Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2778 del 06/02/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2778 Anno 2013
Presidente: D’ALONZO MICHELE
Relatore: DI IASI CAMILLA
SENTENZA
sul ricorso 20684-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
2011
e difende ope legis;
– ricorrenti –
1351
contro
MODICA GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
MIRABELLA ECLANO 32 presso lo studio dell’avvocato
AMMENDOLA CESARE, rappresentato e difeso dall’avvocato
Data pubblicazione: 06/02/2013
AMMENDOLA SALVATORE, giusta delega a margine;
controricorrente
avverso
la
sentenza
n.
108/2005
della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di CATANIA, depositata il
17/05/2005;
udienza del 03/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI LASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso
per l’accoglimento.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
IN FATTO E IN DIRITTO
1.
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia
delle
Entrate
propongono
ricorso
per
cassazione nei confronti di Giuseppa Modica, che
resiste con controricorso, e avverso la sentenza n.
impugnazione di avviso di accertamento Irpef relativo
all’anno di imposta 1991, la C.T.R. Sicilia rigettava
l’appello proposto dall’Ufficio e confermava la
sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso
della contribuente.
2. Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile
il ricorso del Ministero, posto che l’appello risulta
proposto dalla sola Agenzia e depositato il 26.11.2002
(v. tra le altre cass. n. 3557 del 2005 e SU nn. 3116 e
3118 del 2006). Essendosi la giurisprudenza citata
consolidata
successivamente alla proposizione del
ricorso, va disposta la compensazione delle relative
spese.
3. Il primo motivo, col quale, deducendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c e 36 d.lgs.
546/92, l’Agenzia ricorrente sostiene che la sentenza
impugnata sarebbe nulla per difetto assoluto di
motivazione, è fondato.
108/18/05, con la quale, in controversia concernente
La
motivazione
della
sentenza
impugnata
consta
sostanzialmente di un rinvio per relationem alla
sentenza di primo grado.
In simili ipotesi, il problema che si pone, con
riguardo alla motivazione della sentenza di secondo
quello
della possibilità di
rilevare da essa che il giudice d’appello abbia
adeguatamente considerato i motivi di gravame,
con
conseguente necessità di valutare caso per caso, non
essendo sempre necessario richiedere una esposizione
completa ed una illustrazione del tutto autonoma dei
motivi che hanno indotto a dettare un determinato
regolamento degli interessi in conflitto.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha
affermato che la motivazione per relationem della
sentenza pronunciata in sede di gravame e legittima
purché il giudice di appello, facendo proprie le
argomentazioni
primo
del
le
pur sinteticamente,
della
pronunzia
giudice,
esprima,
sia
ragioni della conferma
in relazione
ai
motivi
di
impugnazione proposti, in modo che il percorso
argomentativo desumibile attraverso la parte motiva
delle due sentenze risulti appagante e corretto,
mentre deve viceversa essere cassata la sentenza
d’appello
quando
la
laconicità
della motivazione
grado, è innanzitutto
adottata,
formulata
in
termini
di mera adesione,
non consenta in alcun modo di ritenere che alla
affermazione di condivisione del giudizio di primo
grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi
del 2002, n. 2196 del 2003, n. 20454 del 2005, n. 2268
del 2006 e n. 3636 del 2007), posto che il generico
richiamo alla soluzione adottata dal giudice di primo
grado costituisce puro e semplice receplmento
acritico della
stessa e non é idoneo ad assolvere
alla funzione di “revisio prioris instantiae”
propria della sentenza di secondo grado, la quale
deve esaminare in modo specifico le censure
formulate dalle parti contro la decisione impugnata
(v. tra le altre cass. n. 196 del 2003).
Tanto premesso, occorre evidenziare che nella specie
l’esposizione delle ragioni della conferma della
sentenza di primo grado in relazione ai motivi di
impugnazione risulta generica e apodittica, pertanto
tale da costituire motivazione meramente apparente, che
è ravvisabile quando il giudice di merito pretermetta
del tutto l’indicazione
degli
elementi da cui ha
tratto il proprio convincimento, ovvero
li
indichi
senza compierne alcuna approfondita disamina logica e
di impugnazione (v. tra numerose altre cass. n. 3547
dSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1956
N. 131 TAB. ALL. )3. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
giuridica, rendendo perciò la motivazione assolutamente
inidonea a consentire il controllo della ragioni che
sono state poste a fondamento della decisione
(v.
tra
le altre cass. n. 2067 del 1998).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto
deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che
provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile
il
ricorso
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze e compensa le relative
spese. Accoglie il primo motivo del ricorso
dell’Agenzia, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione
della C.T.R. Sicilia.
Roma 03-05-2011
L’istensore
Il Prp“ ente
9
con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata