Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4942 del 02/03/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4942 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 17535 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE

ENTRATE

tempore, elettivamente

in

pernnnn

domiciliato

del Direttore pro

in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CONCILIO

FRANCESCO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato FABIO PACE con
studio in MILANO C.SO PORTA ROMANA 89/B (avviso
postale ex art. 135) giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 02/03/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 52/2013 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato PACE che ha
chiesto il rigetto.

GRECO;

Ezari

DI CAUSA

Con sentenza n. 29200 del 2011 questa Corte — pronunciando
nella controversia relativa alla impugnazione proposta da
Francesco Concilio, ex dirigente ENEL, avverso il silenzio
rifiuto opposto dall’amministrazione all’istanza di rimborso
delle ritenute operate, con le aliquote previste per la cd.
tassazione separata, sulle somme erogate dal fondo previdenziale
denominato FONDENEL (in precedenza PIA) sulle somme corrisposte

trattamento di pensione integrativa — ha accolto parzialmente il
ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza
della CTR della Puglia che, riformando la sentenza di primo
grado, aveva “dichiarato soggetto all’aliquota del 12,50% il solo
rendimento conseguito sul capitale, fermo il resto”.
Richiamando Cass. sez. u. 22/06/2011, n. 13642, questa
Corte ha nell’occasione rilevato che la decisione impugnata, pur
ponendosi nel solco del principio ivi enunciato, avendo affermato
che sulla parte relativa al rendimento deve applicarsi la
ritenuta del 12,50%, determinata con i criteri dell’art. 42 del
tuir, nel suo insufficiente approccio al thema decidendume e al
thema probandum, pur distinguendo tra capitale e rendimento per
applicare solo a quest’ultimo l’aliquota del 12,50% prevista
dall’art. 6 della legge 482/1985, ha omesso di precisare se la
quota del rendimento concretamente considerata in sentenza sia
specificamente quella relativa al “rendimento netto, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale
accantonando, così incorrendo in complessivo vizio di
argomentazione, atteso l’incerto impianto decisorio sul piano
fattuale ancor prima che su quello logico giuridico e delle
conseguenze tecnico finanziarie”.
Ha perciò accolto il ricorso dell’ufficio “per quanto di
ragione, con stretto riferimento ai principi regolativi enunciati
dalle Sezioni unite e agli oneri motivazionali evidenziati”, ed
ha cassato la carente sentenza rinviando la causa per un nuovo
esame della fattispecie concreta in forza dei detti principi”.
Pronunciando quindi in sede di rinvio la CTR della Puglia
ha riconosciuto il diritto al rimborso del Concilio, dovendo
essere assoggettata alla ritenuta del 12,50% la parte del

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al momento della cessazione del rapporto di lavoro in luogo del

capitale, erogato al contribuente, riferibile “al rendimento del
capitale investito”, ed ha ritenuto privo di pregio il rilievo
dell’Agenzia delle entrate fondato su una supposta insufficienza
della certificazione rilasciata dall’ENEL dalla quale non era
dato rilevare, analiticamente, “sia le modalità di impiego del
capitale accantonato sia il rendimento conseguito in relazione a
tale impiego”.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva
memoria.
RAGICN1 DEILA, DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione o
falsa applicazione dell’art. 394, secondo coma, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, n. 3 e 4, cod. proc. civ.,
l’amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per
non avere dato corretta applicazione al principio di diritto
enunciato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 29200 del
2011, che aveva demandato al giudice del rinvio di distinguere il
capitale dal rendimento, individuato come “il rendimento netto
imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del
capitale accantonato”; con il secondo motivo, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 13, coma 9, del d.lgs.
n. 124 del 1993, e dell’art. 1, coma 5, del d.l. n. 669/96,
conv. nella 1. 30/97, nonché degli artt. 16 e 17 e 42 del tuir,
lamenta la contrarietà della sentenza ai principi di diritto
applicabili in materia, costantemente enunciati nella pregressa
giurisprudenza di legittimità, per avere implicitamente ritenuto
che il rendimento fosse costituito dalla mera differenza tra il
capitale liquidato ed i contributi versati, maggiorati della
dotazione iniziale del Fondo; con il terzo motivo lamenta la
violazione del principio dell’onere della prova, che assume non
assolto dal contribuente al “rendimento” costituito
dall’eventuale incremento di valore per effetto degli
investimenti dei contributi versati sui mercati di riferimento;
con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod.
proc. civ. e degli artt. 2697 e 2700 cod. civ., con riguardo alla
rilevanza ed al valore in giudizio della certificazione del

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l’Agenzia delle entrate sulla base di cinque motivi. Resiste il

funzionario ENEL signor Barberis; con il quinto motivo denuncia
l’omesso esame di fatti controversi e decisivi della causa che
hanno costituito oggetto di discussione fra le parti, con
riguardo alla nozione di “rendimento netto”.
I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente perché
legati, sono fondati nei termini e nei limiti di seguito
precisati.
Il

Collegio

anzitutto

rileva

l’inidoneità

della

presente giudizio, nel quale al giudice del rinvio era stato
demandato di accertare in concreto il “rendimento”, da intendere
nel senso del “rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, laddove il
documento si limita ad indicare genericamente alla voce 4.
“rendimenti conseguiti nel periodo sopraindicato”.
Ciò posto, per un migliore intendimento della sentenza
delle sezioni unite di questa Corte n. 13642 del 2011 – più volte
richiamata dalle parti -, occorre ritornare sui termini della
complessa questione in relazione alla quale i principi richiamati
furono in quell’occasione espressi (Cass. n. 10285 del 2017).
Occorre dunque anzitutto rammentare che a decorrere dal 1
gennaio 1986 (in base al comma 4 dell’art. 12 del CCNL del 16
maggio 1985, recepito dall’Enel) venne prevista a favore dei
dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la
previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al
momento del collocamento a riposo.
Successivamente, sempre nel 1986, a seguito di apposita
richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale
previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la
Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai),
in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo
di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica
integrativa (c.d. ovvero Previdenza Integrativa
Aziendale) con prestazioni da erogare in forma di trattamento
periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al lgennaio
1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva
la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).

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attestazione Barberis, trascritta nel ricorso, ai fini del

Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i
fondi accumulati trasferiti a Fondenel, Fondo di Previdenza
integrativa esterno, chiamato a gestire una forma di previdenza
complementare a capitalizzazione individuale.
Essa dava diritto, ai dirigenti Enel che vi avevano aderito
e che ne facevano richiesta al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, alla liquidazione dell’intero capitale
accumulato in luogo della rendita vitalizia.

dei contribuenti secondo cui il capitale richiesto, in quanto
originato da un contratto assicurativo, deve essere assoggettato
alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482 (e ciò quantomeno
sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e
quello dei premi riscossi, ridotta del 2 per cento per ogni anno
successivo al decimo se il capitale è corrisposto dopo almeno
dieci anni dalla conclusione del contratto, ai sensi dell’art.
42, COMMa 4, t.u.i.r.), si contrapponeva quella
dell’Arministrazione finanziaria, secondo cui, invece,
l’erogazione in oggetto non può considerarsi come reddito di
capitale in dipendenza di un contratto assicurativo sulla vita,
ma come reddito di lavoro dipendente, soggetto a tassazione
separata ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 tuir.
Intervenendo dunque sul tema, anche per dirimere il
contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, il giudice
della nomofilachia ha anzitutto evidenziato l’esistenza di un
fondamentale discrimine temporale, che distingue la situazione
dei soggetti che fossero già iscritti a forme pensionistiche
complementari prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124 (28 aprile 1993) e quella dei soggetti che si siano
iscritti a forme analoghe in epoca successiva all’entrata in
vigore del predetto provvedimento legislativo (il quale all’art.
13, comma 9, assoggetta le prestazioni in forma di capitale
«comunque» a tassazione separata): discrimine discendente dalla
norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre
1996 n. 669 (convertito, con modificazioni, dalla I. 28 febbraio
1997 n. 30), il quale prevede che «la disposizione contenuta
nell’art. 13, 9 ° comma, d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124, e quella

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Quanto al regime fiscale di tale prestazione, alla tesi

contenuta nell’art. 42, 4 ° comma, ultimo periodo del tuir
introdotta dall’art. 11, 3 ° coma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, …
devono intendersi riferite esclusivamente ai destinatari iscritti
alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data
di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 124 del 1993».
Ha quindi evidenziato (la sentenza delle Sezioni unite) che
«a questa situazione “binaria”, che distingue tra “vecchi
iscritti” e “nuovi iscritti” a forme pensionistiche

2000 n. 47 (cone modificato dall’art. 9, coma 1, lett.

a),

d.lgs. 12 aprile 2001 n. 168), a norma del quale “per i soggetti
che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla
data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni
introdotte dall’art. 10 … [relativamente al “trattamento
tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del
d.lgs. 21 aprile 1993 n. 1241 … si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate
fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti anteriormente”».
Da qui un primo dato certo rappresentato dal fatto che sono
soggetti a tassazione separata ai sensi degli artt. 16, comma l,
lett. a), e 17 t.u.i.r., senza alcuna distinzione circa la loro
interna composizione, sia i capitali (tutti) maturati dai
soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari dopo
l’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, sia i
capitali maturati successivamente al 1 ° gennaio 2001 dai soggetti
iscritti a forme pensionistiche complementari anteriormente
all’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento.
Con riferimento invece ai capitali maturati anteriormente
alla predetta data dai soggetti iscritti a forme pensionistiche
complementari anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n.
124 del 1993 — in relazione ai quali occorre applicare, come
detto, «le disposizioni vigenti anteriormente» — le Sezioni unite
hanno evidenziato che «il trattamento tributario delle
prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla
composizione strutturale delle prestazioni stesse», le quali «nel
caso concreto, trattandosi di un fondo di previdenza

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conplementari, pose fine l’art. 12, coma 1, d.lgs. 18 febbraio

complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a
causa previdenziale prevalente, sono composte da una “sorte
capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai
contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato». «Sicché» — ha soggiunto la Corte — «possono essere
tassate in modo analogo al t.f.r. esclusivamente le somme
al rendimento di polizza (nella fattispecie PLA), si applica la
tassazione nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 6
1. 26 settembre 1985 n. 482».
Le considerazioni esposte sono state quindi condensate nel
conclusivo principio di diritto che, come noto, afferma: «in tema
di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad
un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione
di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette
al seguente trattamento tributario:
a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regine di tassazione separata di
cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del tuir solo per
quanto

riguarda

la

“sorte

capitale”

corrispondente

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla
liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del
12,50%, prevista dalla 1. n. 482 del 1985, art. 6;
b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001
si applica interamente il regime

di

tassazione separata di cui

agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del tuir ».
Tale principio non è risultato, di fatto, interamente
risolutivo delle controversie pendenti, essendo emerse tra le
parti in lite — nella presente cone in altre controversie, ed
anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione — contrapposte
interpretazioni circa il concetto di «rendimento netto», cui
applicare la detta ritenuta del 12,5%.

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liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti

Si è infatti prospettata, da parte dei contribuenti, la
tesi secondo cui, con riferimento almeno alla parte del capitale
corrisposto riferibile agli accantonamenti in PIA (anteriori
dunque al 1998), il criterio impositivo previsto dall’art. 6
legge n. 482 del 1985 andrebbe comunque applicato alla differenza
tra detto capitale e il complessivo ammontare dei premi, essendo
stati questi ultimi versati in funzione di un programma avente
origine assicurativa e in coerenza, perLanto, con quanto previsto
espressamente, ai «capitali corrisposti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli corrisposti
a seguito di decesso dell’assicurato».
Sostiene di contro l’amministrazione che, avendo avuto il
piano(P.I.A.) natura e scopo previdenziali e avendo esso operato
attraverso l’accantonamento, secondo tecniche attuariali, di
somme in assoluta prevalenza versate dall’ente datore di lavoro,
idonee a costituire riserva matematica sufficiente a coprire sin
da subito le prestazioni erogande (a loro volta commisurate su
base retributiva, e non contributiva), queste ultime, a fini
fiscali, in nulla si differenziavano dal TER e andavano pertanto
soggette, quale retribuzione differita, a tassazione separata ai
sensi degli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 tuir.
Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte si è
già attestata, con numerosissimi arresti, di gran lunga
prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del
principio affermato dalle Sezioni unite secondo la quale il
predetto più favorevole criterio impositivo può trovare
applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del
capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento (v. ex
aliis Cass. 29/12/2011, n. 29583; Cass. 12/01/2012, n. 280; Cass.
04/04/2012, n. 5376; Cass. 25/05/2012, n. 8320; 27/03/2013, nn.
7724-7728; Cass. 22/05/2013, nn. 12491-12496; Cass. 02/10/2013,
n. 22492; Cass. 09/10/2013, n. 22950; Cass. 12/02/2014, n. 3132;
Cass. 12/02/2014, n. 3136; Cass. 19/03/2014, n. 6380; Cass.
09/04/2014, n. 8310; Cass. 04/02/2015, n. 1977; Cass. 22/05/2015,
n. 10604; Cass.13/01/2017, n. 720).

