Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2388 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2388 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 31/01/2018

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

RG 24223/2010 – ú/dti

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RIVECO s.r.I., in persona del liq. e I.r.p.t., rappr. e dif. dagli avv.
Angelo Cima e Pietro Colucci, elett. dom. in Roma, presso lo studio
dell’avv. Giuseppe Petrucciani, in via Borghesano Lucchese n.29,
come da procura di Notaio P.Elminio 21.10.2010
-ricorrente-

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappr. e
dif. dall’Avvocatura Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici,
in Roma, via dei Portoghesi n.12
-controricorrente e ricorrente in via incidentaleper la cassazione della sentenza Comm. trib. reg. Molise 31.7.2009,
n. §-8/2/09 in RG 457/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno
8 novembre 2017 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa
Immacolata Zeno che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo
del ricorso principale e del ricorso incidentale;
udito l’avvocato Cima per il ricorrente principale;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma
semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. RIVECO s.r.l. [RIVECO] impugna la sentenza Comm. trib. reg.
Molise 31.7.2009, n. f8/2/09 in RG 457/06 che ha solo parzialmente
accolto il suo appello avverso la sentenza C.T.P. Campobasso n.
214/02/2006 in tema di impugnazione di avvisi di accertamento
emessi per IVA, IRPEG e IRAP per il 2002 e 2003, così confermandone
la illegittimità quanto agli originari rilievi indicati in p.v.c. della G.d.F.,
in tema di deducibilità di costi;

RG 24223/2010 – g

«ferro

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Contro

2. ritenne la C.T.R., all’esito di consulenza, che competesse la
deduzione intera per spese di alberghi e ristoranti sostenute per il
personale dipendente e a favore di soggetti diversi dai dipendenti,
provate quanto a pernottamenti e ristorazione, per quelle relative alla
manutenzione delle macchine operatrici e degli impianti della società,

esclusa la deducibilità di costi e oneri diversi attinenti alla svalutazione
dei crediti e al recupero dell’IVA;
3. il ricorso di RIVECO è articolato su cinque motivi, mentre
Agenzia delle Entrate, oltre a costituirsi con controricorso, ha
proposto, con notifica posteriore a quella del ricorso di Riveco,
autonomo ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza,
impugnata con due motivi; a tale ricorso resiste Riveco con
controricorso;

RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. quanto al ricorso principale, con il primo motivo RIVECO s.r.l.
censura, ai sensi degli artt.36 co.2 n.4 d.lgs. n.546/1992 e 360 co.1
n.5 c.p.c. il difetto nella sentenza di una vera motivazione;
2. il secondo motivo censura di nullità gli avvisi di accertamento
e gli atti presupposti, per violazione del D.M. 15.11.2002, scaturendo
essi da un p.v.c. elevato il 22.12.2004, cioè quando detto decreto
aveva sospeso gli obblighi relativi alle dichiarazioni annuali,
liquidazioni e versamenti per le imprese con sedi nella zona del cd.
cratere, investite cioè da eventi sismici, potendo invero il contribuente
integrare quanto dichiarato e liquidare l’imposta in misura agevolata;
3. il terzo motivo contesta la violazione dell’art.66 co.3 d.P.R.
n.917 del 1986, per il mancato riconoscimento della deducibilità dei
crediti per il 2003, negata in quanto la società debitrice (F.11i. Torda
s.p.a.) era stata ammessa al concordato preventivo solo nel 2004,
RG 24223/2010 – g.estqji.ferro

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nonché per quelle concernenti le penalità dei clienti; veniva invece

mentre invece risultavano altri indicatori del relativo dissesto, cioè
della effettività della perdita;
4. con il quarto motivo si contesta la violazione ancora dell’art.66
co.3 TUIR, ove la CTR ha negato la deducibilità della perdita su credito
(per 7,35 milioni di euro), vantato dalla società verificata verso il terzo

