Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5100 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5100 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03352/2017 R.G. proposto da
SANTORO LUIGI, MINOPOLI GAETANO, considerati, in difetto di
elezione di domicilio in Roma,

ex lege domiciliati ivi presso la

Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARIO GRAMEGNA;
– ricorrenti contro
GENERALI ITALIA S.P.A., C.F. 00885351007, in qualità di impresa
designata ex lege alla gestione dei danni del F.G.V.S., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE G. CESARE n. 21, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MALATESTA, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIUSEPPE ESPOSITO;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 4863/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
Luigi Santoro e Gaetano Minopoli ricorrono, affidandosi a due
motivi e con atto notificato il 18/01/2017, per la cassazione della

con cui è stato respinto anche il loro appello principale contro il
rigetto della domanda proposta nei confronti della Assicurazioni
Generali spa (quale impresa designata dal Fondo garanzia vittime
della strada), pronunciato dal Tribunale di Napoli – sez. dist. di
Frattamaggiore e sia pure sulla motivazione della ritenuta
insussistenza di prova affidabile sull’accadimento del fatto storico
dedotto in giudizio;
resiste con controricorso, quale succeditrice dell’intimata,
Generali Italia spa;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016,
n. 197;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi del secondo comma,
ultima parte, del medesimo art. 380-bis, contestando la proposta
del relatore, ritenuta infondata e priva di sostegno giuridico;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
i ricorrenti lamentano: «violazione o falsa applicazione dell’art.
116 c.p.c. ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.», censurando la
valutazione di contraddittorietà e conseguente inattendibilità dei
testi per essere le incertezze da loro dimostrate relative a mere
circostanze di contorno; «omessa, insufficiente e contraddittoria
Ric. 2017 n. 03352 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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sentenza n. 4863 del 21/12/2015 della Corte di appello di Napoli,

motivazione circa un punto decisivo della controversia in materia di
concorso di colpa previsto ai sensi dell’art. 2054 c.c., II comma ed
ex art. 360, I comma, n. 5», dolendosi della mancata pronunzia
sull’invocata presunzione di colpa;
alla disamina dei motivi va premesso che (tra innumerevoli:
Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598) che l’art. 116 cod. proc. civ.
non consente alla parte di dolersi che il giudice abbia valutato le

alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività istituzionalmente
consentita dal paradigma dell’art. 116 cod. proc. civ., che non a
caso è rubricato come valutazione delle prove stesse;
ciò posto, il primo motivo è inammissibile: privi di interesse i
ricorrenti a rimettere in discussione la negazione della
corrispondenza della querela alle dichiarazioni rese
nell’immediatezza dei fatti per avere la corte di merito fondato il
rigetto della loro domanda su di una ragione diversa dalla
mancanza di quella corrispondenza, è evidente che la valutazione
di inattendibilità dei testi sull’accadimento stesso dei fatti storici
dedotti è frutto della considerazione dell’implausibilità delle
discordanze su elementi che, benché secondari, non avrebbero
avuto ragione di esistere; mentre correttamente si esclude la
rilevanza delle circostanze come verbalizzate, siccome esse stesse
fondate sulle dichiarazioni delle parti direttamente interessate;
in tal modo la doglianza proposta, che vuole rileggere le
testimonianze stesse per inferirne una coerenza negata invece dalla
corte territoriale, si risolve nella pretesa di una riconsiderazione,
nella presente sede di legittimità, della valutazione di merito
operata dalla corte territoriale sull’inidoneità del materiale
probatorio a dare anche solo la prova dell’accadimento dei fatti
dedotti dagli attori: ma una tale riconsiderazione della ricostruzione
del fatto, nella specie come non sussistente, è sempre preclusa in
questa sede, a maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il
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prove proposte attribuendo maggior forza di convincimento ad

controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn.
8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli
apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da
quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora
richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente
riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato
insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. n. 20412 del

alla disamina del secondo motivo va premesso (tra le ultime,
Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4225) che la figura dell’assorbimento
in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda
assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse
della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha
conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso
improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la
possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un
implicito rigetto di altre domande per la soluzione di una questione
di carattere esaustivo (Cass. 27/12/2013, n. 28663; sulla seconda
parte, v. pure Cass. 12/07/2016, n. 14190);
ciò posto, il motivo ora in esame è inammissibile, sia perché
invoca un vizio non più esistente (la rubrica di quello riferendosi al
testo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. abrogato a far tempo dal
2012), sia perché comunque l’assorbimento della ragione di appello
fondata sull’invocazione della presunzione di colpa è stato
correttamente pronunziato, una volta che, poche righe prima, la
stessa corte territoriale ha concluso per l’esclusione di prova
affidabile perfino sullo stesso accadimento: sicché non potrebbe
applicarsi la richiamata presunzione ad una fattispecie in cui si è
escluso che il fatto stesso della collisione tra veicoli abbia mai
avuto luogo;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile ed i soccombenti
ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa,
condannati alle spese del giudizio di legittimità, dovendosi pure
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2015, ove ulteriori riferimenti);

dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le
prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U.
27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre
2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi
di impugnazione;

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro
in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.800,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/01/2018.

p. q. m.

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