Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4726 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4726 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

sul ricorso 13136/2013 proposto da:
Cartotecnica Camera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Pietra n.63,
presso lo studio dell’avvocato Marenghi Gherardo Maria, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marrone Luisa,
giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

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Data pubblicazione: 28/02/2018

Baratta Enrica, in proprio e quale procuratrice di Cunzolo Matteo,
nonché Nussbaum Catherine vedova Cunzolo, e Cunzolo Erminia
Sophie, entrambe quali eredi di Cunzolo Giuseppe, elettivamente
domiciliate in Roma, Via Luigi Settembrini n.9, presso lo studio
dell’avvocato Benigni Arturo, rappresentate e difese dagli avvocati

controricorso;
-controricorrenti contro
Consorzio A.S.I. della Provincia di Salerno, Piscitelli Antonietta;
– intimati nonchè contro

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Tiziano n.80, presso lo studio dell’avvocato Ricciardi
Paolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Ricciardi Edilberto,
giusta procura a margine del ricorso successivo;
-ricorrente successivo contro

Baratta Enrica, in proprio e quale procuratrice di Cunzolo Matteo,
nonché Nussbaum Catherine – vedova Cunzolo, e Cunzolo Erminia
Sophie, entrambe quali eredi di Cunzolo Giuseppe, elettivamente
domiciliate in Roma, Via Luigi Settembrini n.9, presso lo studio
dell’avvocato Benigni Arturo, rappresentate e difese dagli avvocati
Doria Raffaele, Pezone Maurizio, giusto procura a margine del
controricorso successivo;
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Doria Raffaele, Pezone Maurizio, giusto procura a margine del

-controricorrenti successivi contro
Cartotecnica Camera S.r.l., Piscitelli Antonietta;
– intimati-

SALERNO, depositata il 12/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/11/2017 dal cons. FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
la corte di appello di Salerno con sentenza del 12-3-2013 ha
determinato nella misura di euro 896.895,00 l’indennità dovuta dal
Consorzio Asi ai signori Giuseppe e Matteo Cunzolo ed Enrica Baratta,
per l’espropriazione, con decreto del 3-2-2005, di alcuni terreni posti
nel territorio del comune di Salerno nell’ambito di un p.i.p.;
avverso la sentenza hanno proposto separati ricorsi la Cartotecnica
Camera s.r.I., che era stata convenuta in giudizio assieme al
Consorzio Asi, la quale ha articolato cinque motivi, e il Consorzio Asi,
che ha invece dedotto un solo motivo;
hanno replicato con controricorso la signora Baratta, in proprio e
quale procuratrice del figlio Matteo Cunzolo, e le signore Catherine
Nussbaum ed Erminia Sophie Cunzolo, eredi di Giuseppe Cunzolo
medio tempore deceduto;
le controricorrenti hanno depositato una memoria.
Considerato che:
il ricorso del Consorzio Asi, in quanto proposto in data successiva a
quello della società Cartotecnica Camera, assume nella presente sede
rilievo di ricorso incidentale, in base al principio di unicità del
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avverso la sentenza n. 236/2013 della CORTE D’APPELLO di

processo di impugnazione contro una stessa sentenza, il quale
comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima
impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via
incidentale nello stesso processo;
nel giudizio di cassazione, ogni ricorso successivo al primo si

proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (v. ex aliis Cass.
n. 25662-14);
nel proprio ricorso (che va dunque qualificato come principale)
Cartotecnica Camera s.r.l. denunzia nell’ordine:
(i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 3 e
54 del d.P.R. n. 327 del 2001, 163 e 164 cod. proc. civ., per avere la
corte d’appello ritenuto la legittimazione passiva di essa società
nonostante che il decreto di esproprio risultasse emesso in favore del
Consorzio Asi, unico ente beneficiario;
(il) la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 cost., 115,
163, 183, 184 e 191 cod. proc. civ., 2697 e seg. cod. civ., per avere
la corte d’appello posto a fondamento della decisione documentazione
prodotta fuori termine: segnatamente le scritture di comparazione
consegnate al c.t.u. dal consulente tecnico di parte attrice nel corso
del sopralluogo avvenuto il 30-6-2009, sulla cui inammissibilità,
peraltro, la corte medesima aveva omesso ogni decisione;
(iii)

la violazione e falsa applicazione delle medesime norme, per

avere il giudice del merito utilizzato la c.t.u. onde supplire all’attività
di istruzione probatoria spettante alla parte attrice, la quale, con
l’atto introduttivo del giudizio, aveva omesso di depositare documenti
e di articolare mezzi istruttori;
(iv) la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della I. n. 2359 del
1865 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, avendo la corte territoriale
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converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché

fissato il valore venale del bene aderendo a una c.t.u. redatta sulla
base del metodo comparativo utilizzato peraltro impropriamente,
stante (a) il riferimento a un atto di comparazione di due anni
successivo alla data di esproprio; (b) l’illegittimo raddoppio del prezzo
indicato nell’atto; (c) l’attualizzazione successiva al momento del

