Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4626 del 28/02/2018
Civile Sent. Sez. L Num. 4626 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LORITO MATILDE
SENTENZA
sul ricorso 3056-2016 proposto da:
MERIDI S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO
BERTOLONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MICHELE SCACCIANTE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2017
contro
4287
TABBI’ GIANLUCA;
– intimato-
avverso la sentenza n. 780/2015 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 28/02/2018
di CATANIA, depositata il 21/07/2015 R.G.N. 500/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’estinzione del ricorso.
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
RILEVATO CHE
Avverso tale decisione interponeva ricorso per cassazione la società
affidato a due motivi.
Gianlica Tabbì non svolgeva attività difensiva
La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso datato 21/10/2017 e
sottoscritto anche dalla controparte oltre che dai rispettivi procuratori.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli art.
390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391, 1°
comma, c.p.c., cit.) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a
seguito della discussione in pubblica udienza (vedi Cass. n. 6407/2004,
n.10841/2003 delle Sezioni Unite; n.11211/2004, n.1913/2008 di sezioni
semplici);
Non avendo il controricorrente espletato attività difensiva, nessuna
pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali.
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma il 7 novembre 201 ,,7
e
La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal giudice
di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Gianluca Tabbì
nei confronti della s.r.l. Meridi, intesa a conseguire la declaratoria di
illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in data 24/3/2010
con le pronunce consequenziali alla applicazione dell’art.18 nella versione
di testo applicabile ratione temporis.