Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4864 del 01/03/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4864 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 445-2013 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE in persona del Ministro pro
r, h t.

L

ez_.’

frl

/,

tempore, elettivamente domiciliatch in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che 14 rappresenta e difende;
– ricorrente contro

COMUNE REGGIO CALABRIA in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato ELISA NERI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NERI;
CURATELA FALLIMENTO EDILDELFINO SAS, in persona del

Data pubblicazione: 01/03/2018

Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
ACHILLE BUONAFEDE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELA BOTTgRI;
– controricorrentl –

avverso la sentenza n. 235/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2017 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

REGGIO CALABRIA, depositata il 02/11/2011;

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
Fatti di causa
Il Ministero delle Finanze con atto di citazione del 7 febbraio
1974 conveniva davanti al Tribunale di Catanzaro Delfino Diego
ed il Comune di Reggio Calabria, e premesso che Delfino aveva

Reggio Calabria e riportato incatasto alle partite 9496 n. 13399 e
n. 1707 e che il Comune aveva occupato mq. 550 di suolo
demaniale sito in Reggio Calabria riportato in catasto ai numeri
1496, 13399 e n. 1707, chiedeva che il primo convenuto fosse
condannato a rilasciare, previa demolizione delle opere
abusivamente realizzate, gli immobili in questione liberi e
sgomberi di persone e cose, nonché al risarcimento danni di
occupazione abusiva dal 1957 a quello del rilascio. Il secondo
convenuto fosse condannato in via principale al rilascio del
terreno e, in via subordinata, al pagamento del doppio del valore
del suolo, nonché in ogni caso al risarcimento dei danni da
occupazione abusiva dal 1957 fino al soddisfo.
Dopo varie vicende e dopo la sentenza del Tribunale di Catanzaro
s i‘l/
che dichiara la propria incompetenza funzionale / il giudizio veniva

riassunto presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il giudizio si
interrompeva per sopravvenuto fallimento della società
Edildelfino sas., e successivamente riassunto.

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occupato abusivamente mq. 1035 di suolo demaniale sito in

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
Si costituiva il Comune di Reggio Calabria, e la Curatela del
fallimento Delfino Diego.
Il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 373 del 2004
rigettava la domanda d rilascio dell’Amministrazione nei confronti

l’intervenuta sdemanializzazione tacita di tali immobili, la relativa
apparenza al patrimonio disponibile dello Stato, l’intervenuto
acquisto per usucapione ventennale degli stessi da parte di
delfino e del Comune di Reggio Calabria giusta rituale eccezione
avanzata in sede di costituzione dei perdetti convenuti.
Avverso questa sentenza interponevano appello il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio
contestando l’assunto del Tribunale di Reggio Calabria di
sdemanializzazione tacita dei terreni controversi. Quanto alla
posizione del Comune di Reggio Calabria gli appellanti
contestavano che potesse essere intervenuta espropriazione per
pubblica utilità della porzione di immobile sulla quale l’Ente
aveva realizzato una strada, stante la natura demaniale del
cespite e che la mancanza di una dichiarazione di pubblica utilità
valesse a qualificare il comportamento della PA alla stregua di
un’occupazione usurpativa. Chiedeva conclusivamente la riforma
integrale della sentenza impugnata e l’accoglimento delle
domande originarie.

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del Delfino Diego e del Comune di Reggio Calabria, dichiarando

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 235 del
2011 rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale
di Reggio Calabria accogliendo lo stesso impianto motivazionale
della sentenza impugnata.

dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio con
ricorso affidato a quattro motivo. Il Comune di Reggio Calabria e
la Curatela del fallimento Edildelfino hanno resistito con separato
controricorso.
Ragioni della decisione
1.= Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del
Demanio lamentano:
a) con il primo motivo l’omessa insufficiente o contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato
dalle parti, in materia, di prove, in relazione all’art. 115 e 116
cod. proc. civ. (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Secondo i ricorrenti
la Corte distrettuale (e già prima il Tribunale di Reggio Calabria)
avrebbe errato nel non considerare che, l’area oggetto di causa
era inserita nei registri dei beni demaniali alla scheda 639 e,
pertanto, detta area, era oggetto di presunzione di demanialità.
Piuttosto, la Corte distrettuale non avrebbe valutato
correttamente le prove offerte dalla Amministrazione ricorrente
circa la natura “per tabulas” demaniale del terreno e al contrario

