Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5076 del 05/03/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 5076 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 21152-2013 proposto da:
GAGLIANO CARMELO C.F. GGLCML78M04C351S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SILVIA CLARICE FABBRONI,
MAURIZIO RIOMMI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4565
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCA NAPPI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA BAYON
Data pubblicazione: 05/03/2018
SALAZAR, giusta delega in atti
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 272/2013 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/03/2013 R.G.N.
1079/2011.
RG 21152/2013
RILEVATO
che con sentenza in data 22 marzo 2013, la Corte d’appello di Firenze rigettava
l’appello proposto da Carmelo Gagliano avverso la sentenza di primo grado, che ne
aveva respinto le domande di accertamento di nullità del termine apposto al contratto
9 febbraio al 31 marzo 2009, di conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo
indeterminato dalla prima data e di condanna della società datrice a riassumerlo in
servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza del termine
all’effettiva ripresa del lavoro;
che avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con unico motivo,
mentre Poste Italiane s.p.a. resisteva con controricorso;
CONSIDERATO
che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma lbis d.Ig.
368/2001 in riferimento alla clausola 8, p.to 3 della Direttiva 1999/70/CE di non
regresso, per la riforma in pejus, secondo una lettura non restrittiva, del livello di
tutela dei lavoratori assunti a tempo determinato, in difetto dell’indicazione specifica
delle ragioni prescritte dall’art. 1 d.Ig. 368/2001 (unico motivo);
che il collegio ritiene che esso sia infondato;
che infatti, secondo una corretta interpretazione dei requisiti richiesti dall’art. 2 d.Ig.
368/2001 come alternativi a quelli dell’art. 1 primo comma, senza necessità di
indicazione, nelle assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese
concessionarie di servizi nel settore delle poste aventi i requisiti specificati dalla prima
norma, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai
sensi dell’art. 1, primo comma d.Ig. cit., trattandosi di ambito nel quale la valutazione
sulla sussistenza della giustificazione è stata operata
ex ante direttamente dal
legislatore (Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374);
che in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, l’art. 2, comma
lbis d.Ig.
368/2001 si riferisce esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene
l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle
stipulato, ai sensi dell’art. 2, comma lbis d.Ig. 368/2001, con Poste Italiane s.p.a. dal
RG 21152/2013
mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta
legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella
possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale,
ai sensi dell’art. 1, primo comma d.Ig. 261/1999, di attuazione della direttiva
strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni
inderogabilmente fissate dal legislatore (Cass. 2 luglio 2015, n. 13609);
che ciò risponde ad una sua valutazione preventiva ed astratta, non manifestamente
irragionevole, per l’assicurazione di una tale garanzia alle imprese concessionarie di
servizi postali (Cass. s.u. 31 maggio 2016, n. 11374), pure conforme al diritto
dell’Unione europea come interpretato dalla giurisprudenza, in quanto non collegata
all’attuazione dell’art. 8, p.to 3 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 99/70/CE
(Corte di giustizia UE 11 novembre 2010, Vino c. Poste Italiane s.p.a., C-20/10, p.ti
38 – 42), non sussistendo alcuna riduzione di tutela del lavoratore qualora non si verta
in materia riconducibile all’applicazione dell’accordo quadro, ma alla realizzazione di
altro e distinto obiettivo (Corte di giustizia UE 23 aprile 2009, Angelidaki e altri c.
Organismos Nomarchiakis Auotdioikisis Rethymnis, C-378/07 e riuniti C-379/07 e C380/07, p.to 133; Corte di giustizia UE 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, C144/04, p.ti 52 e 53), quale appunto quello suindicato;
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese secondo il
regime di soccombenza come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Carmelo Gagliano alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e
Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella
misura del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma
lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo
RG 21152/2013
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017