Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3341 del 12/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3341 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 28566-2016 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
IMPERIALI PIO LANFRANCO, elettivamente domiciliato in
2017
2591
ROMA, VIA FIRENZE 32, presso lo studio dell’avvocato
ELENA IEMBO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO MURATORI;
– con troricorrente nonché contro
IMPERIALI
LUCIANO,
IMPERIALI
ANTONIO,
IMPERIALI
Data pubblicazione: 12/02/2018
FRANCESCO, IMPERIALI MARIA IMMACOLATA, IMPERIALI LUIGI,
IMPERIALI LORETA, IMPERIALI GERARDO, IMPERIALI
GIUSEPPE;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere ANTONIO
ORICCHIO.
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore generale GIANFRANCO SERVELLO, che
ha chiesto il rigetto.
depositato il 03/10/2016;
Rilevato che :
è stato impugnato
decreto
della Corte di Appello
di Roma di cui in atti e – notificato, coi quale veniva rigettata
l’opposizione proposta da! Ministero della Giustizia avverso li
precedente decreto, di cui in atti, emesso dal Consigliere
la condanna della medesima . ?A. al pagamento di
indennizzo
:n favore dell’odierna parte controricorrente per
la non ragionevole durata del processo di cui in atti.
Il ‘ricorso dei Ministero è fondato su due ordini di motivi ed è
resistito con controricorso della parte intimata..
Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, ult. co . c.p.c.
,
Con ordinanza in camera di consiglio non essendo Stata
rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in
ordine alle qual’ la Corte deve pronunciare.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378- c.o.c.
Considerato che :
I.- Con il primo motivo dei ricorso si censura il vizio di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 in
relazione
EAVart. 360, co. I, n. 3
c.p.c., sostenendo –
…quantunque S.C. 5895/09 e 22242/10 siano andate in .
contrario avviso”- l’inapplicabilità della sospensione ex L.
n. 749/”59 al termine decadenziaie ex art. 4 L. n. 89/2001.
designato di quella Corte e che aveva accolto il ricorso per
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il
vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L. n.
89/2001 in relazione all’art. 360, co. I , n. 4 c.p.c..
3.- I due motivi innanzi esposti possono essere trattati, per
ragioni di opportunità, congiuntamente.
prospettazioni, ma analogo fine- a far affermare la
decadenza dal termine per la proposizione del ricorso ex L.
n. 89/2001.
Il ricorso, formulato con atto in cui ampi sono gli stralci
riportati in fotocopia, per allegazione e con interpolazioni
scritte a mano, risulta proposto -per ammissione della
stessa Amministrazione ricorrente- nella piena coscienza e
conoscenza della ratio e del prínicpio su cui si fonda la
decisione gravata;
e, quindi, sul fatto (richiamato dalla Corte territoriale)
dell’univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui la sospensione dei termini per il
periodo feriale trova in via generale applicazione non solo
nei confronti dei termini endoprocessuali, ma altresì nei
confronti dei termini previsti a pena di decadenza quante
volte gli stessi costituiscano l’unico rimedio per far valere il
diritto.
4
Essi, nella sostanza, mirano -pur se con distinte
Orbene nella fattispecie si controverte in tema di
opposizione avverso provvedimento di ingiunzione di
pagamento di equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001.
Il ricorso, con entrambi i suoi motivi qui congiuntamente in
esame, tende ad ottenere una pronuncia contraria
decreto impugnato innanzi a questa Corte (e che, come
detto, risulta per espressa ammissione ben conosciuto dalla
P.A. ricorrente).
Il ricorso pretenderebbe, insomma, l’affermazione del
principio per cui al termine per la proposizione dell’azione di
riparazione ex L. 89/2001 non andrebbe applicata la
sospensione feriale dei termini, con la conseguenza della
pretesa non tempestività – in ipotesi- dell’apposito ricorso a
suo tempo depositato dalla odierna parte controricorrente.
La pretesa avanzata col ricorso è dei tutto infondata.
La richiamata e consolidata giurisprudenza (Cass. n.ri
5895/2009 ; 22242/2010 e 18302/2014) consente di poter
affermare -in uno alla correttezza del decreto gravato della
Corte territoriale- il fatto che il ricorso per equo indennizzo è
stato tempestivamente presentato e che, quindi, la
questione sollevata dalla Amministrazione sia del tutto
infondata..
5
all’orientamento, ormai consolidato, cui faceva riferimento il
Le stesse S.U. di questa Corte, con sentenza n.
17781/2013, hanno riaffermato la natura processuale del
termine in questione e la sua sottoposizione al regime della
sospensione del termine feriale di cui all’art. 1 L. n. 74/1969
e succ. modif..
4.
–
Le spese seguono la soccombenza e si determinano così
come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti, attesa l’apposita esenzione in
favore della Amministrazione ricorrente, per l’applicazione
della normativa di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 e,
quindi, di quanto dalla stessa previsto in ordine al
versamento di ulteriore importo.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso
e condanna l’amministrazione
ricorrente al pagamento in favore della
parte
controricorrente delle spese del giudizio, determinate
in C 800,00, oltre spese generali nella misura del 15%
ed accessori come per legge, con distrazione in favore
del difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 ottobre 2017.
Il Presidente
601\-(
()
Il ricorso è, pertanto, del tutto infondato e va respinto.
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ÙPOSfTATO CANCELLENA
12
FEB. 2018
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