Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3940 del 19/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3940 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
sul ricorso 15366-2017 proposto da:
CONDOMINIO DI VIA AIA DEL DOTTORE N. 30, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 12, presso lo studio
dell’Avvocato LUIGI MARIA CUTOLO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’Avvocato ELISA PATRIA;
– ricorrente contro
DEL ROSSO GABRIELLA;
– intimata per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza n.
10621/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata
il 28/04/2017.
Data pubblicazione: 19/02/2018
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/01/2018 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.
Ritenuto che con sentenza 28 aprile 2017, n. 10621, la Corte di
cassazione, II Sezione civile, pronunciando sul ricorso (iscritto al
Condominio di via Aia Del Dottore n. 30 a Porto Santo Stefano, ha
rigettato il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese
processuali, liquidate in complessivi euro 2.400, di cui euro 200 per
rimborso di spese vive, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
che per la correzione dell’errore materiale occorso nella sentenza il
Condominio di via Aia Del Dottore n. 30 ha proposto ricorso, con
atto notificato il 14 giugno 2017;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che il ricorso per correzione di errore materiale è
manifestamente fondato;
che difatti, per un verso la sentenza — per mero refuso materiale —
identifica la ricorrente, nella quinta pagina, nel dispositivo, con il
nominativo erroneo di Gabriella Del Grosso anziché con quello di
Gabriella Del Rosso;
che lo stesso cognome errato — Del Grosso anziché Del Rosso —
compare nella terza pagina, al rigo 14, nella parte relativa alla
esposizione del fatto;
che il ricorso va, pertanto, accolto, dovendosi ordinare la
correzione dell’errore materiale occorso;
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RNRG 21981 del 2015) proposto da Gabriella Del Rosso contro il
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso
per correzione di errore materiale.
P. Q. M.
accoglie il ricorso e ordina la correzione dei seguenti errori materiali
occorsi della sentenza della Corte di cassazione, III Sezione civile, 28
– là dove, nel dispositivo, nella quinta pagina, è scritto “Condanna
Gabriella Del Grosso”, deve leggersi “Condanna Gabriella Del
Rosso”;
– là dove, nella terza pagina, nella parte relativa alla esposizione del
fatto, è scritto che “per il recupero della quota non versata dai
condomini Del Grosso e Coccoluto”, deve leggersi “per il
recupero della quota non versata dai condomini Del Rosso e
Coccoluto”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile, il 25 gennaio 2018.
Il Presidente
aprile 2017, n. 10621: