Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3936 del 19/02/2018
Civile Decr. Sez. 6 Num. 3936 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 278-2017 proposto da:
CUALBU RINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA A. VALLISNERI N. 11, presso lo
studio dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli
avvocati PIETRO ANGELO GIUA, ANTONIO GIUA;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE CHAMPOLUC S.R.L. in persona del
legale
rappresentante
pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa
2018
8
dall’avvocato LUIGI PODDIGHE;
– controricorrente incidentale –
Data pubblicazione: 19/02/2018
avverso la sentenza n. 253/2016 della CORTE
D’APPELLO SEZIONE DISTACCATA di SASSARI,
depositata il 23/05/2016.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – SOT FOSEZIONE SECONDA
DECRETO
Roma, c5.
RG 278/17
2. t8
Rino CUALBU rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio e Pietro A. GIUA del Foro di SASSARI e
dall’Avv. Chiara PACIFICI del Foro di Roma, con domicilio presso lo Studio di quest’ultima sito in Roma,
via Vallisneri n. 11. giusta procura in calce al ricorso:
RICORRENTE
contro:
IMMOBILIARE CHAMPOLUC, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi PODDIGHE con domicilio in
Sassari, via Dei Mille n. 31, giusta procura in calce al controricorso incidentale:
CONTRORICORRENTE INCIDENTALE
avverso:
sentenza della Corte d’Appello Sez. Dist. Di Sassari n. 253/2016 depositata in data 23/05/16.
IL PRESIDENTE
letto l’atto congiunto di rinuncia al ricorso ed al controricorso incidentale proposto dal ricorrente e dal contro
ricorrente incidentale;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc:
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cpc come modificato dalla
dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16:
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Il Coordinatore
Pasquale D’Ascola
sul ricorso proposto da: