Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3527 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3527 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: FASANO ANNA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 870-2012 proposto da:
PELAGATTI MASSIMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato TIBERIO BARONI
(avviso postale ex art. 135);
– ricorrente contro
COMUNE DI AREZZO, elettivamente domiciliato in ROMA
CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo studio
dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANO PASQUINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 152/2010 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 07/10/2010;
Data pubblicazione: 14/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO.
R.G.N. 870-12
Massimo Pelagatti proponeva ricorso avverso l’avviso di
accertamento ICI , relativo all’anno di imposta 2001, emesso dal
Comune di Arezzo in data 4.4.2006, con contestuale irrogazione di
sanzioni, che veniva respinto dalla CTP di Arezzo. Il contribuente
appellava la sentenza innanzi alla CTR della Toscana, che rigettava
il gravame. Massimo Pelagatti ricorre per la cassazione della
sentenza, svolgendo quattro motivi. Il Comune di Arezzo si è
costituito con controricorso ed ha depositato memoria rilevando
l’improcedibilità dell’impugnazione proposta per tardivo deposito.
CONSIDERATO CHE:
In data 27 settembre 2017 è pervenuta in cancelleria l’istanza per la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere con la quale
Massimo Pelagatti ha comunicato di aver presentato domanda di
definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 del d.l.
n. 50 del 2017 e che nelle more del giudizio le parti sono addivenute
ad una soluzione bonaria della controversia, con la conseguenza che
il ricorrente non avrebbe più interesse al ricorso, né vi sarebbe
interesse da parte del Comune di Arezzo a procedere, neppure per il
recupero delle spese di lite.
La predetta istanza risulta sottoscritta dal ricorrente e, per presa
visione ed accettazione, dall’avv. Stefano Pasquini per il Comune di
Arezzo.
RITENUTO CHE:
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione
del
processo con compensazione delle spese di
lite.
P .Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese di lite.
Così deciso, in Roma, il giorno 19 ottobre 2017.