Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3684 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3684 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: AMBROSI IRENE

SENTENZA

Imputabilità
alla parte

sul ricorso 10324-2016 proposto da:
BUONO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE

BRUNO

BUOZZI,

107,

presso

lo

studio

R.G.N. 10324/2016

) i
Cron. —)e)

dell’avvocato PAOLA MATRUNDOLA, che lo rappresenta eReP.
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA nella qualità d’impresa
designata ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005 in persona
del suo procuratore speciale Dott.ssa ANNA ROSA
CAVICCHI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

Data pubblicazione: 15/02/2018

1.

Ud. 11/10/2017
PU

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

SCAGLIONE ANTONIO, SCAGLIONE

CARMINE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2015 della CORTE D’APPELLO
di POTENZA, depositata il 01/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. IRENE
AMBROSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto dei primi quattro motivi; accoglimento del 50
motivo;
udito l’Avvocato PAOLA MATRUNDOLA;
udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

LA POTENZA SMA

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Ambrosi

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 25 novembre 1983 Antonio Buono convenne
dinanzi al Tribunale di Potenza Giovanni Marino, Antonio Scaglione e S.A.P.A.
Assicurazioni s.p.a. nonché La Potenza Assicurazioni, Società Mutua di
assicurazioni (S.M.A.), in liquidazione e la S.I.P.E.A. Assicurazioni s.p.a.

conseguenza dell’incidente stradale verificatosi in data 16 giugno 1980 tra il
motoveicolo su cui era trasportato, condotto da Antonio Scaglione e
l’autocarro condotto da Giovanni Marino.
Si costituì in giudizio la sola convenuta S.A.P.A., sostenendo che il
sinistro stradale fosse addebitabile alla esclusiva responsabilità del
conducente del motoveicolo, Antonio Scaglione.
Con sentenza 22 novembre 1994, n. 665 il Tribunale di Potenza
riconobbe la responsabilità esclusiva di Antonio Scaglione nella causazione
del sinistro e lo condannò, in solido con La Potenza Assicurazioni in
liquidazione, al risarcimento del danno nei confronti di Antonio Buono,
accertato in lire 163.800.000, oltre interessi e spese.
Con sentenza del 9 giugno 1998, n. 131, la Corte di appello di Potenza,
in accoglimento dell’appello proposto da Polaris Assicurazioni S.p.a. (Già
S.I.P.E.A. Assicurazioni s.p.a.) dichiarò la nullità della sentenza di prime cure
per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stato convenuto in
giudizio Carmine Scaglione, proprietario del motoveicolo condotto dal fratello
Antonio.
Riassunto da Antonio Buono il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza
con atto notificato il 14 gennaio 1999, si costituirono la Winterthur
Assicurazioni s.p.a. (quale incorporante la S.A.P.A.) e la Polaris Assicurazioni
s.p.a. (quale cessionaria de La Potenza Assicurazioni, S.M.A., in
Liquidazione) chiedendo il rigetto della domanda ed in particolare, la Polaris
Assicurazioni s.p.a. (poi Fondiaria SAI e ora UNIPOLSAI) contestò il limite
massimo della propria condanna ex art. 21 I. n. 990 del 1969 e dedusse di
$
Est. le ene Ambrost

chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni a lui derivati in

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Ambrosi

aver corrisposto ad Antonio Buono l’importo di lire 380.786.487 (in esito alla
ordinanza di assegnazione emessa dal Pretore di Torino a seguito di
procedura mobiliare esecutiva instaurata sulla base della precedente
sentenza prima della declaratoria di nullità).
Con sentenza 28 dicembre 2006, n. 10149 il Tribunale di Potenza,

Scaglione e condannò questi, in solido con Carmine Scaglione e con il
Commissario liquidatore della Polaris Assicurazioni s.p.a, a corrispondere ad
Antonio Buono l’importo complessivo di Euro 587.465,50, oltre interessi e
spese.
Con sentenza del 1 aprile 2015, n. 144, la Corte di appello di Potenza,
in accoglimento dell’appello proposto da Fondiaria SAI s.p.a. (società
incorporante la Polaris Assicurazioni S.p.a. quale cessionaria de La Potenza
Assicurazioni SMA in Liquidazione) ridusse e rideterminò in Euro 52.165,68
l’ammontare dovuto dalla Fondiaria SAI s.p.a. in favore di Antonio Buono e
accertò l’intervenuta estinzione dell’obbligazione gravante sulla predetta
avendo quest’ultima già pagato un importo maggiore rispetto a quello
dovuto.
Avverso questa sentenza, Antonio Buono ha proposto ricorso per
cassazione articolato in otto motivi. Ha resistito con controricorso
UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. ( già Fondiaria SAI s.p.a.). Entrambe le parti
hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del
ricorso formulata dalla controricorrente la quale adduce il proprio difetto di
legittimazione passiva per avere il ricorrente omesso la notifica
dell’impugnazione alla UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria SAI
s.p.a.) nella qualità di impresa cessionaria de La Potenza Assicurazioni
S.M.A. in Liquidazione coatta amministrativa designata dal F.G.V.S. e per
averla notificata alla UNIPOLSAI Assicurazioni in proprio.
Est. Irere Ambrosi

attribuì la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro ad Antonio

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Annbrosi

La costituzione di UNIPOLSAI, successore – incorporante di Fondiaria
SAI – “nella qualità d’impresa designata ex art. 286 D Igs. n. 209/2005” sana
qualsiasi rilievo della stessa sulla notifica del ricorso a norma dell’art. 156
terzo comma c.p.c.
2. Con il primo motivo [“Violazione e falsa applicazione degli artt.

125, 182 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4: mancanza ovvero
omessa dimostrazione dei poteri di rappresentanza sostanziale e della
conseguente legittimati° ad processum della persona che ha agito nel
giudizio di appello in nome e per conto della Fondiaria SAI s.p.a. (con
conseguente nullità del procedimento e della sentenza)]” il ricorrente
lamenta che nell’atto di appello proposto da Polaris Assicurazioni S.p.a. (Già
S.I.P.E.A. Assicurazioni s.p.a.) la procura sarebbe stata conferita dal
“procuratore” Tommaso Fantini soggetto privo dei poteri di rappresentanza
sostanziale della predetta società atteso che dalle indicazioni contenute nella
procura e nel testo del ricorso non emergeva in alcun modo il rapporto e
quindi l’atto in base al quale era stato conferito al predetto il relativo asserito
potere di rappresentanza; potere rappresentativo che non risultava neppure
nella procura notarile (per notar Rogantini Picco) -prodotta dalla società nel
corso del giudizio- ove Fausto Marchionni, amministratore delegato della
Fondiaria SAI, dava conto che il Consiglio di amministrazione della società
nella adunanza del 30 dicembre 2002 aveva individuato i poteri attribuibili a
dirigenti, funzionari e dipendenti della società medesima, attribuendo, tra gli
altri, a Tommaso Fantini, i poteri di cui alla lett. 11) (“rappresentare la
società nei giudizi passivi e attivi in qualsiasi sede giurisdizionale, ordine e
grado”) ovvero quello di cui alla lett. 11-bis) (“di conferire procura alle liti”).
Secondo il ricorrente, però la stessa procura non aveva effettuato nessun
riferimento alla rappresentanza sostanziale. In conclusione, non sussistendo
la legittimati° ad processum in capo alla persona che aveva agito in giudizio
in nome e per conto della società appellante, erroneamente la Corte di
Est. Ir ne Ambrosi