s.r.I., illegittimamente disattendendo sia la neutralità dell’operazione
rispetto al Fisco, sia la consistenza della perdita (la differenza fra il
valore nominale del ceduto e il prezzo di cessione), sia il riscontro
oggettivo che in tale divario stava la deducibilità di un costo di
esercizio, a nulla rilevando il mancato avvio di procedure di recupero
coattivo;
5. con il quinto motivo la contribuente svolge la censura ai sensi
degli artt.9 punto 9 d.P.R. n.633 del 1972 e 176 d.P.R. 43 del 1993
[n.d.r.: 1973], ove l’accertamento ha contestato la internazionalità
delle operazioni connesse all’appalto concluso con Greenstream
s.p.a., per la costruzione di un gasdotto sottomarino e dunque il
regime di non imponibilità, conseguendone il recupero di IVA per euro
807.612,90; poiché all’atto dell’appalto originario i beni oggetto di
lavorazione erano di provenienza estera e non si conosceva la
effettiva e successiva collocazione, ciò giustificava che alle fatture in
un primo momento emesse sulla committente, seguissero – su
richiesta della debitrice – le note di credito a storno di IVA, trattandosi
di operazioni (del 2003), solo nell’anno successivo (2004) chiarite con
la destinazione dei tubi su gasdotto situato nelle prime 12 miglia dalla
costa italiana, e dunque il finale assoggettamento ad IVA di contro
all’iniziale fatturazione senza addebito ; tanto più che ricorrerebbe
nella specie un indebito incasso di IVA, versata infatti anche da
Greenstream, con la nazionalizzazione dei prodotti;
6. quanto al ricorso incidentale, Agenzia delle Entrate censura
come primo e secondo motivo, alla stregua di vizio di motivazione e
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General Sider Italiana s.p.a., credito ceduto pro soluto alla SOFIR

violazione dell’art.2697 c.c., la sentenza ove la C.T.R. ha dichiarato
illegittimo l’accertamento in punto di deducibilità per l’intero delle
spese di albergo e ristorante di soggetti diversi dai dipendenti e le
spese di penalità di clienti, mancando invero le prove certe, non
indicate in motivazione e non avendo la parte assolto all’onere di

inerenti;
7.

il Collegio dispone in primo luogo la riunione dei due ricorsi,

con i quali viene impugnata la stessa sentenza e per l’effetto essi
vanno qualificati come principale e incidentale poiché il «principio
dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza
comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima
impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in
via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso
di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo
restando che tale modalità non é essenziale, per cui
ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla
forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante,
in ricorso incidentale.» (Cass. 25662/2014); il ricorso di Riveco è

dunque il principale;
8. quanto al primo motivo del ricorso di Riveco e al primo motivo
del ricorso di Agenzia delle Entrate, se ne deve affermare la
contestuale fondatezza, con conseguente assorbimento delle restanti
censure, posto che la sentenza contraddice al principio per cui «ricorre
il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando
il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto
il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro
disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.»

(Cass.9105/2017, 9113/2012); invero il richiamo alla c.t.u.,
nonostante ogni enfasi sui suoi risultati, si limita a descrivere gli
RG 24223/2010 – g.est.

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dimostrare le componenti negative di reddito, quali sussistenti e

aspetti astratti della controversia, in particolare le questioni della
deducibilità delle poste, sia quelle ammesse che quelle ancora non
riconosciute, ma evita di ripercorrerne, anche solo per sintesi, un
qualsivoglia elemento di collegamento alla fattispecie, oltre che le
difese delle parti e l’andamento del processo, con il raggiunto

Corte di ricostruire per indizi la materia controversia, per la quale la
C.T.R. si è limitata ad un cenno tipologico e stilizzato;
9.

il ricorso principale della contribuente va pertanto accolto

quanto al primo motivo, assorbiti i restanti; anche il ricorso
incidentale di Agenzia delle Entrate va accolto quanto al primo motivo,
assorbito il secondo; ne consegue la cassazione con rinvio
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale della contribuente quanto al
primo motivo, assorbiti i restanti; accoglie il ricorso incidentale di
Agenzia delle Entrate quanto al primo motivo, assorbito il secondo;
cassa e rinvia a C.T.R. Molise, in altra composizione, anche per la
liquidazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8
novembre 2017.

convincimento probatorio; tali gravi lacune già precludono a questa

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