Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5230 del 06/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5230 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORD INANZA
sul ricorso 1912-2017 proposto da:
BROWNE TERENCE ANTHONY, CLARKE CAROL ANN,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati
GIANFILIPPO PASSANTE, ORAZIO GROSSO;
– ricorrenti contro
ARCADIA PROGETTI SRL, CAPRA FLAVIA;
– intimati avverso la sentenza n. 1304/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 10/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
GRASSO;
(t)
Data pubblicazione: 06/03/2018
ritenuto che nel ricorso di cui all’epigrafe si afferma che la sentenza
impugnata risultava essere stata notificata il 10/11/2016 senza essere
stata depositata la relata di notifica;
considerato che questa Corte anche a S.U. (S.U. n. 9005, 16/4/2009)
ha avuto modo di chiarire, in sede di interpretazione dell’art. 369 cod.
proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibi lità, entro il termine di cui al
primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la
relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da
parte della Corte di cassa.zione – a tutela dell’eszgenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta
la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente,
alleghi che la senten.za impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una
copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso
per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la
declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una
copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc.
civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma
dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale
non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente
ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale
copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione “,.
che, pertanto, il ricorrente deve allegare al ricorso per cassazione copia
autenticata della sentenza e della relazione di notificazione della
sentenza, determinando la omessa allegazione di uno di questi atti la
Ric. 2017 n. 01912 sez. M2 – ud. 07-12-2017
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proc. civ., che: `La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’ad 369 cod.
improcedibilità del ricorso, nel rispetto di quanto affermato dall’art.
369, cod. proc. civ.;
che l’affermazione contenuta nella memoria depositata nell’interesse
dei ricorrenti, secondo la quale scrivendo in ricorso <
della decisione – 4. con riferimento al terzo motivo della decisione. – 5. con
riferimento al quarto motivo della decisione. – 6. con riferimento al quinto motivo
della decisione. – 7. con riferimento al sesto motivo della decisione. – 8. con
riferimento al settimo motivo della decisione. -9. con riferimento all’ultimo motivo
della decisione riguardante le .spese processuali. -);
che nulla deve disporsi in materia di spese non avendo la controparte
svolto difese in questa sede;
considerato che ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
(inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione
temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento
del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.
1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;