Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4222 del 21/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4222 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13435-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dallavvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
2017

in atti;
– ricorrente –

4354
contro

BRUNETTI FABIOLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

Data pubblicazione: 21/02/2018

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall e avvocato
TULLIO FORTUNA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 698/2012 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 21/05/201 r.g.n. 661/2011;

udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
l’accoglimento del secondo motivo;
udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega
verbale Avvocato GAETANO GRANOZZI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.

14 3510;

Fatti di causa

1. Con la sentenza del 30.5.2012 la Corte di appello di Palermo,
in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Palermo, dichiarava
Monica, Parisi Francesco, Inglese Sergio era intercorso un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dal 1.2.2002 per i primi 4 e dal
5.10.2002 per l’Inglese con condanna delle Poste al pagamento delle
retribuzioni dal 3.8.2005, data di messa in mora della società.
2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha
rilevato che i detti lavoratori avevano sottoscritto un contratto a
termine con la Adecco spa per la fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo a favore di Poste. Ricostruito l’istituto di cui alla legge n.
196/1997, anche in ordine alle conseguenze della nullità del contratto
intercorso tra i lavoratori e la società fornitrice per genericità della
causale così come precisate dalla giurisprudenza di legittimità, la
Corte territoriale rilevava che nel contratto a tempo determinato
stipulato tra l’Adecco e i lavoratori si motivava solo l’assunzione in
relazione a “picchi di attività” con un sintetico riferimento alla
previsione dell’Accordo interconfederale 16.4.1998, ma non si
evidenziava alcuna connessione dell’assunzione dei ricorrenti con una
qualche esigenza di carattere particolare della società appellata, non
contenendo il contratto alcun riferimento ai normali assetti produttivi
aziendali, né offrendo alcun richiamo ai normali assetti produttivi
aziendali, né specificando alcuna richiesta di mercato o commesse
giustificanti il ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo. Pertanto, stante la motivazione assolutamente generica
del detto contratto come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il
rapporto doveva considerarsi a tempo indeterminato con l’impresa
utilizzatrice dalla date già indicate. Spettavano le retribuzioni dal

che tra gli appellanti Brunetti Fabiola, Ciulla Simona, Mondello

R.G.

p4) ;1)3

momento delle messa in mora della società non essendo applicabile
l’art. 32 L. n. 183/2010.
3. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste
con due motivi nei confronti della sola Brunetti; resiste con

memoria ex art. 378 cod. civ.
Ragioni della decisione
4. Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 comma 1 e 2, e dell’art. 3 comma 3 lettera a) e dell’art.
10 commi 1 e 2 L. n. 196/1997. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 L. n. 1369/1960. La causale indicata nel contratto non era
generica in quanto prevista dal CCNL e quindi era sufficiente un mero
rinvio alla detta contrattazione. Sulla società gravava semmai l’onere
di provare l’effettività della causale indicata, ma sul punto si era
chiesta l’ammissione della prova.
5. Il motivo appare infondato alla luce della giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale ” premesso che i giudici di merito
hanno ritenuto generica la causale indicata nel contratto di fornitura
fra Poste Italiane S.p.A. e Ali S.p.A., deve darsi continuità alla
giurisprudenza di questa Suprema Corte che ha già avuto modo di
affermare che il contratto di fornitura non può omettere di indicare la
relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a
riprodurre il contenuto d’una previsione normativa o di contratto
collettivo od omettere di provare l’avvenuto rispetto, nel concreto
svolgimento del rapporto diretto con il prestatore di lavoro, della
causale indicata, ai sensi della L. n.196 del 1997, art. 1, comma 2,
lett. a), nel contratto di fornitura intercorso con l’impresa fornitrice
(cfr., per tutte, Cass. n. 2509/13).Sempre la giurisprudenza di questa
S.C. ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l’illegittimità del
contratto tra fornitore ed utilizzatore e la conseguente instaurazione
2

controricorso la parte intimata. La parte ricorrente ha depositato

R.G.