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La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Ministero

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
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Reggio Calabria
avrebbe affidato il proprio convincimento a mere presunzioni e
criteri dottrinari sulla demanialità dei luoghi senza dare mai atto
dell’esistenza di concreti atti o fatti che provassero
inequivocabilmente la volontà di sottrarre il bene alla

ripristino.
b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in relazione agli artt. 116 cod. proc. civ. e 118
att. cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.). Secondo i
ricorrenti la sentenza impugnata non sarebbe motivata perché
non avrebbe seguito i principi giurisprudenziali in materia di
sdemanializzazione. In particolare, la Corte distrettuale, sempre
secondo i ricorrenti, non avrebbe considerato una decisione del
Consiglio di to secondo la quale la sdemanializzazione tacita
deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui
emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene e
che siano incompatibili con la volontà della PA. di conservare il
bene stesso all’uso pubblico e non assumerebbe rilevanza il fatto
che il bene non sia stato adibito per lungo tempo ad uso
pubblico.
1.1.= Entrambi i motivi i che per la loro innegabile connessione
vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

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riconosciuta destinazione demaniale o la rinuncia al suo

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Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
Premesso che i beni pubblici sono diversamente classificati in
ragione delle loro caratteristiche naturali, della loro destinazione,
ovvero della natura dei soggetti pubblici cui appartengono, e si
distinguono in: beni demaniali (ulteriormente distinti in necessari

disponibili.
Per quanto qui interessa il vigente codice civile distingue: il
demanio necessario e il demanio accidentale. Sono beni del c.d.
demanio necessario (art. 822, comma I, cod. civ.) i beni che
appartengono necessariamente ed esclusivamente (nel senso
che non posso non appartenere) allo Stato (con alcune eccezioni
per le regioni a statuto speciale e i porti lacuali) e, secondo la
norma di cui al primo comma dell’art. 822 cod. civ. sono: il lido
del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere
destinate alla difesa nazionale. Sono beni del cd. demanio
accidentale o eventuale (art. 822, comma II, cod. civ.) i beni che
possono appartenere a chiunque e, solo se appartengono allo
Stato o alle regioni o agli enti locali, sono soggetti al particolare
regime del demanio pubblico. E, secomdo l’art. 822 cod. civ.
possono costituire il demanio eventuale: le strade, le autostrade
e le strade ferrate, gli aerodromi, gli acquedotti, gli immobili
riconosciuti di interesse storico, archeologico, artistico a norma

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e accidentali), beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
della legge in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi delle biblioteche ed infine gli altri beni che sono
dalla legge assoggettate al regime proprio del demanio pubblico.
I beni demaniali sono soggetti ad uno speciale regime giuridico

«formare oggetto di diritti a favore di terzi» se non secondo le
modalità e i limiti stabiliti dalle leggi che disciplinano ciascuna
categoria

dei

beni demaniali,

sancendone

l’inalienabilità,

l’incommerciabilità e l’inusucapibilità (art. 823 cod. civ.).
Ciò detto va tenuto presente e va ribadito, per quanto qui
interessa, che il demanio accidentale o eventuale riconnprende
beni

che

presentano

caratteristiche

specifiche

e

che

appartengono allo Stato anche se possono appartenere a privati.
Ora, il bene oggetto del presente giudizio non rientra tra i beni
che il primo comma dell’art. 822 cod. civ. indica quali beni del
demanio necessario: il bene di cui si dice, di certo, non
appartiene al demanio necessario posto che all’origine trattavasi
di strada ferrata. Per sua natura, dunque, potrebbe appartenere
al demanio accidentale (o in subordine al patrimonio indisponibile
dello Stato). Ed, in verità, come tmerge dai dati processuali
riportati in sentenza, il bene di che trattasi apparteneva al
demanio accidentale proprio perché si trattava di una strada
ferrata destinata al transito dei treni.

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che esclude che questi possano essere trasferiti in proprietà o

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Sennonché, come specifica la sentenza, ma, sul punto non vi è
contestazione, il terremoto, il maremoto e l’incendio del 1908
che ha interessato, in particolare, la citta di Messina e di Reggio
Calabria ha distrutto l’intero tessuto urbanistico di Reggio

Calabria e di Messina, così come ha distrutto la strada ferrata
situata nel terreno oggetto di causa, tanto è vero che le Ferrovie
dello Stato nel ripristinare il transito dei treni hanno costruito in
altro sito la strada ferrata. Sicché, posto che la strada ferrata
non esisteva più, non era più possibile identificare un demanio
accidentale, proprio per mancanza di un bene che appartenesse
alle categorie indicate dal secondo comma dell’art. 822 cod. civ.
Ciò che residuava in conseguenza del terremoto era
semplicemente il terreno dove era situata la strada ferrata ma il
terreno non aveva la caratteristica per essere identificato come
bene demaniale. Non si tratta di un’ipotesi di sdemanializzazione
ma di perdita del bene, strada ferrata, che all’origine
apparteneva al demanio accidentale. La perdita della strada
ferrata ha consentito, per altro, come emerge dalla stessa
sentenza impugnata che il territorio interessato fosse
profondamente trasformato (il Comune ha costruito una strada
comunale e il privato degli immobili).
Pertanto, quando le Ferrovie dello Stato hanno riconsegnato al
Ministero delle Finanze il bene di che trattasi hanno realmente

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9))1

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Reggio Calabria
consegnato, non una strada ferrata, ma un terreno sul quale
sorgeva ab origine una strada ferrata, e, dunque, un bene che
già per se stesso non poteva appartenere al demanio
accidentale. Trattandosi di un mero terreno, il bene poteva

(o comunque al patrimonio indisponibile) sottoposto senza
eccezioni alla disciplina codicistica sulla proprietà privata.
1.2 = La Corte distrettuale ha osservato pienamente questi
principi. E correttamente ha avuto modo di chiarire: “(….) Rileva
la Corte che la prova dell’appartenenza al demanio statale sia
stata del tutto omessa dall’amministrazione istante che ha
inutilmente affidato la dimostrazione della situazione domenicale
alla ripetuta qualificazione del bene come demaniale negli atti
che hanno sancito il passaggio tra diverse amministrazioni dello
stato ed alla originaria destinazione del bene all’esercizio del
servizio ferroviario elementi di valutazione questi, del tutto
ininfluenti ai fini della prova della demanialità statale. Per il
periodo successivo all’introduzione del vigente codice civile
dovendosi escludersi che la sede stradale in questione
appartenga ai beni del demanio necessario di cui all’art. 822
primo comma cod. civ., si osserva che il demanio accidentale,
per legge è caratterizzato da due elementi: a) dell’elemento di
appartenenza il bene deve appartenere, deve essere, cioè, di

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appartenere semplicemente al patrimonio disponibile dello Stato

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proprietà dello Stato o in ragione dell’art. 824 cod. civ. del
Comune o della Provincia b) e dalla caratteristica del bene, il
bene, cioè, deve presentare le qualità che sono proprie di quelle
categorie di beni indicate dall’art. 822 secondo comma cod. civ.

con riferimento all’area in questione, sicché le risultanza
processuale non consentono di affermare che essa sia collocabile
nell’ambito del demanio indisponibile e, in quanto tale, non
suscettibile dell’usucapione accertata dal primo giudice (….)”.
2.= Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 113115 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., per omesso
insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa. (art.
360 n. 5 cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte distrettuale,
secondo i ricorrenti, nel ritenere maturata l’usucapione in capo al
sig. Diego Delfino, perché il Giudicante avrebbe dedotto

il

requisito del possesso ultraventennale dell’immobile in capo a
Delfino da un atto di acquisto del 1954, non considerando,
tuttavia, che quell’atto di acquisto non riguardava, anche, la
particella 65 del foglio 42. Piuttosto, relativamente a quest’ultima
particella esisterebbe una confessione dei germani Delfino con la
quale riconoscevano di non averne la proprietà, ma di esserne
concessionari. In particolare, secondo i ricorrenti da un atto di

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(….) Non risulta agli atti la sussistenza dei due requisiti anzidetti

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divisione redatto dal notaio Gangemi nel 1969 si evincerebbe
sostanzialmente che, nel 1969 i germani Delfino, riguardo alla
particella 65, riconoscevano di averne non il possesso uti
dominus, ma la detenzione, quali concessionari del Demanio.

