Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4088 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 4088 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CINQUE GUGLIELMO

ORDINANZA

sul ricorso 4563-2014 proposto da:
PORTALURI PAOLA SONIA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA DELLA SCROFA 56,

dell’avvocato

FRANCESCO

presso lo studio

BALDASSARRE,

che

la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
4699

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso la sentenza n. 3821/2013 della CORTE D’APPELLO

di LECCE, depositata il 31/10/2013 R.G.N. 2854/2012.

RG. 4563/2014

RILEVATO
che, con la sentenza n. 3821/2013, la Corte di appello di Lecce ha
confermato, per quello che interessa in questa sede, la pronuncia
emessa il 4.6.2012 da Tribunale della stessa città con cui era stata
respinta la domanda, proposta da Paola Sonia Portaluri nei confronti di
Poste Italiane spa, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della
clausola di durata apposta ai due contratti intercorsi tra le parti, ai

31.10.2006 e dal 13.7.2007 al 29.9.2007;
che avverso tale decisione Paola Sonia Portaluri ha proposto ricorso
per cassazione affidato ad unico articolato motivo;
che Poste Italiane spa ha resistito con controricorso illustrato con
memoria;
che il P.G. non ha formulato richieste scritte.

CONSIDERATO
che, con il ricorso per cassazione, si censura la violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc; la nullità della
sentenza o del procedimento, ex art. 360 n. 4 cpc, “error in ludicando”,
in relazione all’applicazione della norma che disciplina i contratti a
tempo determinato impugnati, ovvero l’art. 2 comma 1 bis, del D.Igs
n. 368/2001; la violazione dell’art. 112 cpc -principio di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato, per avere errato la Corte distrettuale
nella individuazione e nella applicazione delle norme regolanti il
rapporto giuridico dedotto, ovvero la disciplina applicabile, anche
ratione temporis, ai contratti a termine intercorsi tra le parti. In
particolare si sostiene che, avendo esaminato la fattispecie concreta ai
sensi dell’art. 1 D.Igs n. 368/2001 e non dell’art. 2 comma 1 bis del
medesimo decreto, la Corte di merito aveva tralasciato di esaminare i
seguenti motivi di doglianza: a) la illegittimità della causale di
assunzione a termine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 1 bis
D.Igs n. 368/2001; b) la illegittimità dei contratti a termine, stipulati ai
sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001, successivi al primo

i

sensi dell’art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001, dal 2.10.2006 al

rapporto; c) la questione sulla clausola di contingentamento prevista
dal citato art. 2 comma 1 bis D.Igs n. 368/2001;
che il ricorso è fondato: invero, la Corte territoriale ha esaminato la
legittimità dei contratti intercorsi tra le parti ritenendo le fattispecie
regolate dall’art. 1 del D.Igs. n. 368/2001, così incorrendo nel vizio di
violazione e falsa applicazione degli articoli richiamati nel motivo,
quando invece i contratti medesimi erano stati stipulati ai sensi dell’art.
2 comma 1 bis del D.Igs n. 368/2001 e in questi termini erano stati già

che, conseguentemente, la Corte di merito ha omesso di pronunciarsi
sui motivi dell’appello relativi alla dedotta contrarietà della disposizióne
di cui all’art. 2 comma 1 bis citato con la normativa comunitaria, alla
asserita mancanza di specificità della causale, alla illegittimità dei
contratti stipulati successivamente al primo e alle questioni sul rispetto
della clausola di contingentamento;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio
alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà
ad un nuovo esame dell’appello e provvederà, altresì, alle
determinazioni sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
nella Adunanza camerale del 23 novembre 2017.

valutati in prime cure;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA