Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4810 del 01/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4810 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 7843-2017 proposto da:
IGBINOSA MARIAM, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato
ITALA MANNIAS, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, QUESTURA DI
ROMA;
–
intimati
–
avverso l’ordinanza n. 6006/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 08/03/2017;
Data pubblicazione: 01/03/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZ1CONE.
RILEVATO
– che viene proposta istanza di correzione dell’errore materiale nel
1’8 marzo 2017, avendo omesso di disporre la distrazione delle spese in
favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
– che gli intimati Ministero degli Interni e Questura di Roma non
hanno svolto attività difensiva;
CONSIDERATO
– che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle
spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal
procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 c.p.c., sempre che se nel corso del giudizio ne avesse formulato
specifica richiesta;
– che il procedimento di correzione consente, invero, il migliore
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore
distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile,
ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di Cassazione (da ultimo, Cass., ord. 11 settembre 2017, n.
21033; Cass. 11 aprile 2014, n. 8578; Cass. 24 febbraio 2016, n. 3566);
– che, dunque, l’istanza va accolta, risultando nel ricorso di cui alla
menzionata decisione richiesta la distrazione delle spese in favore
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dell’avvocato antistatario; i V
r
,
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e ordina correggersi il dispositivo della
ordinanza impugnata per correzione di errore materiale n. 6006/2017
Ric. 2017 n. 07843 sez. M1 – ud. 06-02-2018
-2-
quale è incorsa questa Corte nell’ordinanza n. 6006/2017, depositata
ì
disponendo che, dopo le parole, “accessori di legge”, si leggano le
seguenti: “con distrazione in favore dell’avv. ltala Mannias, dichiaratasi
antistataria”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2018.
Il Presidente
4,$nio Genovese)
(Francesco