2328, 2380 bis, 2381, 2384 e 2697 c.c. nonché degli artt. 75, 77, 83, 100,

n. R.G. 10324/2016
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Pres. M. Chiarini
rei. I. Ambrosi

appello aveva pronunziato nel merito, omettendo di rilevare la nullità
dell’atto di impugnazione per difetto di legittimazione, con conseguente
nullità della sentenza impugnata. Sotto altro profilo eccepiva inoltre che il
potere rappresentativo era stato conferito a Fantini nel limite di Euro
160.000,00 e che nella fattispecie in esame la società era stata condannata

che pertanto “giammai” Fantini poteva ritenersi delegato a rappresentare la
Fondiaria SAI nel rapporto di cui al presente giudizio.
3. Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt.
112, 75 e 77 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 dello stesso
codice: omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla eccezione di
difetto di rappresentanza e di legittimazione della persona che ha agito nel
giudizio di appello in nome e per conto della società appellante”) il ricorrente
lamenta come l’omissione della Corte di appello relativa al difetto di
legittimazione processuale potrebbe integrare un difetto di attività
processuale da far valere come violazione “anche” dell’art. 112 c.p.c..
4. Con il terzo motivo (“Violazione e falsa applicazione del c.d. degli
artt.163, comma terzo, n. 2 e 6 e 342 c.p.c. nonché dell’art. 156 c.p.c. in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 dello stesso codice: nullità dell’atto
di appello per assoluta incertezza in ordine all’organo attraverso il quale la
Fondiaria SAI avrebbe proposto l’impugnazione; conseguente nullità del
procedimento e della sentenza”) il ricorrente -m9vendo dalla assoluta
incertezza in ordine all’organo attraverso cui la Fondiaria SAI ha proposto
l’atto di appello derivante dalla “discrasia tra le generiche indicazioni
contenute nell’epigrafe dell’atto e quelle contenute nella procura”- lamenta
la nullità della sentenza.
5. Con il quarto motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 82,
83, 125, 165 e 347 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 dello
stesso codice: inesistenza della procura e conseguente nullità del
procedimento e della sentenza che lo ha definito”) il ricorrente denuncia
Est. lyene Ambrosi

al pagamento in favore di Buono della maggior somma di Euro 587.465,50 e

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Pres. M. Chiarini
rel. I. Ambrosi

l’assoluto difetto dell’atto di conferimento della procura ai difensori anche nel
caso si ritenga che la società appellante si sia costituita in giudizio in
persona del suo legale rappresentante.

6.1 primi quattro motivi del ricorso meritano un esame congiunto per
evidenti ragioni di reciproca connessione, denunciando, sotto diversi profili,

procedimento, derivanti dall’asserita mancanza ovvero della omessa
dimostrazione dei poteri di rappresentanza sostanziale e della conseguente

legittimatio ad processum della persona che ha agito nel giudizio di appello
in nome e per conto della Fondiaria SAI s.p.a. e sono tutti infondati.
Con orientamento consolidato questa Corte ha affermato che in tema
di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa
facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere
riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di
natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la
conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione
anche della

legitimatio ad processum

del rappresentante, il cui

accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione
del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del
giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato
sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del
potere del potere rappresentativo (Cass. Sez. U, 16/11/2009 n. 24179; Sez.
3, 31/07/2015 n. 16274).

E stato altresì ribadito che la rappresentanza processuale volontaria
può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere
rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in
giudizio, come si evince dall’art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili
destinatari dell’investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e
quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio
dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva
Est. Ir ne Ambrosi

la violazione e falsa applicazione di legge e la nullità della sentenza e del

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presenza o probabilità della lite, ma altresì come “appartenenza” della stessa
a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con l’agente debba
consistere in ciò che l’interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla
lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per
cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l’interessato

