Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4319 del 22/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4319 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE
ORDINANZA
sul ricorso 7261-2014 proposto da:
D’ONOFRIO FILOMENA, domiciliata ex lege in ROMA, Piazza
Cavour,
presso
cassazione,
la
Cancelleria
rappresentata
e
della
difesa
Corte
di
dall’avvocato
VITTORIO FARAONE;
– ricorrente contro
D’ONOFRIO CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato
MICHELE PELLICCIARI, rappresentata e difesa dagli
avvocati GIANFRANCO CARADONNA, FRANCESCO CALCULLI,
TOMMASO CALCULLI;
– controricorrente nonchè contro
Data pubblicazione: 22/02/2018
DE ROSA ELVIRA, D’ONOFRIO ADELE, D’ONOFRIO ANTONIO,
D’ONOFRIO DOMENICO, D’ONOFRIO MARCO, D’ONOFRIO NICOLA,
quali eredi di D’ONOFRIO GIOVANNI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 29/2014 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del
SABATO.
30/11/2017
dal Consigliere RAFFAELE
POTENZA, depositata il 29/01/2014;
30.11.2017 n. 13 7261-14
Rilevato che:
Filomena D’Onofrio, erede della madre Adele Maria Donata
Romano giusta testamento olografo datato 5/10/1983, ha convenuto
innanzi al tribunale di Matera la propria sorella Chiara Maria D’Onofrio
al fine di sentir dichiarare nullo per falsità l’olografo in possesso di
quest’ultima datato 2/4/1986 e dichiarare indegna la convenuta a
succedere.
2. Integrato il contraddittorio nei confronti dell’altro fratello Giovanni
D’Onofrio che è restato contumace, con sentenza n. 686 del 2006 il
tribunale ha rigettato la domanda.
3 Adìta da Filomena d’Onofrio, con sentenza depositata il 29/1/2014
la corte d’appello di Potenza ha rigettato l’appello.
3.1. A sostegno della pronuncia la corte territoriale ha rilevato:
– essere inattendibile la prima relazione di c.t.u. del prof. Squicciarini,
in quanto effettuata su fotocopia e non su originale;
– essere idonea invece la relazione di c.t.u. della dott.ssa Rosa
Martino, che ha acceduto all’originale, lo ha fotografato e analizzato
con varie tipologie di lenti e luci, nonché con la lampada di Wood,
risultando l’assenza di “zone con sospette variazioni di fluorescenza”
e non sostenibile l’uso di inchiostri diversi;
– essere non necessaria l’analisi a infrarossi, neppure eseguita dal
c.t.p. di Filomena D’Onofrio avente peraltro a disposizione una mera
copia, e non plausibile la tesi secondo cui in cifre e in lettere l’anno
sarebbe stato trasformato da 1981 in 1986, attribuendosi “tutta la
grafia testamentaria alla mano della de cuius”;
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oltre frontespizio
1.
- essere inidoneo l’argomento logico-cronologico basato sulla
presenza della de cuius a Policoro e non a Bari nel 1986, essendo
invece la presenza a Bari in aprile del tutto compatibile con una
presenza a Policoro in luglio.
4. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso
Chiara Maria D’Onofrio ha resistito con controricorso anch’esso
illustrato da memoria.
Sov1/0
z L.t/u3k)in
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso Filomena D’Onofrio deduce:
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziali e
processuali. Cattiva lettura degli atti processuali. Violazioni dell’art.
602 cod. civ. Carenza di motivazione sul punto della necessità del
rinnovo della consulenza. Errata motivazione in ordine ai requisiti
tecnici per procedere alla redazione della perizia”. Richiamando brani
delle varie consulenze e delle relazioni di parte, delle risultanze di
accertamenti in sede penale e altri dati, lamenta sussistere una
manomissione, che sarebbe stata trascurata e che la controparte
assume essere un’autonoma correzione della
de cuius;
richiama
altresì le tematiche dell’assenza della testatrice dal luogo alla data
indicata nell’olografo.
1.1. Il motivo è inammissibile. Esso, sotto la veste di critiche per
violazioni di norme e “carenza di motivazione” nonché di “cattiva
lettura degli atti”, cela in effetti una inammissibile istanza di riesame
delle risultanze probatorie poste dalla corte territoriale alla base del
convincimento dell’essere tutta l’autografia attribuibile alla testatrice.
1.2. Al riguardo, va richiamato che non sussistono, né sono indicate
nel motivo, violazioni di norme sostanziali o processuali, per come
tale vizio è inteso ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod.
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oltre frontespizio
Filomena D’Onofrio sulla base di un motivo illustrato da memoria;
proc. civ. Quanto poi al vizio della motivazione, essendo stata la
sentenza impugnata depositata successivamente all’11/9/2012, esso
è declinato nel presente procedimento ratione temporis secondo il
testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. successivo alla
modifica di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito in I. n. 134 del 2012.
di fatti storici del controllo sulla motivazione non consente più mere
critiche alla motivazione, in assenza di indicazione di effettivi “fatti
storici” del tutto trascurati.
1.3. Nel caso di specie, non vi sarebbero fatti storici trascurati,
contestandosi il risultato delle valutazioni del giudice del merito.
1.4. In secondo luogo, poi, va considerato che la corte d’appello ha
ampiamente ricostruito, anche mediante richiamo della sentenza di
primo grado, gli accertamenti svolti, così mostrando che i fatti storici
sottostanti alla predetta valutazione giuridica sono stati tutti avuti
presenti. L’omesso esame di elementi istruttori non integra peraltro,
di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto
storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato
conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. U, n. 8053 del
07/04/2014).
1.5. Tanto esime da ogni considerazione delle ulteriori ragioni di
inammissibilità, relative ad es. alla mancata indicazione specifica delle
norme violate o delle espressioni impugnate nella sentenza di merito.
2. Il ricorso va dunque rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di ricorso notificato dopo il 30/01/2013, ai sensi dell’art.
13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore
importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del
co. 1-bis dell’art. 13 cit.
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oltre frontespizio
L’avvenuta limitazione al minimo costituzionale dell'”omesso esame”
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione a
favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso
a norma del co. 1-bis dell’art. 13 cit.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 30 novembre 2017.
Il presidente
4/t
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(V. Mazzacane)
o
Giudiziio
ERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
22 FEB 9013
spese generali nella misura del 15°/o e accessori di legge.