Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2815 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2815 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 06/02/2018

sul ricorso 25337/2012 proposto da:

Bergamini Aldo, Portioli Nearca, elettivamente domiciliati in Roma,
Corso Trieste n.87, presso lo studio dell’avvocato Antonucci Arturo,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vassalle
Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

c»\e-A

-ricorrenti contro

Banca Fideuram S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.95,

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1203/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 04/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta
Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

La corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da
Aldo Bergamini e Nearca Portioli avverso la sentenza di primo grado
emessa dal Tribunale di Mantova con la quale era stata respinta la
domanda proposta dagli appellanti, avente ad oggetto la nullità, la
risoluzione e l’accertamento della responsabilità di s.p.a. Banca
Fideuram, in ordine ad un contratto d’investimento stipulato il
22.11.2000 con il promotore Martini.
Il contratto, secondo quanto affermato dal giudice di primo grado,
aveva ad oggetto il mandato di gestione di un patrimonio mobiliare di
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presso lo studio dell’avvocato Garone Gianfrancesco, che la

oltre 200 milioni di lire per il quale era stato assicurato dal promotore
finanziario un rendimento garantito annuo dell’ 8,50%. Gli investitori
tuttavia avevano constatato una perdita di oltre 50 milioni alla data
del 31/12/2002.
Essi pertanto chiedevano la restituzione del capitale investito nonché

Il giudice di primo grado, in accoglimento dell’eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata da s.p.a.Banca Fideuram, ha rilevato
che la banca si era limitata a proporre ai clienti tramite il promotore,
un servizio di gestione patrimoniale attuato dalla SIM Fideuram
Gestioni Patrimoniali, non evocata in giudizio. La banca convenuta
non era legittimata in ordine alle domande di nullità, annullamento e
risoluzione del contratto di gestione.
Il Tribunale escludeva comunque profili di responsabilità in capo alla
collocatrice la quale aveva adempiuto regolarmente ai suoi obblighi.
Il giudice di secondo grado, a sua volta, ha fondato la propria
decisione sulle seguenti considerazioni:
la società convenuta (s.p.a. Banca Fideuram) è mera collocatrice del
prodotto e non è parte del contratto d’investimento in oggetto. Il
contratto afferma espressamente che “i sottoscrittori conferiscono a
Fideuram Gestioni patrimoniali SIM il mandato di gestione in nome
proprio e per loro conto del patrimonio affidato alla società stessa con
la sottoscrizione del presente contratto” ed inoltre precisa “il
collocamento del servizio di gestione del presente contratto è affidato
a Banca Fideuram s.p.a.” la quale vi provvede anche attraverso i
propri promotori finanziari”.
Gli investitori appellanti hanno dichiarato nella memoria di replica alla
conclusionale avversaria nel giudizio d’appello che intendono
contestare “la nullità e l’annullabilità del diverso e precedente
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il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

contratto di mandato e d’intermediazione intervenuto con Banca
Fideuram s.p.a.”, ossia dell’incarico avente ad oggetto la trasmissione
del contratto e del patrimonio alla società di gestione e
l’espletamento delle attività amministrative. Tale affermazione, ritiene
la Corte d’Appello, è in contrasto con il reale tenore della domanda

del contratto d’investimento stipulato il 22/11/2000. Tale domanda
non riguarda il mandato conferito alla convenuta come mera
collocatrice del prodotto incaricata di trasferire i fondi ad altro
soggetto e di curare le attività strumentali ed amministrative, bensì il
mandato di gestione sul presupposto errato che fosse stato conferito
alla banca convenuta e non ad altro soggetto.
Il contratto di gestione non è stato stipulato con la convenuta e da
tale considerazione è derivato il difetto di legittimazione passiva in
ordine alle domande di nullità, annullamento e risoluzione del
contratto.
La Corte d’Appello non ha invece condiviso la parte della motivazione
della sentenza di primo grado volta ad escludere la responsabilità
della convenuta in ordine al contratto stipulato. Secondo la sentenza
impugnata il contratto concluso è di “collocamento di prodotto
finanziario” nonché di “trasmettere i valori che costituiscono il
patrimonio conferito in gestione a tale società e di espletare le
ulteriori attività strumentali e di carattere amministrativo”. Questa
attività, svolta dall’intermediario finanziario, tramite un soggetto suo
promotore non è priva di responsabilità attesa la grave illiceità del
comportamento del promotore che ha inciso sulla decisione degli
investitori in ordine alle loro possibilità d’investimento. In ordine a
tale illecito è prospettabile la responsabilità solidale della banca, salvo
il concorso del creditore ex art. 1227 cod. civ.
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relativa fin dall’origine alla pretesa nullità, annullabilità e risoluzione

Il promotore infedele, inoltre, non ha rispettato gli obblighi
informativi su di esso incombenti anche sotto il profilo
dell’adeguatezza degli investimenti.
Tuttavia l’atto d’appello non contiene alcuna indicazione in ordine al
danno risarcibile. Solo nelle conclusioni vi è un riferimento al danno

alcuna indicazione utile al fine di accertare la reale misura e natura
del danno, essendo il pregiudizio patrimoniale determinato
genericamente in 20000 euro, ma con riferimento cronologico
indeterminato e inidoneo a fornire indici specifici del danno stesso,
con riferimento ad un periodo definito, non essendo stato chiarito
l’esito dell’investimento. In conclusione la domanda risarcitoria
presenta un deficit allegativo e probatorio non colmato.
Avverso tale pronuncia hanno ricorso per cassazione gli investitorI. E’
stato depositato controricorso da Fideuram s.p.a. Vi sono memorie di
entrambe le parti e conclusioni scritte del sostituto procuratore
generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo e secondo motivo possono essere esposti e trattati
unitariamente perché eziologicamente connessi.
In essi viene dedotto il vizio ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per
radicale illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al
difetto di legittimazione passiva di S.P.A. Banca Fideuram nonché la
violazione di legge, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per non aver
ritenuto concluso tra le parti in giudizio un contratto di gestione
patrimoniale.
Le censure sono fondate per le ragioni che seguono.
Si deve procedere preliminarmente ad una corretta definizione del
contratto di collocamento titoli al fine di verificare se nel caso di
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subito come qualificato in citazione. Ma il riferimento non fornisce

specie, il contenuto giuridico tipico ad esso riconducibile sia quello
effettivamente ritenuto dalle parti nel contratto effettivamente posto
in essere. Tale giudizio è sollecitato, in particolare, dalle censure
formulate ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. dalle parti ricorrenti e non
ha ad oggetto la valutazione dell’opzione ermeneutica eseguita dal

Il contratto di collocamento, così come definito nel d.lgs n. 58 del
1998 (d’ora in poi verrà usato l’acronimo T.U.F.), all’art. 1 comma 5,
lettera c), nella versione ratione temporis applicabile alla fattispecie
dedotta nel presente giudizio, rientra tra i servizi d’investimento e,
secondo la definizione comunemente riscontrabile nel glossario
Consob e della Borsa italiana, consiste in un’operazione di
distribuzione e diffusione sul mercato di strumenti finanziari di nuova
emissione o già esistenti che può essere realizzata come
collocamento semplice (l’intermediario assume l’impegno di vendere
presso il pubblico una parte dei titoli oggetto di offerta) o con
sottoscrizione od acquisto a fermo (l’intermediario acquista i titoli
dell’emittente e s’impegna a collocarli presso gli investitori) o con
assunzione di garanzia (l’intermediario s’impegna a sottoscrivere
l’eventuale quota di titoli invenduti dopo la chiusura del periodo di
offerta).
La gestione individuale di portafogli (ovvero il servizio reso
dall’intermediario, per mezzo del promotore finanziario nel presente
giudizio) è contenuto nell’art. 1 comma 5 del T.U.F. alla lettera d)
subito dopo la definizione del collocamento.
Da questo sintetico quadro normativo si può agevolmente rilevare:
a) Il contratto di collocamento si rivolge al rapporto tra emittenti
ed intermediari (se il collocamento è privato esclusivamente ad

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giudice del merito.

intermediari professionali) e, tendenzialmente non determina
un vincolo negoziale diretto tra emittente e investitore.
b) L’intermediario assume come in qualsiasi altro servizio
d’investimento, ed in particolare se i titoli oggetto di
collocamento fanno parte di un portafoglio affidato in gestione,

