Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4038 del 20/02/2018
Civile Decr. Sez. 6 Num. 4038 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 9198-2017 proposto da:
LAllARIN GIULIANO, LAZZARIN RITA, LAZZAHIN
SEVERINO, PERUZZO ANTONIETTA e LAZZARIN
ISABELLA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RICCIOTTI NICOLA n. 9, presso lo
studio dell’avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che
li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FABRIZIO PEGORARO;
– ricorrenti contro
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI
S.P.A.,
in
persona
del
legale
2018
rappresentante pro-tempore, elettivamente
16
domiciliata in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO
Data pubblicazione: 20/02/2018
n. 440, presso lo studio dell’avvocato SARA
TASSONI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPE AUTIERO;
– controricorrente –
FALLIMENTO TRIM LINE S.R.L.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 2836/2016 della
CORTE D’APPELLO di VENEZIA, emessa il
05/10/2016.
nonchè contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SO FTOSEZIONE TERZA
DECRETO
RG 9198/17
Roma.
Antonietta PERUZZO, Rita LAZZARIN, Isabella LAZZARIN, Giuliano LAZZARIN e Severino
LAZZARIN rappresentati e difesi dall’Avv. Fabrizio PEGORARO del Foro di Padova e dall’Avv. Brunella
CAIAZZA del Foro di Roma. con domicilio presso lo Studio di quest’ultima sito in Roma. via Riceiotti n. 9.
giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
contro:
HELVETIA SPA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe AUTIERO del Foro di Treviso e Sara
TASSONI del Foro di Roma con Studio in Roma, via C. Colombo 11.440 presso cui eleggono domicilio,
giusta procura in calce al controricorso;
CON TRORICORRENTE
e
FALLIMENTO TRIM LINE s.r.1.:
INFIMA IO
avverso:
sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2836/2016 depositata in data 16/12/16.
IL PRESIDENTE
letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e la successiva accettazione della controricorrente Helketia
Spa:
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16:
ritenuto che le spese devono essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Presidente
Adelaide Amenclola
Akgrì
sul ricorso proposto da: