Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2808 del 06/02/2018
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2808 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
sul ricorso 2501/2012 proposto da:
Angelini Antonio, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Carso n.
9, presso lo studio dell’avvocato Vitale Daniele, rappresentato e
difeso dagli avvocati Baiardi Francesco, Oropallo Eugenio, Zavalloni
Lorenzo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Fallimento Cooperativa Rubicone 3000 Centro di Servizi Sooc.
Coop., in persona del curatore dott.ssa Rubino Francesca,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 3, presso
lo studio dell’avvocato Gianni Saverio, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato Venturelli Isabella, giusta procura a
margine del controricorso;
co’C-b.
P-L
(‘
Data pubblicazione: 06/02/2018
- controricorrente avverso il decreto del TRIBUNALE di FORLI’, depositato il
07/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
– che il decreto del Tribunale di Forlì del 7 novembre 2011 ha respinto
l’opposizione proposta da Antonio Angelini allo stato passivo del fallimento
Cooperativa Rubicone 3000;
– che ha proposto ricorso il soccombente sulla base di quattro motivi;
– che ha resistito la procedura con controricorso, eccependo il mancato
rispetto del termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 99 legge fall., per
essere stata richiesta la notificazione in data 9 gennaio 2012 ed il decreto
comunicato il 7 dicembre 2011;
– che, peraltro, il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’altra parte ha
aderito altresì alla compensazione delle spese;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto e le spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.
RILEVATO