Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4397 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 4397 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 491-2013 proposto da:
BEATRICE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
PIEVE LIGURE 43, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
D’ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA
DI LORENZO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA;

2017
1714

intimata

avverso la sentenza n. 109/2012 della COMM.TRIB.REG.

dífi,

, depositata 1’08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO.

Data pubblicazione: 23/02/2018

491-2013
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ha notificato alla contribuente Maria
Beatrice, titolare di un’autoscuola in Marcianise, avviso di
accertamento di maggiori ricavi con conseguenti debenze di

previdenziali per l’anno d’imposta 2004 ai sensi degli artt. 39,
comma primo, lett. d) del d.p.r. n. 600 del 1973.
La commissione tributaria provinciale di Caserta ha accolto il
ricorso della contribuente, ritenendo l’accertamento fondato su
presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza.
La decisione, appellata dall’Agenzia, è stata riformata dalla
commissione tributaria regionale della Campania in Napoli con
sentenza depositata in data 8.5.2012, con parziale
accoglimento del gravame e riduzione del 35% dei maggiori
ricavi accertati. Ritenendo le presunzioni utilizzate dall’Agenzia
connotate dai requisiti di legge, e ritenendo che i dati statistici
“Altroconsumo”, pur non allegati all’avviso di accertamento,
fossero sufficientemente in esso riportati, la commissione ha
considerato irrealistico lo studio di settore presentato dalla
contribuente e il costo medio per ciascuna patente di guida
fatta conseguire indicato dalla stessa; tenuto conto della realtà
in cui la contribuente opera, ha però ritenuto adeguata una
stima di minori ricavi rispetto a quelli accertati.
Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso
per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’Agenzia
non svolge difese.

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maggiori IRPEF e addizionali, IRAP, IVA e contributi

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente
denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc.
civ., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
oggetto di discussione tra le parti». Sostiene non essere

sentenza gravata e non essere state esaminate le
contestazioni mosse dalla parte.
2. – Con il secondo motivo la parte contribuente deduce, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,
violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d) del d.p.r. n.
600 del 1973, in tema di gravità, precisione e
concordanza

delle

presunzioni

poste

a

base

dell’accertamento da tale disciplina regolato. Lamenta
essere stato ritenuto legittimo dalla sentenza impugnata,
a differenza di quanto considerato in altra sentenza della
stessa commissione tributaria, che non fosse prodotta in
atti

la

fonte

“Altroconsumo”)

(ricerca
dei

pubblicata
dati

sulla

statistici

rivista
utilizzati

nell’accertamento.
3. – Con il terzo motivo di ricorso la parte contribuente
denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n 3
cod. proc. civ., violazione dell’art. 7, primo comma, I. n.
212 del 2000, dell’art. 42, secondo comma, d.p.r. n. 600
del 1973 e dell’art. 56, quinto comma, d.p.r. n. 633 del
1972. La parte contribuente lamenta che la sentenza
impugnata, ritenendo legittimamente fondato l’atto
impositivo sull’indagine effettuata dalla predetta rivista, si

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comprensibile il conteggio delle prestazioni accolto nella

sia posta in contrasto con dette norme che prevedono
l’allegazione dell’atto richiamato, con lesione del diritto di
difesa e impossibilità di comprendere il metodo di calcolo
del costo medio di un corso per il conseguimento di
patente di guida.

riguardo, può preliminarmente trascurarsi la circostanza
che, essendo stata la sentenza impugnata depositata
anteriormente all’11.09.2012, al presente procedimento è
applicabile ratione temporis il testo dell’art. 360, primo
comma, n. 5 cod. proc. civ. anteriore alla modifica di cui
al d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012, che
ancora consente la censura di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione (mentre il motivo è impostato
su un presunto «omesso esame», riferimento introdotto
dalla detta riforma). Deve, dopo tale preliminare rilievo,
ricordarsi che, in entrambe le formulazioni, il parametro di
cui al n. 5 predetto richiede il richiamo a un «fatto»
controverso o comunque oggetto di discussione, di cui la
parte ricorrente deve farsi carico di dimostrare la
«decisività» per il giudizio. In relazione a ciò, il motivo è
inammissibile in quanto in esso non sono stati indicati
fatti storici controversi in ordine ai quali l’esame della
commissione di merito sarebbe stato incongruamente
motivato, bensì si sono contestate le valutazioni cui,
esaminando le risultanze fattuali di causa, il giudice di
merito è pervenuto; il mezzo di ricorso fa assurgere, in tal
senso, a fatto controverso, su cui si sarebbe realizzata

