Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2796 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2796 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 29263-2015 proposto da:
CIURLE0 GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO MARCONI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE CAPUA;
– ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 689/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere GIULIO FERNANDES.

RILEVATO

Calabria, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la
domanda di Giuseppa Giurie°, intesa ad ottenere il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento, facendo proprie le conclusioni
della consulenza tecnica d’ufficio disposta in grado di appello che aveva
escluso la sussistenza del requisito sanitario, in particolare evidenziando
la permanenza della possibilità di deambulare seppure con appoggio;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Ciurleo
affidato a quattro motivi cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO
che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. ( in relazione all’art. 360, primo
comma n. 4, cod. proc. civ.) nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione ( in relazione all’art.360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile
l’appello proposto dall’I.N.P.S. nonostante fosse stata eccepita la
mancata specificazione dei motivi; con il secondo motivo viene
lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 1 della 1. 11 febbraio
1980 n. 18, 1 della 1. 11 febbraio 1980 n. 508 e 115 cod. proc. civ.
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione o esame
Ric. 2015 n. 29263 sez. ML – ud. 06-12-2017
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che, con sentenza del 15 giugno 2015, la Corte di appello di Reggio

circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art.
360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) in quanto il giudice del
gravame aveva erroneamente ritenuto autosufficiente la Ciurleo solo
con riferimento al parametro della capacità di deambulazione autonoma
laddove, invece, doveva essere considerata anche la necessità di

denuncia violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e la nullità assoluta della
rinnovata relazione peritale ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ.) avendo l’ausiliare nominato in secondo grado espresso il
proprio giudizio senza che le fosse consegnato il fascicolo di primo
grado e l’elaborato peritale ivi esistente con la relativa documentazione
giungendo a conclusioni del tutto lacunose e senza neppure sottoporre
la perizianda ad una valutazione specialistica geriatrica; con il quarto
motivo viene dedotta violazione dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione
all’art. 123 bis cod. proc. civ. per avere la Corte di appello omesso
l’acquisizione del fascicolo di primo grado;
che il primo motivo è inammissibile non avendo la ricorrente
riprodotto l’atto di appello in relazione al quale ha incentrato le censure,
limitandosi di questo ad evidenziare la mancanza di specificità dei motivi
in violazione del principio affermato più volte da questa Corte secondo
cui, ove si denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.
proc. civ. (ed analogamente quella dell’art. 434 cod. proc. civ.)
conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per
genericità dei motivi, questi devono essere riportati nel ricorso, nel loro
impianto specifico ( cfr. Cass. 10 gennaio 2012, n. 86; si veda anche
Cass. 20 luglio 2012, n. 12664 che si è così espressa: <> ; si veda in senso conforme anche la più
recente Cass. 17 gennaio 2014, n. 896);

che anche il secondo motivo è inammissibile perché la dedotta
violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera
circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte
dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia
giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua
iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere
officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., sez. un., n.
16598/2016, n. 11892/2016); inoltre, riguardo al lamentato esame di
un fatto decisivo per il giudizio il motivo non presenta i requisiti di
ammissibilità fissati dall’art. 360, primo comma, n. 5, nella nuova
formulazione (introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b) D.L. n. 83/12,
convertito in legge n. 134/12) in quanto i fatti controversi da indagare
(da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati
manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale sicché neppure
Ric. 2015 n. 29263 sez. ML – ud. 06-12-2017
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valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente

potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi
diversa da quella sostenuta dall’odierno ricorrente; peraltro, il vizio di
motivazione è ora confinato sub specie nullitati s, in relazione al n. 4
dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo quando vi sia
una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc.

l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del
semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
n. 8053/14) laddove, invece, nel caso in esame, la motivazione esiste e,
peraltro, risulta adeguata, priva delle denunciate contraddizioni avendo
evidenziato come la Ciurleo, anche se deambulante con difficoltà e con
appoggio, si presentava vigile, ben orientata nel tempo e nello spazio,
collaborante , con attenzione e concentrazione nella norma, senza
alcuna alterazione dell’assenso-percezione e dell’ideazione, né
alterazione nell’eloquio, con solo lievi deficit di memoria a breve
termine;

che il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto
logicamente connessi, sono inammissibili per avere la ricorrente del
tutto omesso di ricostruire la sequenza procedimentale in relazione alla
quale muove le censure mentre dalla sentenza impugnata è dato
evincere che la consulenza di primo grado era stata esaminata dalla
Corte territoriale e che proprio sulla base delle lacune presenti nella
stessa e dalla carenza di considerazioni medico-legali di supporto alle
conclusioni ne era stata disposta la rinnovazione; peraltro, il giudice del
gravame dà altresì atto della completezza ed esaustività della consulenza
di secondo grado rispetto alla quale non si evince che siano stati
formulati rilievi da parte dell’appellata ovvero che quest’ultima abbia
Ric. 2015 n. 29263 sez. ML – ud. 06-12-2017
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civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto

fatto valere nella prima difesa utile successiva al deposito della
relazione dell’ausiliario del giudice la dedotta nullità e neppure risulta
se, a fronte del mancato reperimento del fascicolo di primo grado, sia
stata chiesta dalla parte interessata la ricostruzione dello stesso, non
senza considerare che la Corte territoriale ben può aver considerato i

o dallo stesso contenuto della stessa sentenza di primo grado;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero della ricorrente dal rimborso a
norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame
(Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e
numerose successive conformi);

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Ric. 2015 n. 29263 sez. ML – ud. 06-12-2017
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fatti acclarati con il giudizio di primo grado emergenti dagli atti di parte

dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

Il esidente

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