Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3248 del 09/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 3248 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

sul ricorso 10367/2013 proposto da:
Comune di Colleferro, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n.30,
studio dell’avvocato

presso lo

Colabianchi Alberto, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro

Mixer S.r.l.;
– intimata –

,cp”Cb

&gf’7

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso la sentenza n. 5053/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/09/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO.
Rilevato che:

12 ottobre 2012, ha confermato, rigettando l’appello del Comune di
Colleferro, la decisione n. 1472/2007, con la quale il Tribunale di
Velletri aveva dichiarato risolto, alla data del 23 maggio 1994, il
contratto di appalto in data 3 febbraio 1988, avente ad oggetto la
costruzione di ventotto alloggi di edilizia popolare nel territorio
comunale, condannando l’ente pubblico al pagamento della somma
di Euro 115.043,15 a favore della Mixer s.r.I.;
per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il Comune di
Colleferro nei confronti della Mixer s.r.l.„ affidato ad un solo motivo;
l’intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Colleferro – denunciando
la violazione dell’art. 356 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame
circa un fatto decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360, primo
comma, nn 3 e 5 cod. proc. civ. – censura l’impugnata sentenza per
avere la Corte territoriale dichiarato infondata l’eccezione di giudicato
sulla pretesa creditoria azionata in giudizio dalla Mixer s.r.I.,
proposta dall’ente pubblico sulla base di quanto statuito dalla
sentenza in data 11 ottobre 2004 emessa dal Tribunale di Velletri,
essendosi il Comune limitato a produrre una copia informale di tale
decisione, priva della necessaria attestazione del suo passaggio in
cosa giudicata;
1

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n.5053 /2012, depositata il

la Corte d’appello, ad avviso dell’istante, qualora avesse ritenuto
insufficiente la produzione della copia della sentenza suindicata,
avrebbe dovuto disporre l’acquisizione di copia conforme di detta
decisione, corredata della relativa ‘attestazione del passaggio in
giudicato;

per quanto concerne la dedotta violazione dell’art. 356 cod. proc.
civ., sia del tutto evidente che tale disposizione – che attiene
all’ammissione ed all’assunzione delle prove nel giudizio di appello non può fondare il preteso obbligo per il giudice del gravame di
acquisire d’ufficio la copia autentica della sentenza che la parte
assume essere passata in giudicato, sentenza che è, invece, onere
della parte stessa produrre;
invero, la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di
provare il passaggio in giudicato della decisione resa in altro giudizio,
non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea
certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la
pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere
che la mancata contestazione di controparte – peraltro nella specie
contumace – sull’affermato passaggio in giudicato significhi
ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte
medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza (Cass.
29/08/2013, n. 19883; Cass. 18/04/2017, n. 9746);
neppure possa ritenersi accoglibile la censura proposta dal Comune
di Colleferro sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo
del giudizio, atteso che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificato, dalla legge
n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico
denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
7

Ritenuto che:

1

storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile
la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive
(nella specie l’atto di appello dell’ente, contenente la menzione della
precedente pronuncia che si assume passata in giudicato) (Cass.
14/06/2017, n. 14802);

il ricorso, per tutte le ragioni suesposte, debba essere, pertanto,
integralmente rigettato, senza statuizione alcuna sulle spese,
considerata la mancata costituzione della Mixer s.r.l. nel presente
giudizio.

Rigetta il ricorso.

P:

P.Q.M.

o

Così deciso in Roma il 13/09/2017.

Ritenuto che:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA