Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4973 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4973 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19644-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3624

TEDESCO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TIBULLO N.10, presso lo studio dell’avvocato ANGELA
FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO PASQUARIELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 02/03/2018

avverso

la

sentenza n.

5184/2010 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2010 r.g.n.

2321/2007.

Rgn. 19644/20111
RILEVATO
Che la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di di S.Maria
C.V. che ha accolto la domanda di Paola Tedesco diretta a far accertare la nullità del
termine apposto al contratto stipulato con Poste spa dal 1.2.2002 al 30.4.2002.

e relativa ad “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere
straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione , ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio anche derivanti da innovazioni
tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi , nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi
del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002″.
Che in particolare la Corte di merito ha ritenuto che vi fosse stato un mancato
assolvimento della prova del nesso causale tra la disposta assunzione e le esigenze
determinatesi nel momento e nell’ufficio dove la lavoratrice aveva prestato l’attività
lavorativa, non essendo i capitoli di prova testimoniale articolati da Poste spa idonei
a raggiungere detta prova, ciò in quanto il riferimento agli accordi indicati in causale,
e le circostanze indicate nei capitoli si riferivano solo alla necessità del
riposizionamento del personale di sportelleria sul piano nazionale , da soddisfare con
processi di mobilità e con conseguente necessità di contratti a termine, ma senza che
fosse dedotto il necessario collegamento con l’ufficio di destinazione della lavoratrice.
Che Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,
a cui ha opposto difese la Tedesco con controricorso.
CONSIDERATO
Che i motivi di ricorso hanno riguardato :1) la violazione e falsa applicazione , in
relazione all’art.360 c.1.n.3 c.p.c. , degli artt. 1 e 2, 4 comma 2 del dlgs n.368/2001,
dell’art.12 delle preleggi, dell’art. 1362 e ss e dell’art.1325 c.c. per non avere la corte
territoriale considerato che con la nuova disciplina di cui al dlgs n.368/2001 è
necessaria e sufficiente la dimostrazione della sussistenza in fatto delle esigenze
i

Che la corte territoriale ha rilevato una genericità della causale apposta al contratto

aziendali indicate nella lettera di assunzione e nella causale che nel caso in esame
sarebbe specificata, in quanto negli accordi sindacali richiamati si esplicita l’impiego di
tali contratti in un contesto aziendale interessato dal fenomeno riorganizzativo e si
disciplina compiutamente il processo di riallocazione;2) l’omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (.360 c.1.n.5 c.pc.) , per avere la
corte romana omesso di esaminare l’idoneità della compresenza di più ragioni
giustificatrici fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente

ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per non avere la corte territoriale
ritenuto l’ammissibilità del capitolo di prova di cui alla memoria di costituzione ( n.11)
dove si descriveva appunto il nesso causale tra gli squilibri nella distribuzione del
personale sul territorio dovuto ai processi riorganizzativi e le temporanee carenze di
organico , che avevano investito anche la stessa unità produttiva cui era stato
addetto la Tedesco. 4) L’omessa motivazione circa le conseguenze economiche
dell’illegittima apposizione del termine. In via subordinata la società ha richiesto’
l’applicazione dello ius superveniens, di cui all’art.32 della legge n.183/2010.

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Che infondati devono ritenersi i motivi di ricorso , eccetto l’ultimo nella parte in cui si

richiede l’applicazione dello ius superveniens,

specificazione delle esigenze sottese al contratto. 3)Vomessa motivazione in ordine

motivi che essendo connessi possono

essere esaminati congiuntamente. La corte territoriale ha motivato l’illegittimità del
termine apposto al contratto di lavoro facendo riferimento a due rationes decindendi
perché ha osservato non solo che l’apposizione di tale termine al contratto è
consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo che devono risultare specificate , sia pure per relationem, per iscritto nel
contratto a pena di inefficacia,dovendosi fare espresso riferimento alla nuova
normativa di cui all’art.1 e ss del Dlgs n.368/2001, ma in particolare ha poi motivato
osservando che era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale (cfr.
tra le tante, Cass.27/4/2010 n. 10033, Cass. 19/03/2016 n. 5451 ).
Che spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, ove e adeguatamente

motivata e priva di vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la
sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al
processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate nel contratto di
assunzione, inclusi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nella
causale del contratto.
2

Che nel caso in esame , diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, la

corte territoriale ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha
affermato che nella fattispecie , aldilà della genericità della causale , non risultava
essere stato assolto l’onere probatorio, atteso che le allegazioni di Poste spa nulla
spiegavano in concreto in ordine al nesso causale delle ragioni espresse nella ampia
causale del contratto con le mansioni per il cui espletamento la Tedesco era stata
assunta. Ha in particolare ritenuto la corte di merito che era mancata la prova sul

mezzi istruttori dedotti a fornire tale prova, e ciò proprio con riferimento al capitolo
n.11) indicato da Poste, che la corte ha ritenuto privo di specifici riferimenti sia alla
concreta attività lavorativa della Tedesco sia a puntuali circostanze di fatto atte ad
evidenziare come e perché le procedure di mobilità incidessero anche su detta realts
lavorativa.
Che è fondato il quarto motivo di ricorso nella parte in cui ha richiesto l’applicazione

dello ius superveniens. Deve invero ritenersi applicabile nel caso in esame la
sopravvenuta normativa di cui all’art.32 commi 5, 6 e 7 della legge n.183/2010,
come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011,
trattandosi di giudizio pendente all’epoca di entrata in vigore di norme di natura
retroattiva. Detta normativa, peraltro , si applica anche in sede di legittimità (cfr.
Cass. 29/02/ 2012 n.3056 ). Ed infatti le disposizioni emanate dopo la pubblicazione
della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al rapporto, non essendo
richiesto necessariamente un errore nell’applicazione della legge, posto che oggetto
del giudizio di legittimità non è l’operato del giudice ma la conformità della decisione
adottata all’ordinamento giuridico (cfr. in termini Cass. s.u. 27/10/2016 n. 22691).
Che pertanto rigettati i primi tre motivi di ricorso e accolto l’ultimo relativamente

all’applicazione dello jus superveniens con riguardo alle conseguenze economiche
dell’accertata illegittimità del termine apposto al contratto, la sentenza va cassata in
relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa
composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte
contro ricorrente per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia
con cui è stata disposta la riammissione in servizio (cfr per tutte

Cass.n.14461/2015),

con interessi e rivalutazione da calcolarsi a far tempo dalla sentenza dichiarativa della
nullità del termine ( cfr Cass. n. 3062/2016).
3

punto di una causale negoziale collegata al rapporto di lavoro , attesa l’inidoneità dei

P.Q.M
accoglie il motivo concernente l’applicazione dell’art 32 legge n.183/2010, rigettati
gli altri , rigettati gli altri , cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere
anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017

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