Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3288 del 12/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3288 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso 393-2016 proposto da:
GIARDINELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
SCAFARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LILIANA PINTUS;
– ricorrente contro
CUALBU AVV. SARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato FABIO CANESTRELLI,
rappresentata e difesa da sé medesima;
– controricorrente nonché contro
AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

Data pubblicazione: 12/02/2018

avverso la sentenza n. 413/2015 della CORTE D’APPELLO DI
CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il
25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

FATTI DI CAUSA
Marco Giardinelli ha proposto ricorso per cassazione, basato su
due motivi, nei confronti di Sara Cualbu e di AXA Assicurazioni S.p.a.
e avverso la sentenza n. 413/2015, depositata il 25 settembre 2015,
con la quale la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di
Sassari ha rigettato l’appello proposto dal Giardinelli avverso la
sentenza del Tribunale di Sassari n. 163/2013 con cui era stata
rigettata la domanda risarcitoria dal medesimo formulata nei
confronti dell’avv. Sara Cualbu – che aveva chiamato in causa l’AXA
Assicurazioni S.p.a. per essere dalla stessa garantita e tenuta
indenne dalle pretese avanzate dal Giardinelli – per responsabilità
professionale derivante dall’omesso invio, da parte del predetto
legale, nei termini di legge, della messa in mora e della richiesta di
risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.
L’avv. Sara Cualbu ha resistito con controricorso.
L’AXA Assicurazioni S.p.a. non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Sono stati depositati presso la Cancelleria di questa Corte un atto
di rinuncia al ricorso per cassazione all’esame, per intervenuta
transazione della causa con la controparte con spese compensate,
sottoscritto dall’avv. Liliana Pintus, difensore del Giardinelli, nonché
un atto di accettazione di tale rinuncia sottoscritto dall’avv. Giuseppe
Benzoni e dall’avv. Francesca Ciccarella, rispettivamente difensori in
grado di appello dell’AXA Assicurazioni S.p.a. e dell’avv. Sara Cualbu.
Entrambi tali atti recano la data del 30 giugno 2016.
Ric. 2016 n. 00393 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-2-

SCRIMA.

Nonostante in data 18 gennaio 2017 sia stato comunicato alle
parti che l’atto di accettazione della rinuncia depositato non fosse
sottoscritto dall’avv. Cualbu, in questa sede rappresentata e difesa
solo da sé medesima, e che occorreva, pertanto, provvedere al
deposito dell’atto regolarmente sottoscritto, non si è provveduto a

agli atti del giudizio” sottoscritto dall’avv. Sara Cualbu.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti costituite,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio, ex art. 380-bis cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

motivazione semplificata.
2. Si osserva che, alla luce di quanto sopra evidenziato, non è
stato depositato un rituale atto di accettazione della rinuncia al
ricorso formulata dal ricorrente né vi è prova, tenuto conto del tenore
dell’atto depositato il 15 marzo 2017, sottoscritto dall’avv. Sara
Cualbu, della notifica alla controricorrente della rinuncia del
Gia rd i nell i.
Se è pur vero che difetta, quindi, una rituale rinuncia (v. art. 390,
ultimo comma, cod. proc. civ.), il che non consente la pronuncia di
estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., l’atto di
rinuncia depositato dal ricorrente è comunque idoneo a rendere
evidente la sopravvenuta carenza di interesse di detta parte a
proseguire il giudizio; ed invero, l’impugnazione deve essere assistita
da interesse non solo al momento della sua proposizione ma anche al
momento della sua decisione.
3. La rilevata sopravvenuta carenza di interesse determina la
cessazione della materia del contendere e, quindi, l’inammissibilità
del ricorso (Cass. 11 ottobre 2013, n. 23161; Cass., ord., 15

Pie. 2016 n. 00393 sez. M3 – ud. 25-05-2017
-3-

tanto ma in data 15 marzo 2017 è stato depositato atto di “rinuncia

settembre 2009, n. 19800; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806), che
va, pertanto, dichiarata.
4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, le spese del presente
giudizio di legittimità vanno compensate per intero tra le parti.
5. Va dato, altresì, atto della non sussistenza dei presupposti per

quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13; ed
invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso
dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma

1-quater,

va

individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o
pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per
l’inammissibilità originaria del gravame ma non – come nella specie per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226;
Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n.
13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n.
16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528).
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta

1

carenza di interesse; compensa per intero tra le parti le spese del • 9\(
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-

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