incidenza sic et simpliciter dell’eventuale
definitivo accertamento di un maggior reddito d’impresa sulle controversie promosse dal
singolo socio (che potrebbe muovere eccezioni di merito) con la conseguente autonomia dei
due giudizi vale invece nella diversa ipotesi in cui è ammessa la legittimazione del socio a far
valere eccezioni di merito in grado di elidere la pretesa erariale avanzata nei suoi confronti.

Non ricorrendo, pertanto, ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, mentre quelle di
legittimità vanno poste a carico dell’Agenzia.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 900,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge
Così deciso il 20/12/2017
Il Presidente
Aurelio Cappabianca

un caso di litisconsorzio necessario originario.

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