Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4484 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4484 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

g

sul ricorso iscritto al n. 27071-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente contro

DOLCERIA SCIVOLI di GIACONO SCIVOLI & C. s.a.s.,
SALVATO Giacomo, SCIVOLI Donatella e SCIVOLI Giacomo;

intimati

avverso la sentenza n. 1489/17/2016 della Commissione tributaria
regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il
15/04/2016;

Data pubblicazione: 23/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO
— che in controversia relativa ad impugnazione ad avviso di
accertamento di un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRAP ed

della

Sicilia

dichiarava

inammissibile

l’appello

proposto

dall’amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso della contribuente, in quanto dall’avviso di
ricevimento della raccomandata postale di spedizione dell’atto, inviata al
difensore della parte, risultava omessa l’indicazione della parte
contribuente verso cui l’appello era rivolto;
—che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato
ad un motivo, cui non replicano gli intimati;
— che regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta
avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come
modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni
dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), il Collegio, con motivazione

semplificata,

OSSERVA
— che è fondato e va accolto il motivo di ricorso con cui la difesa
erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 49
d.lgs. n. 546 del 1992, 88, 170 e 330 cod. proc. civ. e 2 Cost., sostiene che
la specificazione del soggetto patrocinato dal difensore presso cui era stato
indirizzato l’atto di appello, non costituiva requisito essenziale della
notifica specie quando sull’avviso di ricevimento, come risultava dalla
copia fotoriprodotta nel ricorso, era stata apposta a penna l’indicazione
della sentenza appellata («app. Sent. 35/06/12»);

2

IRPEF per l’anno di imposta 2005, con la sentenza in epigrafe la CTR

— che, al riguardo, deve ricordarsi l’orientamento di questa Corte, al
quale non si è attenuta la CTR, secondo cui «Nella notifica a mezzo posta,
ove il plico indichi come destinatario il domiciliatario e non il domiciliato,
si ha mera irregolarità e non nullità, giacché il plico deve comunque
pervenire nelle mani del domiciliatario, che dall’esame del contenuto

domiciliate» (Cass. n. 15905 del 2016; n. 12533 del 2017, di questa
Sotto sezione) ;
— che conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio
al giudice di appello per l’esame nel merito dell’atto di impugnazione e la
regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della
Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma 11 25/01/2018
residente
LLO

PgazIonario Ciuffi:dado

individua quale sia il destinatario della notifica, tra le persone presso di lui

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