Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2615 del 02/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2615 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 898-2017 proposto da:
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
FIRENZE C.F.80020830487, in persona del Prefetto p.t., domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
JIMBOREAN OVIDIU, elettivamente domiciliato in RONL-1 piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIAMPIETRO BF:.GHIN;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1984/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE,
depositata il 24/05/2016;
Data pubblicazione: 02/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI.
Ric. 2017 n. 00898 sez. M2 – ud. 16-11-2017
-2-
RG. 898 del 2017 Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze – Ovidiu Jrnborean
Il Collegio preso atto che:
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la
controversia, meglio indicata in epigrafe, fosse trattata in
Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di
da questa Corte in più occasioni cfr. Cass. 17073 del 2007
La proposta del relatore è stata notificata alle parti. Jimborean
Ovidiu ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
civ..
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di
evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in Camera
di Consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il
ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica
udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa
deve essere rinviata a nuovo ruolo.
P.Q. M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in
pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente
competente.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-2
Sezione civile, il 16 novembre 2017.
questa Corte, ritenendo il ricorso fondato giusti i principi espressi