Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2384 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2384 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

SENTENZA
sul ricorso n. 5437/11, proposto da:
Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Fredditalia International s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elett.te
domic. in Roma, alla p.zza Giovine Italia n.7, presso l’avv. Riccardo Carnevali,
che la rappres. e difende, unitamente agli avv.ti Luciano Canepa e Santa de
Luca, con procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 150/23/2010 della Commissione tributaria regionale
della Toscana, depositata il 9/12/2010;
udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, all’udienza pubblica
dell’Il ottobre 2017;
udito il difensore della parte ricorrente, avv. M Capolupo;
udito il difensore della parte contro ricorrente, avv.to R. Carnevali;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Rita Sanlorenzo la quale concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Fredditalia International s.p.a. impugnò vari avvisi di rettifica di un
accertamento definitivo relativo alle dichiarazioni d’importazione di pesce

Data pubblicazione: 31/01/2018

congelato dalle isole Mauritius, per gli anni 2001 e 2002, eccependo la nullità
degli atti per prescrizione, difetto di motivazione, violazione del diritto di difesa
e carenza di prova del diritto fatto valere dall’ufficio, invocando altresì
l’applicabilità dell’art. 220,2°c., I.b) del CDC.
Si costituì l’ufficio resistendo ai ricorsi.
La Ctp di Livorno respinse il ricorso con sentenza appellata dal contribuente; la

il reato, riferito alla fattispecie degli avvisi impugnati, era prescritto.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
Resiste il contribuente con controricorso, eccependo l’infondatezza del ricorso.
motivo.
La società ha depositato memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata denunziata la violazione dell’art. 132, n.4, c.p.c.,
nonché degli artt. 221, 4°c., del reg. 2913/92 e 84 Tuld, 2941, n.8, c.c.; al
riguardo, la ricorrente ha lamentato che la Ctr aveva adottato una motivazione
apparente, non applicando il citato art. 221 (poiché la comunicazione

*0~

può essere effettuata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo

3, cioè dopo il termine triennale dalla data in cui l’accertamento è divenuto
definitivo), per cui era sufficiente il compimento di un atto passibile di azione
giudiziaria per un reato doganale e non l’avvio concreto di azioni giudiziarie
repressive.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunziato la violazione dell’art. 221,
comma 4, del reg. 2913/92, non avendo la Ctr considerato che la
comunicazione 44.41~ può avvenire anche oltre il termine triennale, non
trovando applicazione il termine di prescrizione di cui all’art. 11 del d.lgs.
n.374/90 e all’art. 84 Tuld.
Il ricorso è fondato.
Il primo motivo non può essere accolto.
L’Agenzia ha lamentato una motivazione apparente in ordine alla questione
dell’applicabilità della sospensione del termine di cui all’art. 221, comma 3,
2

Ctr accolse l’appello dichiarando illegittimi gli avvisi d’accertamento, in quanto

secondo il cui disposto “la comunicazione al debitore non può più essere
effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Detto
termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a
norma dell’articolo 243 e per la durata del relativo procedimento”. Tale norma
va correlata al successivo comma 4 0 a tenore del quale “qualora l’obbligazione
doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato

effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza
del termine di cui al paragrafo 3”.
Ora, la Ctr ha adottato una motivazione stringata con cui si è pronunciata,
seppure implicitamente, sulla suddetta questione, ritenendo che, data la
prescrizione di tutti i reati configurabili nella fattispecie, non vi era nessun atto
perseguibile penalmente che giustificasse la detta sospensione di cui al citato
comma 3 0 dell’art. 221 Tuild.
Il secondo motivo è fondato nei limiti che seguono.
Al riguardo, circa la questione del decorso del termine di prescrizione, è
principio consolidato che in tema di tributi doganali, il decorso del termine
triennale di prescrizione dell’azione di recupero dei dazi all’importazione, il cui
mancato pagamento totale o parziale abbia causa da un reato, é prorogato
sino ai tre anni successivi alla data d’irrevocabilità della decisione penale (a
prescindere dall’esito di condanna o assoluzione), in base all’art. 84, comma 3,
del d.P.R. n. 43 del 1973, come modificato dall’art. 29, comma 1, della legge
n. 428 del 1990, a condizione che, nel triennio decorrente dall’insorgenza
dell’obbligazione doganale, l’Amministrazione emetta un atto nel quale venga
formulata una “notitia criminis” tale da individuare un fatto illecito, penalmente
rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto d’imposta (Cass., n.
24674/15; n. 26045/16).
Nel caso concreto, le operazioni doganali in questione risalgono agli anni 2001
e 2002, mentre dagli atti si desume – ed è incontestato- che la nota sulla
falsità dei certificati EUR allegati alle bollette d’importazione utilizzate dal
contribuente fu acquisita dall’Agenzia delle dogane il 25.2.2005. Ne consegue
che da tale data opera il termine triennale di proroga, previsto dal suddetto
3

à

/

commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere

art. 221, 3°c., Tuld; pertanto, in ordine alle obbligazioni tributarie maturate nel
triennio anteriore alla stessa data non può ritenersi decorso il termine di
prescrizione.
Il motivo è invece privo di fondamento nella parte relativa alla possibilità di
contestare gli illeciti tributari anche per fatti avvenuti prima del triennio
oggetto della sospensione connessa all’acquisizione della notizia di reato; tale

comma, non richiederebbe che la notizia di reato sia acquisita nel triennio,
anche alla luce del principio generale sancito dall’art. 2941,n.8, c.c.
Tale rilievo non ha pregio in quanto l’interpretazione offerta in punto di
necessità che la notizia criminis intervenga nel triennio al fine di consentire la
sospensione del corso della prescrizione costituisce (come peraltro ha
riconosciuto la difesa dell’Agenzia nel ricorso) il frutto di un’operazione
ermeneutica volta a rendere il precetto nazionale compatibile con il quadro dei
principi costituzionali fra i quali spiccano, in materia, quelli della certezza dei
rapporti giuridici e della ragionevolezza, correlati alla necessità di impedire
l’indeterminabile ed indefinita possibilità che l’amministrazione possa realizzare
la pretesa impositiva ritardando a sua discrezione il momento dal quale fare
decorrere la sospensione del termine di prescrizione in presenza di condotte
penalmente perseguibili (Cass.,n.26018/1; n. 24674/15).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr che,
nell’osservanza del principio stabilito, proceda agli ulteriori necessari
accertamenti e definisca il regime delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della
Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio dell’Il ottobre 2017.

doglianza è stata espressa muovendo dal rilievo per cui il suddetto art. 221, 3°

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