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dalla citata disposizione che riferisce il detto criterio,

Reputa questo Collegio che questo orientamento, del tutto
prevalente, meriti sostanziale condivisione, con la sola
precisazione che appresso sarà fatta.
Giova al riguardo anzitutto rimarcare che l’applicazione
del più favorevole meccanismo impositivo ex art. 6 legge n. 482
del 1985 si giustifica in ragione della «equiparazione» tra i
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di
g-

quater), e 42 (ora 45), coma 4, tuir.
Non già, dunque, per effetto di una diretta riconduzione
della fattispecie alla previsione di cui all’art. 6 legge n. 482
del 1985 (invero espressamente riferita solo ai capitali
corrisposti da «imprese di assicurazione» in dipendenza di
«contratti di assicurazione sulla vita, esclusi quelli
corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato»), ma solo in
via di applicazione analogica di tale disposizione ai capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione,
analogia a sua volta giustificata dalla comune considerazione
delle due fattispecie nel tuir, quali ipotesi omogenee di redditi
di capitale.
Non si è mai dubitato, dunque, che la ragione della
eventuale assoggettabilità a detto meccanismo dei capitali
corrisposti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
ai dirigenti Enel aderenti al descritto fondo di previdenza
integrativa, non vada ricercata — neppure con riferimento a
quelli riferibili agli accantonamenti operati in regime di PIA
prima del 1998 — in una non predicabile natura assicurativa della
prestazione, né tanto meno del soggetto erogante, quanto
piuttosto nella possibilità di ravvisare in quelle prestazioni
redditi di capitale derivanti da contratti di capitalizzazione (e
nei limiti in cui tale possibilità sussista).
Che non si tratti di (redditi derivanti da) contratti di
assicurazione sulla vita lo si desume del resto dal contenuto —
del tutto pacifico tra le parti e sopra sinteticamente descritto
— degli accordi succedutisi nel tempo tra ENEL e organizzazioni
sindacali di categoria ed è sostanzialmente ammesso anche dal
contribuente che affidi invero la tesi della natura assicurativa

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capitalizzazione posta dagli artt. 41 (ora 44), comma 1, lett.

delle prestazioni di che trattasi, ai fini predetti, alla
considerazione che il fondo di previdenza integrativa denominato
PIA era destinato a garantire, sin da subito, una prestazione
previdenziale complementare pari al 70% della differenza
intercorrente tra la retribuzione individuale e il valore annuo
massimo della pensione erogabile dal sistema previdenziale
obbligatorio, e ciò attraverso la necessaria adozione di riserve
matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione

Contrariamente all’assunto di chi individua proprio in tale
meccanismo il «minimo comune denominatore» che consentirebbe di
considerare i rendimenti in questione di natura assicurativa, è
evidente però che si tratta piuttosto di un mero criterio
matematico funzionale alla quantificazione delle risorse
necessarie per garantire la copertura richiesta dalle prestazioni
concordate, come tale neutro e privo di significato ai fini della
qualificazione di queste ultime, che resta legata ad altri
elementi, quali la causa del contratto e la provenienza delle
risorse medesime.
Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti
possano identificarsi «redditi di capitale derivanti da contratti
di capitalizzazione» può giustificarsi l’applicazione del
meccanismo impositivo di cui all’ali. 6 legge n. 482 del 1985,
dovendosi al riguardo pertanto escludere la possibilità di
distinguere tra PIA e Fondenel — ossia tra rendimenti degli
accantonamenti operati prima del 1998 nel fondo denominato Pia e
rendimenti riferibili invece alla gestione Fondenel del periodo
successivo — e considerare i primi comunque assoggettabili al
detto neccanismo in ragione di una presunta, ma come detto
insussistente, natura assicurativa delle prestazioni.
Tale distinta considerazione non può in particolare
ricavarsi dal ripetuto arresto delle Sezioni unite, il quale
invero descrive il fondo db quo in termini chiari e univoci, e
senza alcuna distinzione rispetto alle diverse configurazioni
succedutesi nel tempo, quale «fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente» le cui prestazioni sono composte «da
una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili

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«tipici delle inprese assicurative».

ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole minor
misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile
alla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale
accantonato».
Data tale premessa non può dubitarsi — anche per la
congiunzione «sicché» che lega i due periodi da nesso logico di
consequenzialità — che il successivo riferimento testuale al
«rendimento di polizza (nella fattispecie Pia)» abbia solo un

corrisposti eventualmente tassabile nella misura del 12,5 per
cento ai sensi dell’art. 6 legge n. 482 del 1985, fermo restando
il requisito poco prima indicato perché un tale rendimento possa
effettivamente identificarsi, rappresentato dall’essere lo stesso
discendente dalla «gestione sul mercato del capitale
accantonato».
Resta dunque confermato, anche alla luce della superiore
analisi, che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi
dell’art. 6 legge n. 482 del 1985 i capitali maturati
anteriormente al l ° gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo
di previdenza integrativa di che trattasi (PIA, poi Fondenel)
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
limitatamente a quella parte di essi costituita dalrendimento
netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo
del capitale accantonato.
Se da un lato, per quanto detto, tale requisito andrà
ricercato anche per i capitali maturati e gli accantonamenti
effettuati anteriormente alla trasformazione del fondo da
a Fondenel, dall’altro, però, non v’è ragione di ulteriormente
circoscrivere tale requisito ai soli (eventuali) investimenti nel
mercato finanziario, secondo indicazione contenuta nella
Risoluzione n. 102/E del 26 novembre 2012 dell’Agenzia delle
entrate e avallata da diverse sentenze successive alla pronuncia
delle Sezioni unite (v. ex alils Cass. nn. 7724-7728, 1249112496, 22950 del 2013; nn. 3136, 6380 e 8310 del 2014; n. 1977
del 2015), ma invece non contenuta in quest’ultima che, del tutto
condivisibilimente, parla soltanto di «gestione sul mercato»,
senza alcuna aggettivazione.

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valore descrittivo/esemplificativo della parte dei capitali

Il requisito dell’essere il rendimento imputabile alla
«gestione sul mercato» del capitale accantonato identifica invero
la ragione stessa della più favorevole tassazione di tale reddito
rappresentata dall’essere questo il risultato dagli investimenti
effettuati dall’ente di gestione della somma versata,
investimenti che, se certamente saranno per lo più indirizzati
verso i vari prodotti del mercato finanziario (strumenti
finanziari, valori mobiliari, etc.), nulla esclude possano
immobiliare).
E però certo da escludere che tale requisito possa
considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto
corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero
patrimonio dell’Enel (rapporto tra il margine operativo lordo e
il capitale investito).
Tale coerenza (del rendimento ottenuto dal capitale
accantonato con quello ottenuto dal patrimonio dell’Enel)
costituisce, infatti, comunque un dato estrinseco e non causale,
nel senso che il primo non può comunque considerarsi frutto
dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato,
come richiesto perché abbia a configurarsi il reddito da capitale
della specie richiesta, essendo al contrario esso stesso dipeso
da un predeterminato calcolo di matematica attuariale.
Può in conclusione enunciarsi, ai sensi dell’art. 384,
primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto:
«in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni
erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,
in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a
capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale
prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a)
per gli impoiLi maturati a decorrere dal 1 0 gennaio 2001 si
applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli
artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
(nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a
detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la
sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai

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esserlo anche verso altri tipi di mercato (es. mercato

contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta
del 12,50%, prevista dall’art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482,
alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento.
Sono tali le somme derivanti dall’effettivo investimento del
capitale accantonato sul mercato non necessariamente
finanziario — non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di
di

capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta
dalle prestazioni previdenziali concordate».
In ragione delle considerazioni che precedono nel caso che
occupa deve pervenirsi in tali sensi all’accoglimento del ricorso
(cfr. Cass. n. 10285 del 2017).
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa
rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria
regionale della Puglia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi come accolti e rinvia, anche per le spese,
ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Puglia in differente composizione.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2017.
Il Consigliere estensore

riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali

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