di questi, paragonabile ad un’azienda commerciale o ad un suo settore
(institore) (v. Cass. Sez. L, 01/06/2006 n. 13054; più di recente, v. Cass.
Sez. 1 03/01/2017 n. 43).
Richiamati i principi in materia, va evidenziato che dall’esame dell’atto
di impugnazione (allegato in originale al fascicolo di parte in grado di
appello) ed in particolare sia del contenuto dell’epigrafe sia della procura
apposta a margine si evincono chiaramente la qualifica e il nominativo del
dottor Tommaso Fantini quale “rappresentante pro tempore” e
“procuratore” della Fondiaria SAI s.p.a.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la società
assicuratrice ha poi debitamente provato la sussistenza in capo al
“procuratore” Tommaso Fantini del potere rappresentativo di natura
sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio; difatti, dall’esame della
procura notarile (per atto del notaio Luigi Rogantini Picco rep. n. 10833 del
23 giugno 2004) prodotta dalla società nel corso del giudizio (allegata al
fascicolo di parte in grado di appello) risulta che Fausto Marchionni,
amministratore delegato della Fondiaria SAI -premesso che il Consiglio di
amministrazione della società nella adunanza del 30 dicembre 2002 aveva
individuato i poteri attribuibili a dirigenti, funzionari e dipendenti della
società medesima- attribuì nello specifico settore assicurativo, tra gli altri, a
Tommaso Fantini: “i poteri di cui alla lett. a) settore assicurativo ai nn. 1, 6,
8, 9, 10, 11 e 11bis (con esclusione in questi due ultimi casi, di ogni facoltà
relativa ai giudizi di Cassazione), 13 (…)”. In particolare, per quanto ancora
rileva in questa sede, con il n.6 si attribuì al Fantini il potere sostanziale di
Est. Ir ne Ambrosi

nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo

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“liquidare sinistri e sottoscrivere le relative transazioni e richieste di
pagamento; contestare l’obbligo della Società al pagamento; nominare
periti, commissari di avaria e consulenti, escluse nomine a carattere
permanente”, con il n. 11 quello di “rappresentare la società nei giudizi
passivi e attivi in qualsiasi sede giurisdizionale, ordine e grado”, quello di cui

“sottoscrivere autorizzazioni di pagamento o di incasso”. Pertanto, al
contrario di quanto asserito da parte ricorrente, la procura in oggetto aveva
debitamente effettuato specifico riferimento alla rappresentanza sostanziale
in ordine al potere di contestare l’obbligo della società al pagamento del
premio riferito allo specifico ambito di affari nei quali va ricompreso il
rapporto dedotto in giudizio.
Non coglie nel segno neppure la doglianza formulata in ordine al limite
quantitativo di Euro 160.000,00 del potere di firma attribuito al predetto
funzionario Fantini (cfr. tabella A allegata alla procura notarile) tenuto conto
che il medesimo potere non veniva riferito a quello di rappresentanza della
compagnia di assicurazione nella sede giurisdizionale, bensì delimitava
l’ambito di quello attribuito allo stesso funzionario in sede amministrativa
(i.e. di sottoscrivere – a firma singola – gli atti di liquidazione dei sinistri e di
autorizzazione dei pagamenti).
7. Con il quinto motivo (“Violazione e falsa applicazione degli artt. 102,
153, primo comma, 184 bis (ora 153, secondo comma), 291 e 331 c.p.c.
nonché degli artt. 149 c.p.c. e 4, 5, e 6 legge 20 novembre 1982 n. 890 e
2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c.:
inammissibilità dell’appello per mancata produzione della documentazione
relativa al perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del
contraddittorio su ordine del Giudice nei confronti della società “La Potenza
S.P.A.”, litisconsorte necessaria; erronea assegnazione all’appellante di un
nuovo termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio;
conseguente nullità del procedimento e della sentenza”).
Est. Ifene Ambrosi

al n. 11-bis) di “conferire procura alle liti” nonché quello di cui al n. 13 di

n. R.G. 10324/2016
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rel. I. Ambrosi

8. Risulta infondato anche il quinto motivo di ricorso.

Il ricorrente lamenta, per un verso, che la Corte territoriale, in
violazione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20
gennaio 2016, n. 891), non abbia dichiarato l’inammissibilità dell’appello una
volta accertata la mancata produzione della documentazione relativa al