T.U.F. meglio articolati nel Regolamento Consob n.11522 del
1998 (artt. 26 e ss.). Non modifica la posizione negoziale
dell’intermediario che ha sottoscritto, come nella specie, il
contratto di gestione portafoglio titoli, la circostanza che i titoli
stessi siano parte del predetto portafoglio in virtù del
collocamento degli stessi da parte dell’intermediariocollocatario.
La conclusione di un contratto di gestione individuale di titoli emerge
inequivocamente dalla lettura del testo negoziale riportato nel ricorso
e non contestata, sotto questo specifico profilo, dalla parte
controricorrente. E’ la s.p.a Fideuram ad essere vincolata con la SIM
Fideuram da un contratto di collocamento titoli. I due rapporti sono
separati, come emerge dalla mancata partecipazione della Sim al
contratto dedotto nel presente giudizio. Non emerge, peraltro, dalla
lettura del testo negoziale alcun rapporto giuridicamente vincolante
tra gli investitori e la SIM, né viene in evidenza la tipologia di
collocamento sottostante la gestione.
Il collocamento dei prodotti finanziari facenti parte della gestione
patrimoniale è affidata all’intermediaria Fideuram che ne risponde in
via diretta ed esclusiva verso l’investitore. La legittimazione passiva
non può che essere in capo alla S.P.A Fideuram, secondo quanto
risulta normativamente imposto dalle regole inderogabili sulla
responsabilità dell’intermediario emergenti dal T.U.F. atteso che la
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gli obblighi contrattuali previsti negli artt. 21 e seguenti del

SIM non è parte del contratto e non ha assunto vincoli, neanche
indiretti con l’investitore.
La trasmissione del contratto alla SIM non modifica la posizione
contrattuale delle parti del presente giudizio, giustificandosi con il
vincolo derivante dal contratto di collocamento tra intermediario e

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1453 cod. civ.
per avere escluso che l’inadempimento della convenuta in ordine al
contratto così come qualificato dalla Corte d’Appello possa
determinare la risoluzione del contratto.
La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere illustrati e
trattati congiuntamente, in quanto volti a contestare ex art. 360 n. 5
cod. proc. civ. l’omessa rilevazione della allegazione e quantificazione
del danno patrimoniale risarcibile ed ex art. 360 n. 3 cod. proc.civ.
l’omesso rilievo del giudicato sulla non genericità della domanda di
danno desumibile dalla sentenza di primo grado.
I motivi legati da un nesso logico devono essere accolti nei limiti di
cui in motivazione.
La qualificazione giuridica del contratto (quadro), intercorso tra le
parti di questo giudizio, come gestione individuale di portafoglio titoli,
e non, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, di
collocamento dei titoli sui quali si è incentrata la contestazione dei
ricorrenti, determina l’applicazione del peculiare regime della
responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi
contenuta nell’art. 21 del T.U.F. e negli art. 25 e ss. del Regolamento
Consob n. 11522 del 1998 e del regime dell’onus probandi stabilito
nell’art. 23 del T.U.F.

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SIM.

Dalla sentenza impugnata (pag. 10 e 11) risulta che vi è stata una
specifica contestazione relativa al grave inadempimento
dell’intermediario, quale parte che ha sottoscritto il contratto di
gestione, agli obblighi informativi (tramite condotta infedele del
promotore). Sempre la sentenza impugnata nella parte (pag. 12 e

riferimento ad un sua quantificazione e alla giustificazione causale di
essa (il mancato rendimento dell’importo versato al promotore per gli
investimenti per tutto il periodo nel quale essi sono stati privati della
disponibilità del danaro investito). Inoltre dalla documentazione
allegata fin dal primo grado, e regolarmente riprodotta in ricorso,
risulta la differenza tra capitale investito e rendimento (o più
esattamente perdita) all’interno di un definito lasso di tempo così
come la determinazione del danno e la sua precisa imputazione
causale. Peraltro ha allegato la parte ricorrente, in modo specifico,
che nella sentenza di primo grado era riportata la descrizione della
condotta inadempiente e delle perdite subite a causa delle violazioni
lamentate.
In conclusione non si riscontra alcuna ragionevolezza nella
valutazione di genericità del danno patrimoniale indicato, tenuto
conto, come già rilevato del peculiare regime probatorio stabilito
all’art. 23 T.U.F. e delle puntuali allegazioni di parte ricorrente in
ordine alla riconducibilità causale del danno indicato alle ingannevoli
informazioni ricevute.
In conclusione, devono essere accolti il primo e secondo motivo.
Assorbito il terzo. Accolti il quarto e quinto. Alla cassazione della
sentenza impugnata segue il rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in
diversa composizione perché decida anche sulle spese del presente
giudizio.
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13) relativa alla mancata indicazione del danno risarcibile fa espresso

P.Q.M.
Accoglie il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo. Assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di
Venezia in diversa composizione perché decida anche sulle spese del
presente giudizio.

Ilesidre
(Dr. Frqn

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elli)

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2017

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