Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5266 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 5266 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 8980/2014 proposto da:
Mazzoli Ivo, Dell Rossana, elettivamente domiciliati in Roma, via
Ulpiano n. 29 presso lo studio dell’avvocato Morrone Pietro, che li
rappresenta e difende, giusta procura speciale per notaio avv. Carlo
Filippetti di Terni – Rep. n. 55146 del 19.3.2014;
-ricorrenti contro
Banca Popolare di Spoleto s.p.a. in Amministrazione Straordinaria,
in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, corso Trieste n. 146, presso lo studio
1

Data pubblicazione: 06/03/2018

dell’avvocato De Angelis Alessandro Maria, rappresentata e difesa
dall’avvocato Di Fiore Stefano, giusta procura in calce al
controricorso;
-controricorrente avverso la sentenza n. 406/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che ha chiesto l’accoglimento
per quanto di ragione del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Ivo Mazzoli e Rossana Deli ricorrono per cassazione nei confronti
della Banca Popolare di Spoleto, svolgendo tre motivi avverso la
sentenza della Corte di Appello di Perugia del 30 settembre 2013,
che ha riformato la pronuncia resa nel primo grado del giudizio dal
Tribunale di Terni, n. 1002/2009.
Rilevata la sussistenza di gravi violazioni della Banca agli obblighi
impostile dalla normativa del testo unico dei servizi di investimento e
del Regolamento intermediari approntato dalla Consob, il Tribunale
aveva dichiarato risolto il contratto di intermediazione corrente inter
partes «limitatamente all’ordine conferito in data 9.2.1999 e avente
ad oggetto l’acquisto di obbligazioni “Argentina 10% 04 eur”»; e
aveva altresì condannato l’intermediario al risarcimento dei danni
subiti dagli investitori. Per contro, la Corte di Appello ha ritenuto che
2

PERUGIA, depositata il 30/09/2013;

nessun inadempimento fosse in ogni caso ravvisabile nel
comportamento concretamente tenuto dalla detta Banca, così
integralmente accogliendo l’appello che questa aveva proposto.
Nei confronti del ricorso resiste la Banca Popolare, che ha depositato
apposito controricorso.

dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo (ricorso, p. 16) lamenta, in specie, «violazione e
falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 lett. a) e b) T.U.F. e dell’art.
29 Reg. Consob n. 11522/98. Violazione e falsa applicazione dell’art.
115 cod. proc. civ.; art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – Omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio in relazione alle richiamate norme per cui è
violazione e falsa applicazione. Travisamento del fatto; art. 360, n.
5, cod. proc. civ.».
Il secondo motivo (p. 20) assume, inoltre, «violazione e falsa
applicazione dell’art. 21 comma 1 lett. a) e b) T.U.F. e dell’art. 28,
comma 1, Reg. Consob n. 11522/98. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 2733 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.; art. 360, n. 3, cod.
proc. civ. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione alle richiamate
norme per cui è violazione e falsa applicazione; art. 360, n. 5, cod.
proc. civ.».
Il terzo motivo (p. 25) assume, poi, «violazione e falsa applicazione
dell’art. 21 comma 1 lett. a) e b) T.U.F. e dell’art. 28, comma 2,
Reg. Consob n. 11522/98. Violazione e falsa applicazione degli artt.
2733 cod. civ. e 116 cod. proc. civ.; art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
3

Sia i ricorrenti, che la resistente hanno depositato memorie ai sensi

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti
controversi e decisivi per il giudizio in relazione alle richiamate
norme per cui è violazione e falsa applicazione; art. 360, n. 5, cod.
proc. civ.».
3.- Il primo motivo di ricorso investe, in particolare, il passo della

