Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5225 del 06/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5225 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
ORDINANZA
sul ricorso 12374-2014 proposto da:
GUIDI MASSIMO elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA BALME 8 TORINO;
– intimato avverso la sentenza n. 1666/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 31/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA.
Data pubblicazione: 06/03/2018
Fatti di causa e ragioni della decisione
1)
Massimo Guidi impugnava sotto vari profili la delibera assembleare
adottata, in data 22.09.2009, dal Condominio di Via Balme n. 8, Torino, con
Il Tribunale di Torino, rilevata la sopravvenienza di una nuova delibera
assembleare di approvazione dei preventivi aggiornati – adottata dal
Condominio, in data 4.03.2010, previa convocazione di tutti i condomini dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava Massimo
Guidi alla refusione delle spese di lite.
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e
condannava l’appellante Guidi al pagamento delle spese processuali del
giudizio di impugnazione.
Per la cassazione della sentenza di appello Massimo Guidi ha proposto
ricorso articolato in due mezzi.
Il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva.
Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla
Sesta sezione civile, proponendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
4) Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 10 e 12 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto che
la controversia fosse di valore indeterminabile ai fini della quantificazione dei
compensi di lite, mentre il valore dell’oggetto della delibera sarebbe pari a C
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cui veniva approvato il preventivo per i lavori sulla terrazza condominiale.
10.000,00, con la necessità di attenersi ai parametri relativi alle cause il cui
scaglione di riferimento sia quello compreso tra C 5.200,00 ed C 26.000,00.
5) Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi
reale anziché a quella virtuale, omettendo di esaminare la domanda
subordinata spiegata in appello.
Il Collegio rileva che l’analisi del secondo motivo di ricorso sia preliminare
rispetto alla valutazione del primo mezzo.
La doglianza è fondata.
La Corte d’appello ha ritenuto che in caso di declaratoria relativa alla
cessazione della materia del contendere non si applica la regola della
soccombenza virtuale in quanto l’appellante si sarebbe opposto a tale
pronuncia. Così facendo la Corte territoriale è incorsa in un duplice error iuris
meritevole di censura in tale sede.
In primo luogo, come evidenzia chiaramente il ricorrente, seppure in
modo implicito, la Corte è incorsa in una omessa pronuncia in violazione
dell’art. 112 c.p.c.
Il Giudice a quo, infatti, non ha esaminato la domanda subordinata
dell’appellante in riferimento alla soccombenza virtuale. Ciò a fronte della
espressa richiesta di tenere conto, in caso di riconoscimento della cessazione
della materia del contendere, della regola della soccombenza virtuale. La
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per il giudizio, per avere la Corte di appello fatto riferimento alla soccombenza
domanda veniva proposta in sede di appello in via subordinata rispetto alla
richiesta di ammissione di sopralluogo e nomina del CTU ai fini della
dichiarazione, in via principale, della nullità o dell’annullabilità della delibera
assembleare impugnata.
nell’interpretazione dell’art. 91 c.p.c., non tiene conto dell’orientamento
consolidato di questa Corte, secondo cui, quando viene dichiarata la cessazione
della materia del contendere, il regolamento delle spese è affidato ad una
valutazione guidata dal principio di soccombenza virtuale (Cass., Sez. 2,
11/08/2017, n. 20071; Cass., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14267; Cass., Sez. 3,
9/03/2017, n. 6016; Cass., Sez. L, 25/08/2005, n. 17334). Il principio ha
valenza generale.
Inoltre, con specifico riferimento al tema di impugnazione delle delibere
condominiali, di recente, questa Corte ha affermato che la sostituzione della
delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge,
facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina
la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto
dall’art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass., Sez.
2, 11/08/2017, n. 20071, Cass. Sez. 2, 10/02/2010, n. 2999; Cass. Sez. 2,
28/06/2004, n. 11961), rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale
sulle spese ad una valutazione di soccombenza virtuale,
a differenza,
peraltro, di quel che espressamente statuisce il medesimo comma 8 dell’art.
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In secondo luogo, il principio affermato dalla Corte territoriale
2377 c.c., nel testo successivo al d.lgs. n. 6 del 2003 (Cass., Sez. 2,
11/08/2017, n. 20071).
La cessazione della materia del contendere conseguente alla sostituzione
dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., per sopravvenuto difetto di interesse, in
quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel
momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione. In
tale evenienza, però, il regolamento delle spese è affidato ad una valutazione
improntata al principio di soccombenza virtuale (Cass., Sez. 2, 11/08/2017, n.
20071; Cass., Sez. 3, 08/06/2017, n. 14267; Cass., Sez. 3, 9/03/2017, n.
6016; Cass., Sez. L, 25/08/2005, n. 17334).
6) L’accoglimento del secondo motivo conduce all’assorbimento del primo
mezzo relativo alle spese liquidate in appello. Spese che dipendono dall’esito
del giudizio di rinvio.
6) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione
della sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte di appello, in diversa
composizione, per il riesame del gravame, da effettuare attenendosi agli
enunciati di cui si è detto.
Il Giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del
giudizio di legittimità.
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assembleare della delibera impugnata dà luogo all’inammissibilità, perciò,
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La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia, anche per
la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^ sezione civile
tenuta il 7 dicembre 2017.
Il Presde
Dr Fejiée Manna
in diversa composizione.