comparativi di atti riferiti a beni non omogenei; (e) l’utilizzazione
dell’ulteriore criterio analitico con violazioni dei criteri di estimo;
(v) la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 (rectius, 111) cost.
e 115 cod. proc. civ., in quanto tutti i passaggi della c.t.u. erano stati
contestati dai convenuti, e le relative contestazioni non erano state
affrontate dalla corte distrettuale;
il primo motivo del ricorso principale è fondato;
la corte d’appello di Salerno ha ritenuto esistente la legittimazione
passiva sostanziale della società rilevando che questa, in base all’art.
54, terzo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, era da considerare il
“soggetto beneficiario dell’espropriazione”;
ha precisato che altra, invece, era la questione relativa
all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’indennità,
identificato nel Consorzio Asi in favore del quale era stato adottato il
provvedimento di esproprio; infatti il decreto era stato pronunciato
dal Consorzio in favore di se stesso, ma l’acquisizione del bene era
stata fatta in vista del successivo trasferimento alla società
Cartotecnica Camera, che era stato autorizzato dal Consorzio con
deliberazione del 24-3-2005 e con obbligo di Cartotecnica Camera di
tenere indenne il Consorzio medesimo dal versamento di ogni
eventuale integrazione dell’indennità di esproprio;
l’assunto della corte salernitana, ulteriormente compendiato nella
frase secondo cui “nei rapporti verso gli espropriati il solo Consorzio
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decreto di esproprio in base a indici Istat; (d) l’utilizzazione a fini

deve ritenersi destinatario dell’ordine di pagamento” visto che
l’effettiva incidenza dei relativi esborsi sulla società Cartotecnica
Camera attiene “esclusivamente ai rapporti interni”, è contraddittorio
e rende palese l’errore di diritto commesso;
innanzi tutto va precisato che, in base alla sentenza, il procedimento

“anteriore al 30-6-2003”; sicché il procedimento doveva ritenersi
disciplinato dalla I. n. 865 del 1971, non dal d.P.R. n. 327 del 2001, il
cui art. 54 è stato, dunque, erroneamente evocato in sentenza;
il punto peraltro è che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento
dell’indennità, e, quindi, passivamente legittimato nel giudizio
promosso dall’espropriato volto alla determinazione dell’indennità
medesima, ovvero nel giudizio di opposizione avverso la stima, va
effettuata con esclusivo riferimento al decreto di espropriazione;
in tal senso, legittimato è il soggetto in cui favore il decreto risulta
adottato, e ciò anche nell’ipotesi di concorso di più enti nell’attuazione
dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni verso
l’espropriato, e indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti
che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro,
aversi riguardo al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta
beneficiario dell’espropriazione;
unica eccezione è data dalla circostanza che emerga dal decreto
stesso il conferimento ad altro ente, in virtù di legge o di atti
amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna
(delegazione amministrativa, affidamento improprio, sostituzione e
simili), del potere e del compito di procedere all’acquisizione delle
aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in
nome proprio, le necessarie procedure espropriative con i relativi
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espropriativo era conseguito a dichiarazione di pubblica utilità

oneri (cfr. tra le tante Cass. n. 6029-91, Cass. n. 6959-97, Cass. n.
25862-11, Cass. n. 12541-12, Cass. n. 1242-13, Cass. n. 10530-16);
non è questa la condizione specifica della società Cartotecnica
Camera;
dunque non può sostenersi la di lei legittimazione passiva nel

Consorzio, acquisito il bene espropriato, avesse programmato di
cederlo successivamente alla detta società;
l’impugnata sentenza va cassata nel capo afferente, con conseguente
assorbimento di tutti i restanti motivi svolti nel ricorso principale;
in ordine al ricorso successivo del Consorzio Asi, come detto
convertito in ricorso incidentale, è cessata la materia del contendere,
poiché dalla memoria prodotta dalla parte intimata, e dai suoi
allegati, risulta che la relativa controversia è stata transatta;
ferma allora la cessazione della materia del contendere in parte qua,
va semplicemente accolto il primo motivo del ricorso principale della
società Cartotecnica Camera;
l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione a tale ricorso e
la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può
essere sul punto definita con declaratoria di difetto di legittimazione
passiva della società detta;
le spese processuali sostenute dalla società vanno interamente poste
a carico delle intimate;
attesa la sopravvenuta transazione, vanno invece compensate quelle
relative al rapporto tra il Consorzio Asi e le intimate medesime.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti
gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e,
decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva della
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procedimento di opposizione alla stima, irrilevante essendo che il

società Cartotecnica Camera; dichiara cessata la materia del
contendere quanto al ricorso incidentale del Consorzio Asi; condanna
le intimate alle spese processuali sostenute dalla società Cartotecnica
Camera, liquidate in euro 4.000,00, per competenze professionali,
relativamente al giudizio di merito, e in euro 4.200,00, di cui euro

entrambi i casi oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali
nella percentuale di legge; compensa le spese del giudizio di
cassazione quanto al rapporto tra il Consorzio Asi e le
contro ricorrenti.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione
civile, addì 15 novembre 2017.

Il Funzionario Giud . _.lar o
Dott.ssa Fabrija B..’ROi E

200,00 per esborsi, relativamente al giudizio di cassazione, in

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