d’un rapporto di lavoro, a tutti gli effetti, fra lavoratore e utilizzatore
(v. Cass. 7.1.13 n. 1148; Cass. n. 13960/11) ” ( da ultimo cfr. Cass.
n. 24889/2017) . Nel caso in esame l’indicazione è del tutto
sommaria ” punte di più intensa attività” (senza neppur riportare la

idoneo i motivi del ricorso al contratto di lavoro temporaneo
impendendo quindi ogni verifica probatoria.
6. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 32 L. n.
183/2010 applicabile anche al lavoro temporaneo.
7.

Il motivo è fondato e pertanto va accolto. Quanto

all’applicazione del cit. art. 32 anche in materia di lavoro temporaneo
irregolare, deve confermarsi l’indirizzo manifestatosi con le sentenze
n. 1148/13, n. 13404/13, n.17540/14 e n. 8286/15 di questa S.C.,
che hanno ritenuto applicabile l’indennità prevista dall’art. 32 co. 5 0
legge n. 183/10 (nel significato chiarito dal comma 13° dell’art.

1

legge n. 92/12) a qualsiasi ipotesi di ricostituzione del rapporto di
lavoro avente in origine un termine illegittimo e, dunque, anche nel
caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore a causa della nullità d’un contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo a tempo determinato, ai sensi della lett. a) del co.
1° dell’art. 3 legge n. 196/97, contratto convertito in uno a tempo
indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione; a tal fine
valga, in primo luogo, l’evidente analogia tra il lavoro temporaneo di
cui alla legge n. 196/97 e la somministrazione di lavoro ex artt. 20 e
ss. del d.Ig.s n. 276/03; in secondo, si tenga presente che la nullità
del contratto fra somministratore e utilizzatore travolge anche quello
fra lavoratore e somministratore, trattandosi di negozi collegati;
l’effetto finale è quello di produrre una duplice conversione, sul piano
soggettivo (ex art. 21 ult. co . d.lgs. n. 276/03 il lavoratore è
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e non più
3

formula più ampia e dettagliata del CCNL) e non evidenzia in modo

R.G.

del somministratore) e su quello oggettivo (atteso che quello che con
il somministratore era sorto come contratto di lavoro a tempo
determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo
indeterminato); ma fino a quando la sentenza non accerti tale

protratto de facto, ha avuto caratteristiche analoghe a quelle ‘un
rapporto a termine, di guisa che nulla preclude il ricorso alla sanzione
meramente indennitaria prevista dall’art. 32 co. 5 0 cit., anche
perché essa è destinata – grazie all’ampia formula adoperata dal
legislatore – ai

determinato”.

“casi di conversione del contratto a tempo

D’altronde, la tendenza normativa è – in linea di

massima – quella di liquidare con un’indennità determinata a forfait (o
con un risarcimento previsto entro un tetto massimo) il mancato
guadagno sofferto dal lavoratore nell’arco di tempo trascorso fra
l’illegittima cessazione d’un rapporto lavorativo (a cagione della
nullità del termine o dell’illegittimità del licenziamento intimatogli) e il
suo ripristino grazie alla sentenza del giudice: si pensi, ad esempio,
all’art. 8 legge n. 604/66, all’art. 18 Stat. nuovo testo come
modificato ex lege n. 92/12 (che riserva solo a pochi casi la tutela
reintegratoria piena con attribuzione di tutte le retribuzioni maturate

medio tempore), e, appunto, all’art. 32 co. 5 comma legge n. 183
/10 ( cfr. cass. n. 24889/2017).
8. Pertanto va rigettato il primo motivo ed accolto il secondo con
conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione.
PQM
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo: cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello

4

conversione, il rapporto fra utilizzatore e lavoratore, finché si è

R. G.

di Palermo in diversa composizione, anche in ordine alle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.11.2017

Il Presidente

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