prodotta dalla banca emerge» che i signori Mazzoli e Deli, «informati
dell’inadeguatezza dell’investimento, decisero di procedere
comunque».
Secondo i ricorrenti, il riportato rilievo viene nella sostanza a violare
sia la norma generale di tutela degli investitori dettata nell’art. 21
del testo unico, sia pure la più specifica disposizione dell’art. 29 Reg.
Consob, come intesa a disciplinare le inforrfiazioni che l’intermediario
deve fornire all’investitore nel caso quest’ultimo si orienti verso
un’operazione «non adeguata». Ad avviso dei ricorrenti, dal detto
insieme normativo discende, a differenza di quanto è stato ritenuto
dalla sentenza impugnata, che la «informazione/segnalazione
dell’inadeguatezza del titolo debba essere offerta dall’intermediario
al cliente investitore solo ed esclusivamente sul modulo dell’ordine di
acquisto».
Il motivo di ricorso non può essere accolto.
Secondo l’orientamento di questa Corte, le ragioni che rendono una
data operazione non adeguata per un investitore non debbono
essere necessariamente essere riportate sul corpo dell’ordine di
acquisto, ben potendo l’intermediario provare, «con ogni mezzo», di
avere diligentemente assolto i propri obblighi (cfr., tra le più recenti
pronunce, Cass., 3 agosto 2017, n. 19417; Cass., 6 giugno 2016, n.
11578).

4

sentenza in cui la Corte umbra rileva che «dalla documentazione

4.1.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno trattati
congiuntamente, in ragione della complementarietà che essi
vengono a presentare, con riferimento agli obblighi di informazione
passiva e di informazione attiva che risultano stabiliti dalla norma
dell’art. 28, commi 1 e 2, Reg. Consob.

della sentenza impugnata, secondo cui «il Mazzoli e la Deli
sottoscrissero il documento sui rischi generali indicando una loro
propensione al rischio». Ad avviso dei ricorrenti, quella sintetizzata
dalla frase appena riportata costituisce una errata interpretazione
della norma dell’art. 28, anche in considerazione del fatto che la
sentenza del giudice di primo grado aveva rilevato come «il profilo
risultante dal portafoglio titoli» degli attuali ricorrenti «non fosse
affatto quello di un investitore propenso al rischio».
Sotto il secondo profilo, il ricorso imputa alla sentenza impugnata di
essersi limitata ad asserire che l’obbligo informativo relativo alla
natura, ai rischi e alle implicazioni dell’operazione in titoli argentini
risultava «adempiuto dalla Banca che, a fronte delle informazioni
date, ha ricevuto il consenso dell’investimento». Questa valutazione
di adempimento – segnalano i ricorrenti – appare del tutto
«apodittica», priva di una qualunque ricerca di effettivi riscontri
documentali; secondo quanto viene ancor più a risaltare da ciò che
la sentenza di primo grado, per l’appunto riformata integralmente
da quella impugnata, aveva in realtà accertato la compiuta assenza
di informazioni rese dalla Banca agli investitori.
4.2.- Con riferimento al (solo) vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod.
proc. civ., il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso si
manifestano fondati.

5

tr.

Sotto il primo profilo, il ricorso censura in via segnata l’affermazione

Non può essere dubbio, in effetti, che la norma dell’art. 28 (comma
2) non si accontenta di un’informazione meramente generica ovvero
supplita dal nudo consenso che l’investitore abbia prestato
all’operazione, secondo quanto pare ritenere per contro la decisione
della Corte territoriale. Come indica in modo chiaro già il suo tenore

di informazioni dettagliate e specifiche, mirate sulla singola
operazione di investimento che di volta in volta venga presa in
considerazione: così da consentire all’investitore la reale possibilità
di «effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento»
(cfr., tra le altre, Cass., 3 aprile 2017, n. 8619; Cass., 29 dicembre
2017, n. 31202).
Posto un simile contesto, poi, la misura e la qualità delle
informazioni, da rendere nella specie, non può che venire calibrato
anche in ragione del tipo di propensione al rischio proposto in
concreto dall’investitore e dell’esperienza che abbia nel caso
maturato in materia di investimento (art. 28, comma 1). Non può
quindi essere ritenuta conforme al dettato della normativa in
discorso la motivazione svolta dalla sentenza impugnata, che
propriamente tralascia di assegnare rilevanza al tipo di profilo
soggettivo di investitore in concreto presentato dagli attuali
ricorrenti; e tanto più in presenza di dati che indicano, con
riferimento al tempo di effettuazione dell’operazione, la mancanza di
propensione al rischio degli investitori.
5.- In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso, vanno accolti
– nei limiti sopra indicati – il secondo e il terzo motivo.
Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e rinviata la
controversia alla Corte di Appello di Perugia che, in diversa

6

testuale, la norma dell’art. 28 esige dall’intermediario la prestazione

composizione, deciderà anche sulla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il

impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Perugia
che, in diversa composizione, deciderà anche sulla liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

terzo motivo nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA