Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4951 del 02/03/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4951 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13231/2011 R.G. proposto da
Marchesini Fabiana, elettivamente domiciliata in Roma, via Ildebrando Goiran n. 23, presso lo studio dell’avv. Mauro Falsetti, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberto Ferrazzani, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
47/35/10, depositata il 23 marzo 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre
2011 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

Co s. est.

. Nonno

Data pubblicazione: 02/03/2018

1. con sentenza n. 47/35/10 del 23/03/2010 la CTR del Lazio confermava la sentenza della CTP di Viterbo che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta dalla sig.a Fabiana Marchesini avverso un
avviso di accertamento per IVA, IRPEG ed IRAP relativi all’anno d’imposta 2002 nonché avverso un atto di contestazione di sanzione amministrativa;

della sede di Viterbo delle Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani (APICI), si riconosceva l’insussistenza della qualifica di ONLUS in capo all’APICI, la sanzione per l’indebito utilizzo dei benefici fiscali previsti per la ONLUS, nonché la responsabilità solidale del presidente dell’associazione medesima;
1.2. la sentenza della CTR evidenziava, per quanto ancora interessa, che l’APICI, operante in Viterbo, «era stata cancellata dall’anagrafe ONLUS in quanto priva delle caratteristiche indicate nell’art. 10
comma 1 del D.Lgs : 460/97, risultando autonoma rispetto alla sede
nazionale, priva di un proprio statuto redatto in forma di atto pubblico
o comunque registrato», nonché svolgendo un’attività «limitata a non
rilevanti servizi per il trasporto di persone malate e per consegna a
domicilio di medicinali o acquisti di generi alimentari»;
inoltre, l’associazione «è risultata priva di idonea documentazione
e tenuta di registri contabili né è stato in qualsiasi modo dimostrata
l’entità dell’attività assistenziale propria delle finalità associative e l’impiego del denaro raccolto»;
1.3. la CTR evidenziava che all’associazione non poteva essere riconosciuta la qualifica di ente con personalità giuridica, ma trattavasi
piuttosto di ente privato esercente attività commerciale, con la conseguenza che per le sanzioni comminate rispondeva in solido anche il suo
presidente;
1.4. infine, rilevava, quanto all’eccepita violazione dell’art. 7 della
I. 27 luglio 2000, n. 212, che «l’entità e la meticolosità dell’avviso di

2

Co( est.
anno

1.1. con tali atti, notificati alla ricorrente nella qualità di presidente

accertamento tempestivamente notificato alla sig.a Marchesini fanno
escludere tale rilievo, anche in ragione dell’ampiezza delle deduzioni
difensive»;

2. con ricorso per cassazione tempestivamente notificato, affidato

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE
1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente si duole della violazione degli artt. 5, 6 e 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che
il giudice d’appello non avrebbe pronunciato in ordine al rilievo dell’assenza, in capo alla contribuente, del presupposto soggettivo del dolo o
della colpa, ragion per cui la condotta della stessa non sarebbe sanzionabile;

2. il motivo è infondato per le considerazioni che seguono;
2.1. risulta dal ricorso in appello, per come trascritto nel ricorso per
cassazione ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, che la
ricorrente aveva proposto, tra i motivi d’appello, anche quello relativo
alla mancanza dell’elemento soggettivo in capo alla contribuente, segnatamente sotto il profilo della colpa;
2.2. su detto motivo la sentenza della CTR non si è effettivamente
pronunciata;
2.3. tuttavia, è noto che «nel giudizio di legittimità, alla luce dei
principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente
orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la

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Con . est.
G. rl,.Nonno
,

a tre motivi, la contribuente impugnava la menzionata sentenza;

cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel
merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» (così Cass. n. 21968 del 28/10/2015;
conf. Cass. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 21257 del 08/10/2014);
2.4. nel caso di specie, è pacifico che la sig.a Marchesini fosse il

guenza che su di lei grava la responsabilità dell’operato dell’associazione e, dunque, anche dei comportamenti che hanno condotto alla
cancellazione dell’associazione medesima dal registro delle ONLUS;
2.5. non grava, pertanto, sull’Amministrazione finanziaria fornire la
prova del comportamento colposo della ricorrente ma, semmai, è onere
di quest’ultima fornire la prova di essere esente da colpa, prova che
non è stata fornita, essendo stata affidata ad affermazioni generiche
(la sig.a Marchesini era appena ventottenne, svolgeva mere funzioni di
inserimento dei dati ,e faceva riferimento a determinazioni provenienti
dalla sede centrale di Roma) e prive di specifico riscontro;

3. con il secondo motivo si denuncia l’omessa pronuncia e l’insufficiente motivazione in violazione dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e
dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5,
cod. proc. civ., non essendo mai notificato o consegnato alla sig.a Marchesini il processo verbale di constatazione del 07/06/2005 di cui si fa
menzione nell’avviso di accertamento;

4. il motivo è infondato;
4.1. come si evince dalla lettura dell’avviso di accertamento, riprodotto integralmente nel controricorso, lo stesso assolve ampiamente
all’obbligo di motivazione, non solo dando ampiamente conto di tutti
gli elementi necessari perché la contribuente potesse approntare le
proprie difese (poi concretamente apprestate), così come specificato

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Coni. est.
G. Nonno

presidente e, quindi, il legale rappresentante dell’APICI, con la conse-

nella sentenza della CTR, ma anche riproducendo in gran parte il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione cui si fa riferimento nel motivo di ricorso (cfr. Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass.
n. 9323 del 11/04/2017), talché deve ritenersi che la sua mancata allegazione non ha in alcun modo inciso sul diritto di difesa della ricor-

5. con il terzo motivo di ricorso si lamenta una violazione di legge
con riferimento agli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 7, comma
1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
5.1. la ricorrente non fa riferimento ad alcun vizio tipico ex art. 360,
primo comma, cod. proc. civ., lamentando, in buona sostanza, che l’Ufficio non avrebbe fornito la prova dei «fatti costitutivi della propria pretesa fiscale in tema di indebito utilizzo dei benefici fiscali previsti per le
ONLUS»;

6. il motivo è inammissibile;
6.1. invero, anche a voler sussumere il vizio lamentato nel perimetro del n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., lo stesso è
formulato in termini del tutto generici e fa esclusivo riferimento all’accertamento dell’Ufficio e non a quello contenuto nella sentenza della
CTR, che costituisce l’atto impugnato e che, dunque, dovrebbe rappresentare l’oggetto della critica di parte ricorrente;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato e, in ragione del principio
di soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese
di lite, liquidate comé in dispositivo secondo lo scaglione che va da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00.

P.Q.M.

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Con . est.
G.M Nonno

rente;

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 29 novembre 2017.

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