contraddittorio nei confronti della società La Potenza s.p.a. litisconsorte
necessaria e, per l’altro, che abbia erroneamente assegnato all’appellante di
un nuovo termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio (a
distanza di sette anni dalla prima notifica) in palese violazione degli artt. 153
e 331 c.p.c..
Come puntualmente richiamata da parte ricorrente, la giurisprudenza
di questa Corte ha affermato che l’ordine di integrazione del contraddittorio,
emesso nei confronti di più soggetti, litisconsorti necessari, non può ritenersi
ottemperato ove la parte, pur avendo provveduto a depositare
tempestivamente gli atti di integrazione con le relate delle notificazioni,
eseguite a mezzo posta, abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento,
relativo anche ad uno solo dei destinatari dell’ordine stesso, dovendosi
ritenere non fornita la prova dell’avvenuta ottemperanza, con conseguente
inammissibilità del ricorso (Cass. Sez. 3, 20/01/2016 n. 891; Cass. Sez. 3
10/11/2008, n.28223). Giova aggiungere che il richiamato principio è dalle
stesse pronunce citate temperato dall’eventuale esistenza di ragioni
«indipendenti da quanto era in dominio dei ricorrenti per il perfezionamento
della detta notificazione» (così testualmente: Cass. Sez. 3, 20/01/2016 n.
891; cfr. in generale: Cass. Sez. U. 11 giugno 2010 n. 14124).
Giova osservare nella fattispecie in esame che la società appellante ha
ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio provvedendo alla
attività di sua competenza con notifica effettuata a mezzo posta in data 9
ottobre 2008 e depositando a verbale di udienza del 18 marzo 2009 l’atto di
integrazione del contraddittorio perfezionatosi nei confronti di Carmine
Est. lrene Ambrosi
l!

perfezionamento della notifica conseguente all’ordine di integrazione del

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rei. I. Ambrosi

Scaglione, facendo presente di aver provveduto anche alle altre notifiche (e
quindi anche nei confronti della Potenza s.p.a. in liquidazione), ma che i
relativi avvisi di ricevimento non erano ancora pervenuti. Successivamente,
all’udienza del 6 maggio 2009 – fissata per la verifica dell’integrazione del
contraddittorio nei confronti della menzionata società assicuratrice in

non era pervenuto al mittente, allegando corrispondenza intercorsa tra le
parti (tre missive sottoscritte dal Commissario liquidatore della La Potenza
S.M.A. datate tra aprile e giugno 2009) da cui desumere l’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio (cfr. fascicolo di parte
appellante in atti). Successivamente, all’udienza di precisazione delle
conclusioni del 1 luglio 2009, la società appellante ha depositato fotocopia
dell’atto di integrazione del contraddittorio ricevuto dalla Potenza
Assicurazioni, con nota proveniente dalla stessa società di assicurazioni con
cui questa dichiarava l’avvenuta ricezione dell’atto. Dopo svariati rinvii, la
causa veniva assunta in decisione in data 22 aprile 2014 e con ordinanza del
26 maggio 2014 (cfr. fascicolo di parte in atti) la Corte di appello rimetteva
la causa in istruttoria statuendo che “non rileva” per la prova del
perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio “la
corrispondenza intercorsa tra le parti”, assegnando nuovo termine per
l’integrazione del contraddittorio che veniva dalla società Fondiaria s.p.a.
tempestivamente integrato in data 10.07.2014 (cfr. avviso di ricevimento
nel fascicolo di parte appellante in atti).
Pertanto, la società Fondiaria ha più volte dedotto nel giudizio di
merito che l’avviso di ricevimento non era pervenuto, allegando ad ogni
buon conto corrispondenza tra le parti dalla quale risultava che il
Commissario liquidatore della società La Potenza in liquidazione avesse
ricevuto quanto notificato (cfr. tre missive datate tra aprile e giugno 2009
nel fascicolo di parte appellante in atti).

Est. Ir e Ambrosi

liquidazione – la società appellante ha dedotto che l’avviso di ricevimento

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rei. I. Ambrosi

A fronte delle deduzioni e delle allegazioni di parte appellante reiterate
nel corso del giudizio, la Corte territoriale in ossequio all’orientamento di
legittimità richiamato dallo stesso ricorrente ha ritenuto, condivisibilmente,
che la mancata dimostrazione del perfezionamento della notificazione non
fosse imputabile alla società ricorrente così da poter assegnare un nuovo

