Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5628 del 21/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5628 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: FOTI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RADULOVIK DRAGAN N. IL 06/05/1989
avverso la sentenza n. 1118/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Data Udienza: 21/11/2012
Ritenuto in fatto.
Considerato in diritto.
11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene in
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non
spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato, che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti, la congruità della pena concordata e
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice, che ha puntualmente esaminato
anche il tema della sanzione da applicare, specificando, sia pure in termini sintetici, le ragioni
delle scelte adottate, a fronte delle quali, peraltro, il ricorrente neanche indica i motivi per i
quali non dovrebbe condividersi il giudizio, espresso dal giudicante, di congruità della pena
applicata rispetto ai fatti ed alla personalità dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Con sentenza del 7 marzo 2012, il Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
sull’accordo delle parti, ha applicato a Radulovik Dragan -imputato dei delitti di cui agli artt.
110, 112 n. 4, 624, 625 n. 2, 625 bis, 337 cod. pen.-, riconosciute le circostanze attenuanti
generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate,
ritenuta la continuazione tra i reati, con la diminuente del rito, la pena di un anno di
reclusione e 400,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena applicata.