Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2824 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2824 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CAMPESE EDUARDO

ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 17444/2012 proposto da:
UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a. (già UGC Banca s.p.a.),
quale mandataria di Unicredit s.p.a., in persona della procuratrice speciale
dott.ssa Eleonora Ambrosetti, con sede in Verona, alla Piazzetta Monte n.
1, p.iva 02659940239, rappresentata e difesa, giusta procura speciale
apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Dino De Poli e Gennaro Uva, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via
Cassiodoro n. 1/A.
– ricorrente contro

FALLIMENTO SERENISSIMA s.r.I., p. iva 02960870273, in persona del
curatore, dott.ssa Cristina Vecellio Segate.
– intimato –

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Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso il decreto del TRIBUNALE DI TREVISO depositato il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2017 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata,
giusta il decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

1. Rilevato che:
1.1. Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (quale mandataria di
Unicredit s.p.a.) impugna il decreto del Tribunale di Treviso del 13 giugno
2012, reiettivo della sua opposizione allo stato passivo avverso il decreto
del giudice delegato del fallimento della Serenissima s.r.I.. Lamenta, in
particolare, l’esclusione della qualità ipotecaria per quella parte del credito
insinuato sulla base di iscrizione fondata su decreto ingiuntivo privo,
all’epoca del fallimento, della esecutività ex art. 647 cod. proc. civ., e la non
ammissione delle spese ipotecarie e di quelle legali del procedimento
monitorio;
1.2. per il tribunale, con richiamo esplicito dell’analogo indirizzo di
legittimità, l’acquisizione dell’efficacia di giudicato sostanziale poteva
afferire al decreto ingiuntivo solo se munito della decretazione di esecutività
ai sensi della citata disposizione e con data anteriore alla dichiarazione di
fallimento;
1.3. con unico motivo, prospettante violazione e falsa applicazione di
legge, la ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento per mancato
rispetto del principio per cui l’oggettivo decorso del termine di quaranta
giorni, senza proposizione di opposizioni al decreto ingiuntivo (nella specie,
peraltro, già reso provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cod. proc. civ.),
deve rilevare come fatto in sé idoneo ad assicurarne il requisito di
definitività, indipendentemente dalla eventuale attestazione se anche resa
in epoca successiva al fallimento.
2. Considerato che:

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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

2.1. il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc.
civ., essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di
questa Corte, né l’esame delle censure offre elementi per modificare il
quadro giustificativo cui hanno riguardo i precedenti cui si ispira il principio
per cui, «in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di
giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo

cod. proc. civ.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al
cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in
una vera e propria attività giurisdizionale di controllo del contraddittorio che
si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione
ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del
passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della
dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa
giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure
nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso
successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni
credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52
legge

fall.»

16177/2017,

(cfr.

Cass.

18733/2017,

17865/2017,

16322/2017,

16176/2017,

15953/2017,

14692/2017,

14691/2017,

14690/2017, 6595/2017, 6524/2017, 684/2017, 23392/2016, 16215/2015,
2112/2014, 1650/2014, specificamente riguardante un decreto ingiuntivo,
reso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e munito di
decreto ex art. 647 cod. proc. civ. dopo il fallimento del debitore ivi
ingiunto, 23202/2013, 28553/2011, 6198/2009);
2.2. che quello ex art. 647 cod. proc. civ. è un procedimento, privo di
particolari formalità, che implica il controllo della notificazione del decreto,
del decorso del termine e della mancata opposizione o costituzione nei
termini. Dato questo contenuto, il decreto di esecutorietà si distingue dalla
mera attestazione di cancelleria, cui non può certamente reputarsi
equivalente, sia sotto il profilo dell’organo emanante, sia sotto quello del
contenuto del controllo, limitato il primo al fatto storico della mancata
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averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647

opposizione decorso il termine perentorio ed esteso il secondo
all’accertamento della regolarità della notificazione (art. 643 cod. proc.
civ.). Né l’essere il decreto ingiuntivo munito di formula di esecutività può
mutare detto orientamento, non potendosi confondere tale efficacia con
quella particolare condizione del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod.
proc. civ.

costituzione dell’intimato.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2017.

2.3. non vi è pronuncia da adottarsi sulle spese, in assenza di

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