9. Con il sesto motivo [‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e
331 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: omessa
integrazione del contraddittorio nei confronti di Scaglione Antonio, nonché
delle altre parti del giudizio di primo grado (Giovanni Marino e Winterthur
Assicurazioni) (con conseguente nullità del procedimento e della sentenza”)]
il ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti
di Antonio Scaglione, avendo ritenuto la Corte di appello, erroneamente, che
l’integrazione nei confronti di quest’ultimo fosse stata disposta dal
Consigliere istruttore, nonché nei confronti di Giovanni Marino e Winterthur
Assicurazioni.
10. Non è fondato neppure il sesto motivo di ricorso.
Il lamentato vizio di integrazione del contraddittorio rispetto ad
Antonio Scaglione (conducente il motoveicolo su cui era trasportato Antonio
Buono) e alle altre parti del giudizio di primo grado (Giovanni Marino e la
compagnia di assicurazione Winterthur Assicurazioni), non sussiste, atteso
che nessuna delle predette parti ha assunto nel giudizio di appello veste di
litisconsorte necessario, a prescindere da quanto affermato dalla Corte
territoriale nella sentenza impugnata che sul punto va emendata come
segue a norma dell’art. 384 ultimo comma c.p.c.
In particolare, Antonio Scaglione, mero conducente del motoveicolo de
quo e non anche proprietario del medesimo, per consolidato orientamento
non può essere ritenuto litisconsorte necessario, ma soltanto facoltativo
(Cass. Sez. 3, 04/04/2013 n. 8214). Quanto poi a Giovanni Marino
(conducente l’autocarro venuto a collisione con il motoveicolo condotto da
Est. Ire e Ambrosi

termine per integrare il contraddittorio.

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Scaglione) e la Winterthur Assicurazioni (compagnia di assicurazione del
Marino), anch’essi erano titolari di posizioni processuali scindibili da quelle
delle altre parti del giudizio di primo grado tenuto conto che, per un verso, la
decisione del Tribunale aveva accertato e dichiarato la responsabilità
esclusiva del conducente del motoveicolo nella causazione del sinistro

della compagnia di assicurazione di questi e che, per l’altro, l’atto di appello
e i motivi di gravame formulati dalla Fondiaria SAI (quale impresa designata
dal F.G.V.S. cessionaria della Potenza assicurazioni s.p.a. in Liquidazione)
avevano ad oggetto soltanto questioni inerenti al limite del massimale di
legge nonché agli importi già versati in favore di Antonio Buono. Pertanto,
nei confronti dei predetti va esclusa la persistenza di una situazione di
litisconsorzio unitario (o necessario processuale) (cfr. Cass. Sez. 3,
12/05/2014 n. 10243).
11. Con il settimo motivo [“Violazione e falsa applicazione degli artt.
99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 dello stesso
codice: ultrapetizione per avere la Corte di appello ritenuto di dovere
accertare l’ammontare effettivo del debito della compagnia assicuratrice,
laddove nessuna domanda in tal senso era stata proposta dalla società
suddetta (con conseguente nullità del procedimento e della sentenza”)] il
ricorrente lamenta che la Corte di appello – decidendo sul secondo motivo di
appello proposto dalla Fondiaria SAI con cui si denunciava “la nullità del
provvedimento per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del
concreto comando giudiziale” – invece di limitarsi a pronunciare
l’inammissibilità del motivo, quantomeno per carenza di interesse, aveva
determinato l’ammontare effettivo del debito della compagnia assicuratrice,
accertamento “giammai” demandatole dalle parti.
12. Va disatteso anche il settimo motivo di ricorso.
Per consolidato orientamento questa Corte ha affermato che il giudizio
di appello ex art. 342 c.p.c., pur limitato all’esame delle sole questioni
Est. Ir ne Ambrosi

stradale de quo, escludendo qualsiasi responsabilità di Giovanni Marino e

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Ambrosi

oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di
primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati,
sicché non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il
giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da
quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non

specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in
rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi
stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio(cfr. da
ultimo, tra tante: Cass. Sez. L del 03/04/2017, n. 8604).
Nella fattispecie in esame, la censura di ultrapetizione non coglie nel
segno atteso che con i motivi di gravame la società Fondiaria SAI s.p.a.
chiedeva la riforma della sentenza di prime cure perché emessa senza
considerare il limite del massimale di legge e senza considerare l’ammontare
dell’acconto versato al danneggiato di cui il Tribunale aveva dato conto nella
parte motiva della decisione, senza operare la dovuta decurtazione nel
dispositivo; quindi, in relazione ai prospettati motivi di gravame, la Corte
territoriale non era vincolata ad alcun limite nel prendere in esame la
questione della esposizione debitoria della società di assicurazioni
appellante.
13. Con l’ottavo motivo [“Violazione e falsa applicazione degli artt.
167, primo comma, c.p.c. e 115 c.p.c., dell’art. 116 dello stesso codice,
dell’art. 2730 c.c. e 229 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e
n. 4 dello stesso codice: illegittima attribuzione di valore probatorio di
ammissione (in ordine alla effettiva percezione delle somme indicate
dall’attore) ad affermazione del convenuto allo scopo irrilevante;
conseguente nullità del procedimento e della sentenza”] il ricorrente lamenta
che la Corte di appello al fine di accertare l’ammontare effettivo del debito
della compagnia assicuratrice e, conseguentemente, affermarne l’estinzione
ha dato rilievo, da un lato, alla circostanza che l’appellante avesse dichiarato
come« il pagamento fosse avvenuto nella misura di Euro 196.623,65 e,
Est. Ir ne Ambrosi

,

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rei. I. Ambrosi

dall’altro, che il Buono avesse affermato (nel contestare l’avversa eccezione
di nullità della sentenza) come il Tribunale si fosse già pronunciato in
motivazione sulla necessità di tener conto di “eventuali” pagamenti già
effettuati. Conclude, pertanto, nel ritenere che la Corte non poteva
procedere ad un accertamento che non le era stato demandato dalle parti ed

dall’appellante.
14. Anche l’ultimo dei motivi del ricorso va disatteso.
Contrariamente a quanto lamentato, la Corte di appello ha
correttamente interpretato la condotta processuale del ricorrente il quale,
nel chiedere il rigetto del secondo motivo di appello proposto dalla
controparte, si era limitato ad affermare che il Tribunale si fosse già
pronunciato in motivazione sulla necessità di tener conto di eventuali
pagamenti già effettuati.
In proposito, la Corte territoriale ha espressamente rilevato che il
Tribunale aveva solo affermato genericamente che dall’ammontare del
risarcimento andassero detratte la provvisionale e “le eventuali ulteriori
somme già percepite” e ciò in considerazione del fatto che “in atti vi è prova
di un avvenuto pignoramento presso terzi, notificato il 10/2/1996, non
dell’effettiva riscossione di somme da parte dell’attore. Tuttavia, la parte
appellata nell’evidenziare la motivazione sul punto del Tribunale, allo scopo
di affermare che vi è già una pronuncia sulla decurtazione del risarcimento,
implicitamente conferma di aver ricevuto in fase esecutiva dalla compagnia
assicuratrice la somma indicata nell’atto di appello. Ne consegue che in
questa sede deve accertarsi solo l’ammontare effettivo del debito della
Compagnia assicuratrice”.
Pertanto, correttamente, il Giudice di appello ha considerato il
comportamento tenuto dalla parte come argomento di prova a norma
dell’art. 116 c.p.c. per ritenere la sussistenza di un importo da ridurre.
15. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
i

Est. Ir e Ambrosi

in ogni caso, non poteva ritenere provato il pagamento nella misura dedotta

n. R.G. 10324/2016
UP. 11.10.2017
Pres. M. Chiarini
rel. I. Annbrosi

16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e

vengono liquidate come da dispositivo.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in
relazione agli altri intimati, atteso che gli stessi non hanno svolto attività
difensiva in questa sede.

deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese processuali, in favore della controricorrente che si liquidano in
complessivi Euro 8200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile, 1’11 ottobre 2017.
Il Presidente
Margherita Chiarini

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si

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