Nel caso in esame i ricorrenti lamentano che il Tribunale prima e
la Corte d’Appello, successivamente, abbiano ritenuto usucapita
l’area compresa nella particella 65 del foglio 42 nonostante lo
stesso Delfino avesse ammesso che quella particella fosse
oggetto di concessione demaniale, almeno fino al 1969. Epperò, i
ricorrenti, pongono a fondamento di tale eccezione un atto di
acquisto del 1954, relativo ai germani Paolo e Demetrio Malara,
un atto di divisione riportato in maniera non autosufficiente, per
altro, non indicando le parti dell’atto di divisione, un elaborato
peritale, un atto di concessione, tuttavia, senza riportare il
contenuto essenziale di tali atti e senza indicare la localizzazione
degli stessi nel carteggio del processo. Né i ricorrenti chiariscono,
in questa sede, la decisività del contratto di acquisto cui si
riferiscono rispetto al possesso ventennale da parte del Delfino, e
suoi aventi causa, accertato dal Tribunale, e confermato dalla
Corte distrettuale, considerato, per altro, che la
sdemanializzazione dei beni dì cui si dice risaliva al 1908, cioè, al
dopo terremoto in conseguenza del quale le Ferrovie dello Stato

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2.1.= Il motivo è inammissibile per genericità.

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
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mutavano la localizzazione della strada ferrata abbandonando
proprio le particelle oggetto del presente giudizio. Pertanto, il
tempo entro il quale poteva maturare il possesso utile ad
usucapire andava dal 1908 al 1974, e il possesso ventennale,

del contratto di acquisto richiamato dai ricorrenti. Né i ricorrenti
provvedono a riportare il contenuto della concessione richiamata
sia pure al fine di apprendere i termini e l’esatto oggetto di
quella concessione.
3.= Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in relazione agli artt. 113-115 cod. proc. civ. e
118 att. Cod. proc. civ. Secondo le Amministrazioni ricorrenti, la
Corte distrettuale avrebbe errato a rigettare la domanda di
risarcimento del danno da occupazione abusiva, ritenendola
improcedibile per la vis attrattiva del fallimento del Delfino, posto
che l’art. 24 della legge fallimentare non attribuirebbe alla
competenza del Tribunale Fallimentare l’azione di risarcimento
del danno per occupazione abusiva in quanto anteriore al
fallimento e connessa ad un’azione reale immobiliare.
3.1.= Il motivo risulta infondato, alla luce del principio di diritto,
già affermato da questa Corte (Cass. 25/07/1997, n. 6976) con
riferimento alla procedura fallimentare secondo il quale il
sintagma “azioni che derivano dal fallimento”, a norma dell’art.

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perciò, sarebbe potuto maturare in epoca anteriore alla stipula

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
24 legge fall., deve ritenersi riferibile non soltanto a quelle che
traggono origine dallo stato di dissesto, ma a tutte quelle che
incidono sul patrimonio del fallito o che, per la sopravvivenza del
fallimento, sono sottoposte a una speciale disciplina, con la

tribunale fallimentare ogni qual volta l’accertamento di un credito
verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti
della massa.
Pertanto, nel caso di specie, correttamente, la Corte distrettuale
ha dichiarato improcedibile la domanda avanzata delle
Amministrazioni ricorrenti, con l’atto introduttivo del giudizio di
primo grado, avente ad oggetto il pagamento di somme nei
confronti del fallimento Delfino per effetto della vis actractiva
esercitata dalla competenza del Tribunale fallimentare ai sensi
dell’art. 24 della legge fallimentare.
In definitiva, il ricorso va rigettato e le Amministrazioni
ricorrenti, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 cod.
proc. civ., condannate a rimborsare, a ciascuna parte
controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che
vengono liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente (Ministero
dell’Economia e delle Finanza a rimborsare ai controricorrenti

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conseguenza che deve essere affermata la competenza del

RG. 445 del 2013 Ministero dell’Economia e delle Finanze.,
Agenzia del Demanio – – Curatela. fall. Edildelfino, Comune
Reggio Calabria
(Comune di Reggio Calabria e Curatela del Fallimento Edildelfino
sas) le spese del presente giudizio che liquida per ciascun
controcorrente in C. 6.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi, oltre
spese generali pari al 15°/0 del compenso e accessori, come per

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 22 novembre 2017.

Il Consigliere relatore

ng,r- K) Gludwarie
‘a NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

o i vo

legge.

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