Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3749 del 15/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 3749 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: LEO GIUSEPPINA
ORDINANZA
sul ricorso 16673-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
2730
GUCCIONE ALESSIA, DI GIULI BARBARA, rappresentate
e
difese dall’avvocato CARLO MORONI, domiciliate in
ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
– controricorrentí –
Data pubblicazione: 15/02/2018
avverso
la
sentenza n.
2587/2012
della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2012 R.G.N.
4765/10;
RG. 16673/2012
RILEVATO
che, con sentenza depositata il 27/3/2012, la Corte di Appello di
Roma, in parziale accoglimento del gravame interposto da Di Giuli
Barbara e Guccione Alessia, nei confronti di Poste Italiane S.p.A.,
avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede depositata in data
8/2/2010, ha dichiarato che tra le parti si è instaurato un rapporto di
decorrenza dal 1/10/2002 (per la Di Giuli) e dall’8/10/2002 (per la
Guccione) ed ha condannato la società a corrispondere alle lavoratrici
un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto, oltre accessori come per legge;
che avverso tale sentenza Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi;
che la Di Giuli e la Guccione hanno resistito con controricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste
CONSIDERATO
che è stata depositata presso la cancelleria della Sezione lavoro della
Corte di Cassazione copia dei verbali di conciliazione in sede sindacale,
rispettivamente sottoscritti da Di Giuli Barbara e dal procuratore
speciale della società, Ciofetta Donatella, in data 24/9/2012, e da
Guccione Alessia e dal medesimo procuratore speciale della società, in
data 23/11/2012 e che Poste Italiane S.p.A., a seguito di ciò, ha
depositato atto di rinunzia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente
notificato alle lavoratrici in data 24/3/2013;
che, avuto riguardo all’accordo transattivo raggiunto dalle parti in
ordine ai fatti per cui è causa – ed alla conseguente rinunzia al ricorso
per cassazione da parte della società datrice di lavoro -, deve ritenersi
che le stesse non abbiano più interesse a proseguire il processo;
che
va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del
contendere;
lavoro subordinato a tempo indeterminato, ancora in atto, con
che la condotta processuale tenuta dalle parti, diretta alla definizione
non contenziosa del procedimento, giustifica la compensazione delle
spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese
compensate.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 giugno 2017.