Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4438 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4438 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: MIGLIO FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 101-2012 proposto da:
DI MARTINO GIORGIO nato a VITTORIA il 25/11/1963, DI
STEFANO GIOVANNI DSTGNN50E30B4280, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612, presso lo
studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI, rappresentati e
difesi dall’avvocato ANTONINO FRANCONE, giusta delega
in atti;
– ricorrenti –

2017
4185

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

Data pubblicazione: 23/02/2018

- controri corrente –

avverso la sentenza n. 554/2011 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 16/06/2011 r.g.n. 643/2008.

Camera di consiglio del 25.10.2017 n.21 del ruolo
RG n. 101/2012
Presidente: Napoletano – estensore :Miglio

RG. n.101/2012

che con sentenza in data 16 giugno 2011 la Corte di Appello di Catania, in riforma
della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha respinto le domande proposte in primo
grado da Giovanni Di Stefano e Giorgio Di Martino, dipendenti del Ministero
dell’interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quali funzionari tecnici CTA,
appartenenti all’area C, posizione economica Cl; dirette all’inquadramento nella
posizione economica C2 diplomati del CCNL Comparto Ministeri 1998-2001,
ritenendolo applicabile in virtù del richiamo operato dalla dichiarazione congiunta n. 3
allegata al CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato del 2000,
nonchè in relazione alle declaratorie di cui al CCNL Comparto delle Aziende ed
Amministrazioni Autonome dello Stato 1998-2001 stipulato il 24.5.2000, allegato A ;
che avverso tale sentenza Giovanni Di Stefano e Giorgio Di Martino hanno proposto
ricorso affidato a sette motivi, cui ha resistito il Ministero dell’Interno con
controricorso;

CONSIDERATO CHE
1.

con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge – divieto di

proposizione di nuove eccezioni in appello e la nullità della sentenza ex art. 360 n.4
c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe pronunciato in merito ad una
eccezione nuova – quella relativa alla natura non integrativa del contratto collettivo
impugnato, che non era mai stata formulata nel giudizio di primo grado;
2. con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza, per vizio di
motivazione, travisamento dei fatti e documenti di causa, errore revocatorio,
sostenendo che la Corte di Appello di Catania avrebbe considerato come precedente

RILEVATO

una sentenza della S.C. non applicabile alla fattispecie in esame e che tale errore
emergerebbe dalla parte della motivazione in cui si rapporta la validità del contratto
integrativo dei vigili del fuoco al contratto collettivo del Comparto Aziende Autonome
dello Stato che non regolamenterebbe il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
3. con il terzo motivo viene dedotto il vizio di motivazione e violazione e falsa
applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2103 c.c. e dell’art.1362 c.c. in relazione
alle declaratorie del CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato
1998- 2001, stipulato il 24.5.2000, profilo C2 diplomati – settore operativo, nonché in
relazione alle declaratorie del CCNL Comparto Ministeri 1998- 2001 riportate all’
allegato A. In particolare i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in
cui ha accolto la interpretazione del Ministero, secondo la quale la dichiarazione
congiunta n. 3 del CCNL che recita: ” in relazione allo sviluppo professionale dei profili
diplomati dei settori operativo tecnici ed informatici le parti si impegnano a rivedere
l’attuale sistema classificatorio in relazione alle risultanze che emergeranno dalla
revisione di analoghi profili del personale del Comparto Ministeri, ai sensi dell’art.13,
comma 5, del CCNL di detto comparto, sottoscritto il 16.2.1999″, costituirebbe un
mero impegno programmatico;
4.

con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di motivazione e l’errore

revocatorio, affermando che le censure contenute nell’atto di appello non
corrisponderebbero alle effettive motivazioni della sentenza implignata;
5. con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge, l’errore revocatorio, e
l’erroneità della pronuncia della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto
inapplicabile il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia
n.341/04;
6. con il sesto motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per vizio di
motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e il travisamento dei fatti e documenti di causa,
affermando di aver chiesto al giudice del lavoro di riqualificare la propria posizione da
Cl in C diplomati in virtù della rilevanza esterna delle funzioni svolte e della
corrispondenza di tali funzioni alla declaratoria del personale C2 Diplomati, contenuta
sia nel CCNL 1998-2001 Comparto Ministeri (applicabile in virtù del richiamo della
dichiarazione congiunta n.3 del prefato contratto collettivo) sia nello stesso CCNL
Comparto Aziende ed Amministrazioni dello Stato;
7. con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione di legge in relazione
all’art. 132 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza della Corte territoriale perché
priva di ogni indicazione in ordine alla sentenza di primo grado con riferimento al
2

