Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4448 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4448 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 27170-2012 proposto da:
VERSACE CARMELA C.F. VRSCML44S58F839L, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CAROLINA MUSICO’, giusta delega in
atti;
– ricorrente ~bebè contro
2017

ASP REGGIO CALABRIA;
– intimata –

4597

avverso la sentenza n. 84/2012 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/02/2012, R. G.
N. 1054/2007.

Data pubblicazione: 23/02/2018

R.G. 27170/2012

RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’appello di Carmela Versace
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda
proposta nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria volta
ad ottenere il pagamento delle differenze di indennità di posizione parte variabile
maturate negli anni 1998 e 1999;

pagamento da parte dell’Azienda di somme superiori a quelle dichiarate
dall’appellante, ha osservato che la Versace non aveva dimostrato di avere
ricoperto nel periodo in contestazione l’incarico di direzione di struttura
complessa A2 e, quindi, non aveva fornito la prova del fatto costitutivo della sua
pretesa;
3. il giudice di appello ha precisato al riguardo che il Commissario straordinario
nell’attestazione del 4 luglio 2003 aveva qualificato struttura complessa solo la
Gestione Liquidatoria diretta dalla Versace a far tempo dal 10 dicembre 2000 ed
ha aggiunto che nelle buste paga relative all’anno 2000 risultava inserita la
indicazione «dir. amm./vo inc. strutt. semplice»;
4. la Corte territoriale ha, poi, rilevato che nell’accordo del 17 dicembre 2002 non
si stabiliva che l’azienda dovesse necessariamente erogare la misura fissa del
70°/o dell’indennità di posizione variabile fissata nel 2000, che costituiva solo, nei
limiti della capienza di bilancio, un limite massimo;
5. infine la sentenza gravata ha esaminato anche gli accordi successivi con i quali
si era dato atto della «indisponibilità di cassa dell’azienda» e li ha ritenuti del
tutto coerenti con le previsioni del contratto di comparto che, ferma la sola
retribuzione di posizione minima stabilita dalle parti collettive, pongono come
limite ad erogazioni ulteriori i vincoli di bilancio;
6.

avverso tale sentenza Carmela Versace ha proposto ricorso affidato a tre

motivi, ai quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non ha opposto
difese.

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e
dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 115 c.p.c.

2. la Corte territoriale, premesso che dalla documentazione prodotta emergeva il

comma I, all’art. 3 d.lgs. n. 229/99, alla delibera di Giunta Regionale n.
122/2001» nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso decisivo per il giudizio e rileva, in sintesi, che non doveva
essere provata la natura dell’incarico direttivo ricoperto, giacché l’Azienda,
rimasta contumace nel primo grado di giudizio, in appello aveva solo fatto leva
sull’incapienza del Fondo e non aveva contestato in modo specifico le ulteriori
circostanze di fatto poste a fondamento della domanda;
1.1. aggiunge la ricorrente che a partire dall’anno 2000, ossia dalla delibera n.

natura semplice o complessa della struttura diretta ma si trattava, appunto, solo
di una qualificazione formale che non toglieva o aggiungeva nulla
«all’articolazione, strutturazione e complessità delle stesse» che risultava già
dalla delibera n. 1383 del 29 giugno 1998, con la quale nell’ambito del
Dipartimento Amministrativo veniva individuata la struttura operativa dell’Ufficio
Ragioneria e Programmazione affidato alla ricorrente;
2. con la seconda censura la ricorrente addebita alla sentenza impugnata la
violazione di plurime disposizioni della contrattazione collettiva ( art. 50, 53 e 54
C.C.N.L. area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale del
5/12/1996, art. 2 C.C.I dell’ 1/7/1997, art. 40 C.C.N.L. 8/6/2000, in relazione
alla tabella 1 allegata allo stesso contratto), trascritte nel corpo del motivo
unitamente a massime tratte da sentenze di questa Corte, e sostiene, in sintesi,
che l’Azienda aveva provveduto all’attribuzione degli incarichi e alla graduazione
delle funzioni dirigenziali e si era impegnata a corrispondere gli importi indicati
nella delibera n. 706 del 2003, ricompresi entro le fasce previste dalla
contrattazione collettiva, importi che, pertanto, dovevano essere attribuiti a
ciascun dirigente nella misura risultante dai conteggi riportati in ricorso;
3. con la terza critica la Versace si duole della violazione delle disposizioni
contrattuali sopra riportate sotto altro profilo e rileva che la Corte territoriale
avrebbe dovuto considerare che gli accordi citati nella motivazione della sentenza
impugnata erano stati superati dalla delibera n. 706 del 27 maggio 2003, con la
quale il Commissario aveva ricostruito la vicenda, aveva dato atto dell’impegno
assunto dall’Azienda di corrispondere ai dirigenti in servizio negli anni 1998/1999
il 70% delle somme previste pagate per l’anno 2000, aveva precisato che si era
provveduto a garantire la copertura finanziaria ed a riportare la spesa nel bilancio
di previsione;

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678 del 10 dicembre, l’ASP aveva iniziato a distinguere i dirigenti sulla base della

4. il primo motivo presenta profili di inammissibilità perché formulato senza il
necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt.
366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ.;
4.1. questa Corte ha già affermato che « il motivo di ricorso per cassazione con il
quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata,
della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una
determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della
comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in

punto» ( Cass. 22.5.2017 n. 12840);
4.2. la ricorrente, pertanto, non poteva limitarsi a dedurre che la qualificazione
della struttura non era stata oggetto di contestazione da parte dell’Azienda,
costituitasi solo in grado di appello, ma avrebbe dovuto riportare il contenuto
della memoria difensiva ed anche del ricorso, perché il principio invocato opera
solo limitatamente alle circostanze di fatto che siano state espressamente
dedotte dall’attore;
4.3. il motivo è poi infondato nella parte in cui assume che, a fronte della non
contestazione, era inibito al Giudice ritenere non provata la preposizione ad una
struttura complessa;
4.4. la ricorrente non considera che «nel rito del lavoro, il principio che esclude
dal tema di indagine il fatto costitutivo della domanda per effetto della sua
mancata contestazione, giusta l’art. 416, comma 3, c.p.c., incontra l’unica
deroga nella possibilità che il giudice ne accerti, d’ufficio, l’esistenza o
l’inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite» ( Cass. 20.12.2016 n.
26395);
4.4. quest’ultima evenienza è quella verificatasi nella fattispecie atteso che la
Corte territoriale dall’esame della documentazione prodotta ha “tratto elementi di
segno contrario al fatto storico”, smentito dalle annotazioni riportate nelle buste
paga e dal contenuto dell’attestazione rilasciata dal Commissario straordinario;
4.5. il motivo, inoltre, è inammissibile lì dove assume che il giudice di appello,
quanto alla classificazione della struttura, non avrebbe correttamente valutato il
contenuto dei documenti in atti, perché sollecita una valutazione diretta delle
risultanze processuali ed una revisione del ragionamento decisorio del giudice di
merito non consentite in sede di legittimità;

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modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul

5. dalla ritenuta infondatezza del primo motivo discende la inammissibilità delle
ulteriori censure in quanto, come riportato nello storico di lite, la Corte
territoriale ha fondato la decisione su una duplice ratio decidendi rilevando, da un
lato, che la Versace non aveva provato di avere diretto una struttura complessa
A2, dall’altro che gli atti deliberativi invocati non avevano impegnato l’Azienda a
corrispondere, per gli anni 1998 e 1999, il 70% della retribuzione stabilita per
l’anno 2000, giacché detta percentuale era stata indicata solo come limite
massimo;

sentenza di merito sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome,
ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la
decisione adottata, il rilievo di inammissibilità del motivo di ricorso per
cassazione diretto a censurare una di esse – consentito in applicazione del
principio della “ragione più liquida” – rende irrilevante l’esame degli altri motivi,
atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza
impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto
della censura dichiarata inammissibile» ( Cass. 21.6.2017 n. 15350);
5.2. una volta esclusa la fondatezza del primo motivo, diviene, quindi, irrilevante
l’esame delle ulteriori censure che attengono alla seconda ratio decidendi perché
anche qualora le stesse fossero, in ipotesi, fondate non si potrebbe comunque
pervenire alla cassazione della pronuncia di rigetto della domanda;
5.3. la giurisprudenza di questa Corte è, poi, consolidata nell’affermare che
l’nterpretazione degli atti unilaterali deve ritenersi riservata all’apprezzamento
del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per
violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, con la specificazione dei canoni
in concreto violati e con l’indicazione, che deve essere altrettanto specifica,
delle ragioni per le quali il giudice di merito si sarebbe discostato dalle regole
dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c. ( Cass. 29.8.2006 n. 18661; Cass.
27.1.2009 n. 1893; Cass. 23.1.2014 n. 1391);
5.4. la ricorrente si è limitata a prospettare un risultato interpretativo opposto a
quello accolto nella sentenza, senza indicare la regola di ermeneutica che la
Corte territoriale avrebbe violato nel ricostruire la volontà desumibile dagli atti
deliberativi rilevanti ai fini di causa;
6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché l’Azienda
Sanitaria è rimasta intimata;

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5.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che « ove la

6.1. non sussistono ratione temporis

le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater

d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 novembre 2017
Il Presidente

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