Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4445 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4445 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 19032-2012 proposto da:
ALBA ELICA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dallAvvocato MAURIZIO PINCA,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.
2017
4449

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA

Data pubblicazione: 23/02/2018

POLLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3173/2011 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, depositata il 16/01/2012 R.G.N.

2628/2010.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 16.1.2012, la Corte d’appello di Lecce, in
riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Elida
Alba volta a conseguire l’assegno ordinario d’invalidità;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Elida
Alba, deducendo due motivi di censura;

CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia omessa motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non avere la
Corte territoriale motivato in ordine al rigetto dell’eccezione di
inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS, siccome fondato su
motivi generici;
che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole di omessa e
insufficiente motivazione, in relazione all’art. 1, I. n. 222/1984, per
avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza di una condizione
invalidante senza considerare che «l’attività di contadino richiede
soprattutto un importante impegno funzionale a carico dell’apparato
osteoarticolare e cardiocircolatorio» (così il ricorso per cassazione, pag.
7), come peraltro riconosciuto dalla «Commissione Medica dell’INPS, nel
maggio 2012» (ibid., pag. 8);
che, con riguardo al primo motivo, costituisce orientamento consolidato
il principio secondo cui la parte ricorrente, che denunci la violazione e
falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata
declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve
provvedere a riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti
motivi, per come formulati dalla controparte (cfr. Cass. nn. 86 e 12664
del 2012), risultandone altrimenti violato il canone di specificità del
ricorso per cassazione, siccome previsto dall’art. 366 n. 4 c.p.c.;
che tanto non è dato riscontrare nel caso di specie, avendo l’INPS
motivato il proprio appello per relationem ad un parere medico-legale di
cui parte ricorrente non ha trascritto né riassunto il contenuto e di cui
non è dato sapere in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte si
troverebbe;
che, con riguardo al secondo motivo, parte ricorrente non chiarisce
quando e come la questione la natura dell’attività lavorativa svolta

3

che l’INPS ha resistito con controricorso;

dall’odierna ricorrente sia stata dedotta nelle precedenti fasi di merito, di
talché, non avendo formato oggetto di statuizione alcuna nella sentenza
impugnata e involgendo un accertamento di fatto circa la sua effettività
e il connesso impegno funzionale a carico degli apparati
cardiocircolatorio e osteoarticolare, essa va ritenuta inammissibile in
sede di legittimità, siccome nuova (cfr. da ult. Cass. n. 8206 del 2016);

da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della
soccombenza;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
2.200,00, di cui C 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14.11.2017.

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come

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