,

numero nonchè ad altri dati (numero di ruolo generale di primo grado, nome del
giudice estensore) dai quali avrebbe potuto chiaramente desumersi quale decisione di
primo grado fosse stata impugnata;
1.1. il primo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c. per difetto di autosufficienza, in
quanto i ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere la sentenza e la memoria difensiva di
primo grado onde consentire al collegio di valutare la denunciata novità delle
prospettazioni del Ministero dell’ Interno, intendendosi per nuove le sole contestazioni

2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non
essendo stato trascritto, nella parte rilevante, il collettivo rhui32nate. integrativo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, (Cfr., ex plurimis, Cass.,
8231 del 2011) l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore
pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con
esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni
sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti
e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al
territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione
di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei
contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo
comma, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che operano gli ordinari criteri di
autosufficienza del ricorso, che risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il
contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l’illogica o
contraddittoria interpretazione;
3.1. Il terzo motivo è infondato.
Il collegio, in attuazione della funzione nomofflattica propria delle pronunce di questa
Corte, intende dare continuità ai principi affermati in analoga fattispecie (Cfr., in
termini, Cass. 9349 del 2011) secondo i quali

“occorre preliminarmente osservare che

in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale
contrattualizzato e’ stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione
collettiva del settore pubblico, che puo’ intervenire senza incontrare il limite della
inderogabilita’ delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato
privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di
inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove
aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di
cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del v 2001 non costituisce parametro per giudicare delle
3

idonee a modificare i temi di indagine;

eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo” (v. Cass. 5. U. 7-72010 n. 16038, Cass. 2-9-2010 n. 19007) Orbene nella fattispecie, premesso che il
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in base all’accordo-quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione del 2-6-1998 (vedi anche successivo accordo – quadro del
18-12-2002) è inserito nel compatto delle aziende e amministrazioni autonome dello
Stato, i ricorrenti, ai sensi del CCNL del detto compatto del 24-5-2000, legittimamente
sono stati inquadrati nell’area C e nella posizione economica CI, in quanto provenienti

corrispondenza ivi richiamata, con effetto automatico in sede di prima applicazione del
nuovo sistema di classificazione.
Nella specie, poi, non può trovare applicazione il CCNL comparto ministeri invocato dai
ricorrenti, neppure indirettamente attraverso la dichiarazione congiunta n. 3 allegata
al CCNL compatto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 2000 citato. In
particolare rileva il Collegio al riguardo che la dichiarazione congiunta n. 3 citata, per il
suo inequivoco tenore letterale (“in relazione allo sviluppo professionale dei profili
diplomati…le parti si impegnano a rivedere l’attuale sistema classificatorio in relazione
alle risultanze che emergeranno dalla revisione di analoghi profili del personale del
compatto ministeri ai sensi dell’art. 13, comma, 5 del ccnl di detto compatto
sottoscritto il 16 febbraio 1999″) e per la chiara volontà delle parti collettive di
obbligarsi a riesaminare la questione alla luce della futura evoluzione relativa agli
analoghi profili del CCNL ministeri, ferme restando le specificità dei due comparti e la
autonomia della disciplina del compatto aziende e amministrazioni autonome, deve
essere interpretata come semplice impegno programmatico, svincolato nei contenuti,
senza quindi alcun effetto di immediata equiparazione (al CCNL ministeri) e senza
neppure obbligo alcuno per le parti collettive di procedere, con un successivo
intervento negoziale, ad una siffatta equiparazione”;
4.1. il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non
riporta la trascrizione né dell’atto di appello, né della sentenza di primo grado,
rinviandosi a quanto esposto al punto 1.1.;
5.1. anche il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto
privo della trascrizione della sentenza che si assume avere efficacia di giudicato
esterno e pertanto inidoneo a fornire al collegio elementi sufficienti alla valutarne il
contenuto, la rilevanza e l’efficacia nel presente giudizio. Come ripetutamente
affermato da questa Corte, infatti ” nel giudizio di legittimità, il principio della
rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del
4

dal settimo livello, così come previsto dall’art. 27 del detto CCNL e dalla tabella di

ricorso; pertanto la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena
di inammissibilità, riprodurre nel ricorso il testo integrale della sentenza che si
assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a
stralci della motivazione (Cfr. in tal senso Cass. n. 15737 del 23.6.2017, Cass. n.
2617 dell’11.2.2015);

6.1. il sesto motivo è infondato, richiamandosi sul punto quanto già esposto al punto
3.1.;

7.1. il settimo motivo è infondato in quanto denuncia omissioni che non comportano
nullità della sentenza;
8. per le motivazioni esposte il ricorso deve essere rigettato;
9. le spese vengono regolate come da dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

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