Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5135 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5135 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 27705-20 – 15 proposto da:
LASIERRA OSCAR RUBI°, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NOMENTAN.A 295, presso lo studio dell’avvocato MARIO
MANCA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

C O MUNE COLLE SANTA LUCIA:
– intimato –

avverso la sentenza n. 129/2015 del GIUDICE DI PACE di
BELLUNO, depositata il 27/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Data pubblicazione: 05/03/2018

IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudice di Pace di Belluno, con sentenza n.129/2015
depositata in data 27.04.2015, rigettava l’opposizione
presentata da Lasierra Oscar Rubio avverso l’ingiunzione
emessa dal Comune di Colle Santa Lucia in conseguenza
dell’asserita violazione del Codice della Strada per eccesso di

velocità.
Avverso la suddetta decisione propone ricorso per
cassazione Lasierra Oscar Rubio, formulando un unico motivo
ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., in relazione alla
normativa disciplinante la notificazione a persona non
residente, né domiciliatoL in Italia.
Il comune di Colle Santa Lucia è rimasto intimato.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis
c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016,
n. 197, il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile in quanto è stato proposto
avverso un provvedimento appellabile e non direttamente
ricorribile per Cassazione. Occorre rilevare che, per effetto
delle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art.
26 alla L. n. 689 del 1981, art. 23 avverso le sentenze
pubblicate dopo il 2 marzo 2006 nei procedimenti iniziati ai
sensi della citata disposizione, il rimedio proponibile è
l’appello.
Occorre altresì evidenziare che il presente procedimento è
iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Belluno dopo l’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha abrogato il citato
art. 23 e ha disposto, all’art. 6, comma 1, che “le

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controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal
rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle
disposizioni del presente articolo”. È ben vero che il D.Lgs. n.
150 del 2011 non contiene una specifica disposizione nel
senso dell’appellabilità delle sentenze emesse nei giudizi di

opposizione a ordinanza-ingiunzione, e tuttavia, per effetto
della previsione dell’applicabilità, alle suddette controversie,
del rito del lavoro, non è dubitabile che le sentenze di primo
grado siano tuttora appellabili e non ricorribili per cassazione.
L’art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al
primo comma, che “nelle controversie disciplinate dal Capo
2° (rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro),
non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati,
l’art. 413 c.p.c., art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417-bis,
420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427
c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1
al comma 4 e comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c.,
comma 2, e art. 439 c.p.c.”; il che comporta che alle
—edesime controversie siano invece applicabili le disposizioni
del codice di rito concernenti la disciplina dell’appello, ad
accezione di quelle di cui all’art. 433 c.p.c., concernente la
individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 438 c.p.c.,
comma 2, contenente il rinvio all’art. 431 c.p.c., in tema di
esecutorietà della sentenza, e all’art. 439 c.p.c., concernente
il cambiamento del rito in appello (in questi termini tra le
altre Sez. 2, Sent. n.15827/2014; Sez. 2 – 6, Ord.
n.10369/2014, Rv.630627).
Né ha pregio quanto sostenuto da parte ricorrente con la
propria memoria, ossia che la causa da lui introdotta avrebbe

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natura di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617
c.p.c., onde l’impugnabilità diretta per cassazione, della
sentenza di primo grado.
Infatti, in base al principio di apparenza, l’identificazione
del mezzo di impugnazione esperibile contro un
provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento

esclusivo alla qualificazione giuridica dell’azione effettuata dal
giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua
esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del
giudice “ad quem” di operare una autonoma qualificazione
non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa
dell’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la
sentenza impugnata resa all’esito di un’opposizione
all’esecuzione e, dunque, appellabile ex art. 616 c.p.c.,
“ratione temporis” vigente, riguardando la contestazione
l’esistenza del titolo per procedere coattivamente, mentre era
del tutto generico il riferimento, contenuto nel
provvedimento, all’opposizione agli atti esecutivi) (Cass. n.
12872/16).
E nella specie il giudice di merito non ha affatto qualificato
la domanda come opposizione agli atti esecutivi.
In conclusione, il rimedio proponibile avverso la sentenza
qui impugnata era l’appello e non il ricorso per cassazione.
\Ila stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va
pertanto dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
Sussistono le condizione per il raddoppio del contributo
unificato, a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/12.

P. Q. M.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti

sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il

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