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4. – In ordine al primo motivo, lo stesso è inammissibile. Al

una carenza motivazionale, le mere valutazioni in
sentenza; trattasi, cioè, non già di fatti storici, ma del
coordinamento in sede decisoria da parte della corte di
merito delle risultanze processuali.
5. – Possono poi essere esaminati in un unico contesto i

il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. per diversi profili accomunati dall’essere relativi alla
mancata allegazione all’avviso di accertamento della fonte
dei dati statistici utilizzati.
6. – I motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
La sentenza impugnata ha sul punto così affermato: «La
mancata allegazione della ricerca effettuata dalla rivista
“Altroconsumo” non è causa di nullità dell’accertamento,
avendo l’ufficio riprodotto il suo contenuto essenziale,
consentendo di contrastarla». La sentenza ha poi svolto
considerazioni sull’art. 7 della I. n. 212 del 2000, che
sarebbe stato rispettato. Ha poi proseguito: «In ogni caso
la ricerca era uno degli elementi che avevano portato
l’ufficio

ad

emettere

l’atto

impugnato

basato,

essenzialmente, sull’esame complessivo delle patenti
rilasciate, sui dati certi forniti dal Ministero dei trasporti,
sul prezzo medio praticato di C 52,59» ecc.
7. – Dalla considerazione del testo della sentenza si evince
anzitutto che la parte ricorrente non si è fatta carico di
impugnare la ratio decidendi principale della decisione,
con cui si è ritenuto che il fondamento probatorio si
rinvenisse non già nella ricerca “Altroconsumo”, ma su

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motivi secondo e terzo, in quanto con entrambi si deduce

altri dati sui quali – tranne qualche fugace accenno,
riferito in particolare ai dati ministeriali – la parte
ricorrente non ha svolto specifiche considerazioni. In tale
parte, i motivi sono inammissibili, per mancanza di
pertinenza rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

conforme al diritto la sentenza impugnata nella parte in
cui ha ritenuto idonea la riproduzione nell’avviso degli
elementi essenziali dell’indagine statistica
“Altroconsumo”. Invero, sul punto va data continuità
all’orientamento di questa corte (v. ad es. recentemente
Cass. n. 9323 del 11/04/2017) secondo cui l’art. 7, co. 1,
della I. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui
il contribuente non abbia già integrale e legale
conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di
motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè
mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da
altri atti o documenti, che siano collegati all’atto
notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto
essenziale, ossia l’insieme di quelle parti dell’atto o del
documento necessari e sufficienti per sostenere il
contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione
permette al contribuente ed al giudice, in sede di
eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi
specifici dell’atto richiamato. Tale principio è stato
ritenuto da questa corte applicabile anche ai riferimenti
negli atti impositivi alle indagini di mercato svolte
attraverso operatori dell’informazione o poste da

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8. – I motivi sono per altra parte infondati, essendo

autorevoli quotidiani economici (v. Cass. n. 25946 del
23/12/2015, che ha ritenuto invalido l’accertamento solo
perché non vi era, in alternativa all’allegazione, alcuna
specifica riproduzione dei documenti richiamati,
risolvendosi il riferimento in un generico richiamo, a

individuata l’indagine effettuata).
9. – In definitiva, stante l’inammissibilità e l’infondatezza dei
motivi come sopra esplicitato, il ricorso va rigettato. Non
deve provvedersi sulle spese, posto che l’Agenzia non ha
svolto difese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
quinta civile, il 7 luglio 2017

differenza del caso in esame in cui è stata chiaramente

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