Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3660 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3660 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 11169-2015 proposto da:
ALBISINNI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, via FEDERICO CESI 72,
presso lo studio dell’avv. ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
FALLIMENTO di SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI s.p.a.„ in persona del
curatore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via CASSIODORO 1/A, presso lo
studio dell’avv. i\L-1RCO ANNECHINO, rappresentato e difeso dall’avv. LELIO
DELLA PIETRA;
-controricorrente —
contro
-intimato —

NALDI SALVATORE

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il Q-I/ I /201–P7,12 ,7101/1Sudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:
I,a Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello proposto) dall’avv. Luigi Albisinni
contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda ex 67 II comma 1.
fall. proposta nei suoi confronti dal Fallimento della Soc. Sportiva Calcio Napoli s.p.a.,
aveva dichiarato inefficaci i pagamenti ricevuti dall’appellante a titolo di compenso per
l’attività svolta quale componente del consiglio di amministrazione della società, che lo
stesso consiglio aveva determinato con delibera del 3.2.2004, anch’essa dichiarata
inefficace.
La corte territoriale ha in primo luogo escluso che potesse ravvisarsi violazione del
principio del “ne bis in idem” per il fatto che il Fallimento aveva separatamente promosso
l’azione di responsabilità contro Albisinni, richiedendone la condanna al pagamento delle
medesime somme anche a titolo risarcitorio; ha quindi ritenuto provata la scientia

Data pubblicazione: 14/02/2018

decoctionis dell’appellante che, in virtù della carica rivestita, non poteva ignorare lo stato di
dissesto in cui versava la società.
La sentenza, pubblicata il 22.1.015, è stata impugnata dall’avv. :Ubisinni con ricorso
per cassazione, – affidato a due Motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
Salvatore Naldi non ha svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 100 e 295 c.p.c. e
del principio del “ne bis in idem”, il ricorrente sembra dedurre l’inammissibilità dell’azione
revocatoria, stante la pendenza del distinto giudizio promosso nei suoi confronti ai sensi
dell’art. 146 1. fall. c/o lamentare il rigetto della richiesta di sospensione del processo da
lui avanzata ai sensi dell’art. 295 c.p.c..
Il motivo (quand’anche ritenuto ammissibile, nonostante l’omessa allegazione dell’atto
di citazione ex art. 146 1. fall. su cui si fonda e la non chiara illustrazione dell’esito
processuale con esso auspicato) è manifestamente infondato, per la dirimente ragione
che la violazione del principio del ne bis in idem ricorre solo nel caso in cui la sentenza
pronunci, fra le stesse parti, su una questione di fatto già decisa con una precedente
sentenza coperta da giudicato. \lla mera, contemporanea pendenza di cause identiche —
o fra loro connesse — non è invece ricollegata alcuna preclusione processuale, tanto che
alla stessa può porsi rimedio (proprio per evitare la duplicità o il contrasto dei giudicati)
attraverso gli istituti di cui agli artt. 273, 274 e 39 c.p.c..
Va aggiunto che, come correttamente affermato dalla corte del merito, nel caso in
esame non è ravvisabile alcuna delle ipotesi contemplate dalle norme appena citate, né
potrebbe in futuro verificarsi una violazione del disposto dell’art. 2909 c.c., attesa la
diversità delle causae petendi che sorreggono le due domande avanzate dal Fallimento
(l’una fondata sull’inefficacia sopravvenuta e l’altra sull’illiceità della delibera): tanto
basta anche ad escludere che nella fattispecie possa trovare applicazione l’art. 295 c.p.c.
che, ai fini della sospensione, tichiede che la pronuncia emessa nella causa pregiudicante
sia idonea a far stato nella causa pregiudicata.
Un’eventuale condanna dell’avv. .11bisinni alla corresponsione della somma ricevuta
per compensi anche ai sensi dell’art. 146 1. fall. potrà dunque rilevare unicamente in
sede esecutiva, laddove il Fallimento pretenda, in forza del nuovo titolo, la duplicazione
del pagamento già eseguito.
Il secondo motivo di censura, con il quale si contesta che il Fallimento abbia fornito la
prova del presupposto soggettivo dell’azione, va invece dichiarato inammissibile, in
quanto si risolve nella richiesta di una valutazione degli elementi istruttori difforme da
quella operata dalla corte territoriale, senza che sia indicato il fatto decisivo (in tesi
emergente dalla documentazione di cui ..‘lbisinni aveva richiesto l’acquisizione ex art.
210 c.p.c.) che- ove considerato- avrebbe condotto ad un diverso esito della
controversia.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che si liquidano in dispQsitivo.

CONSIDERATO CHE:

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al Fallimento le spese
processuali, liquidate in 3.100, di cui C 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e
accessori di legge
:1i sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 14 dicembre 2017
Il Pteside te est.

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