Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2368 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2368 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: GIANNITI PASQUALE

Ud . 05/12/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 16277-2014 proposto da:
BARTELLONI ELENA, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO NENCINI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CENTRO ODONTOIATRIA STOMATOLOGIA FRANCESCO PERRINI
2017
2406

in persona del legale rappresentante pro tempore
Dott. NICOLA PERRINI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio
dell’avvocato MICHEL MARTONE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARCO BALDASSARRI

Data pubblicazione: 31/01/2018

giusta procura speciale a margine del controricorso;
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A. in persona dei
legali rappresentanti FRANCO VIEZZOLI nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante della stessa
e MAURO MONTAGNINI nella qualità di Direttore

mandataria e rappresentante di INA ASSITALIA SPA in
persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato IOLE VANNUCCI giusta procura speciale
in calce al controricorso;
PERRINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA CONCILIAZIONE 44 presso lo studio
dell’avvocato MICHELE MARTONE che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MICHELE MARTONE
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente nonchè contro

ZURICH INSURANCE COMPANY SA ;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1114/2013 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott.

2

Generale e legale rappresentante della stessa,

PASQUALE GIANNITI;

3

RITENUTO CHE

1.Elena Bartelloni conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Pistoia Umberto Perrini e il Centro di Odontoiatria e Stomatologia
“Francesco Perrini”.
In atto di citazione la Bartelloni premetteva: di essersi rivolta
nel 1991 al Centro di Odontoiatria e Stomatologia “Francesco

decesso avvenuto nell’ottobre 1994, dal dott. Francesco Perrini; di
essere stata, in seguito, curata dal dott. Umberto Perrini, che
aveva fatto «intervenire altri medici», tra i quali il dott. Massimo
Galli e il dott. Capritti; di essere stata sottoposta, nel periodo dal
1991 al 1995, a diverse terapie con installazione anche di impianti;
di avere subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, a ragione
della non corretta esecuzione delle prestazioni professionali.
Tanto premesso, parte attorea chiedeva la condanna del
Centro di Odontoiatria e Stomatologia “Francesco Perrini”, «e
comunque, per quanto occorrer possa, personalmente in solido con
lo stesso Dott. Perrini Umberto, al risarcimento dei danni subiti […]
per le causali tutte di ché in premessa con particolare riferimento ai
danni subiti oltre a quelli riferiti alla bocca e dentatura e cioè, danni
psicologici, morali, materiali, psichici, postumi conseguenti e
ripetuti nel tempo, il tutto per quell’importo ed entità che risulterà
accertato previa c.t.u. specialistica […]» con «gli interessi e
rivalutazione come per legge dal dovuto al saldo».

2. Il convenuto Centro di Odontoiatria e Stomatologia
“Francesco Perrini” non si costituiva.
Si costituiva, invece, il convenuto dr. Umberto Perrini, il quale
non soltanto contestava la fondatezza della domanda attorea, della
quale chiedeva il rigetto, ma formulava anche domanda
riconvenzionale onde ottenere la condanna della Bartelloni al
pagamento in proprio favore della somma di £ 29.500.000 oltre
3199

Perrini” per cure odontoiatriche, che le erano state prestate, sino al

accessori per le prestazioni professionali rese. Chiedeva, ancora, di
essere autorizzato a chiamare in causa la Assitalia – Le
Assicurazioni d’Italia S.p.A., compagnia di assicurazione per la
responsabilità civile del proprio padreFrancesco Perrini, nonché la
Zurigo Assicurazioni S.p.A., propria compagnia di assicurazione per
la responsabilità civile, onde essere manlevato dalle pretese

3.Autorizzate ed operate entrambe le chiamate in causa, si
costituivano in giudizio sia la Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia
S.p.A., che eccepiva l’inammissibilità della chiamata in causa, e,
còmunque, la prescrizione ai sensi dell’art. 2952 c.c. del diritto
azionato dall’erede dell’assicurato dott. Francesco Perrini; sia la
Zurigo Assicurazioni S.p.A., che eccepiva l’inoperatività della
garanzia assicurativa per i danni derivanti da implantologia.

4.11 Tribunale di Pistoia – dopo aver istruita la causa
(mediante acquisizione di documenti, espletamento di prova per
testi e ctu) – pronunciava sentenza del 3-4/15-5-2006, con la
quale:
– condannava il Centro di Odontoiatria e Stomatologia
Francesco Perrini [ … ] al pagamento, in favore di parte attrice, a
titolo di risarcimento danni, della somma di euro 13.120, 00, oltre,
rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di notifica dell’atto di
citazione al saldo e della ulteriore somma di euro 15.416,90, oltre
interessi come sopra;
.

– respingeva la domanda [ …] nei confronti di Perrini

Umberto;
– respingeva la domanda proposta da Perrini Umberto nei
confronti di Zurigo Assicurazioni s.p.a.;
– dichiarava la carenza di legittimazione passiva di Assitalia
s.p. a.;

4

attoree.

- condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese
in favore dell’attrice nonché al pagamento delle spese di C.T.U. e
condannava il Perrini al pagamento delle spese processuali nei
confronti della chiamata in causa Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia
S.p.A.

5. Avverso tale decisione proponeva appello principale

Proponevano appello incidentale: il Centro di Odontoiatria e
Stomatologia “Francesco Perrini”, che articolava 6 motivi; la
Bartelloni, che chiedeva il rigetto dell’appello principale e
dell’appello incidentale,

ex adverso

proposti, e, a sua volta,

proponeva appello incidentale sulla base di tre motivi.

6. Nel giudizio di appello si costituivano altresì:
a) la Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A., che chiedeva il
rigetto dell’appello proposto dal Perrini;
b)

la

Zurich Insurance Company

S.A. (già ZURIGO

ASSICURAZIONI S.p.A.), che rilevava che nessun motivo di
gravame investiva la propria posizione;
c) le Generali Business Solutions, in qualità di mandataria e
rappresentante della INA ASSITALIA S.P.A. (già ASSITALIA-LE
ASSICURAZIONI d’ITALIA S.p.A.), che instava per il rigetto
dell’appello incidentale proposto dal Centro di Odontoiatria e
Stomatologia “Francesco Perrini”.

7. La Corte territoriale, trattenuta la causa in decisione,
definitivamente decidendo:
-in parziale accoglimento dell’appello proposto da Umberto
Perrini avverso la sentenza n. 483/2006 del Tribunale di Pistoia,
condannava Elena Bartelloni, in parziale accoglimento della
domanda riconvenzionale nei di lei confronti spiegata, al
pagamento in favore del Perrini, per la causale di cui in
5

Umberto Perrini, articolando tre motivi.

motivazione, della complessiva somma di C 5.000,00 (oltre I.V.A. e
contributo previdenziale) con gli interessi di legge a far tempo dalla
domanda e sino al saldo, compensando tra tali parti le spese del
primo grado di giudizio ed esonerando il Pertini dal pagamento
delle spese di c.t.u.;
– respingeva l’appello incidentale proposto dalla Bartelloni;
– dichiarava il difetto di legittimazione del Centro di

statuizione di declaratoria della carenza di legittimazione passiva
della Assitalia-Le Assicurazioni d’Italia S.p.A.;
– in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dal
Centro di Odontoiatria e Stomatologia “Francesco Pertini” e in
parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava il Centro di
Odontoiatria e Stomatologia “Francesco Pertini” al pagamento in
favore della Bartelloni:
a) a titolo di risarcimento del danno emergente, della “quota”
da riferire al compenso per le prestazioni del dott. Umberto Pertini,
come determinata con gli accessori nella parte motiva,
subordinatamente all’avvenuta corresponsione da parte della
Bartelloni della somma dovuta al Perrini, nonché
b) a titolo di risarcimento del “danno morale”, della minore
somma di C 5.000,00 oltre interessi come riconosciuti nella
decisione gravata, e alla refusione di metà delle spese di lite
sostenute dalla Bartelloni – come liquidate nella sentenza
impugnata – spese che dichiarava compensate per la residua metà;
– poneva il pagamento delle spese di c.t.u. in via esclusiva a
carico del Centro di Odontoiatria e Stomatologia “Francesco
Perrini”;
– confermava nel resto la sentenza di primo grado,
compensando tra tutte le parti le spese del grado.

6

Odontoiatria e Stomatologia “Francesco Pertini” a impugnare la

8.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, tramite

difensore di fiducia, proponeva ricorso la Bartelloni, articolando 4
motivi di ricorso.

9. Nel presente giudizio di legittimità si sono costituiti, a
mezzo dello stesso difensore, sia il dr. Umberto Perrini che il COS
Perrini, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle stesse

Si è costituita altresì la compagnia Generali
Solutions scpa,

Business

quale mandataria e rappresentante della

Compagnia ma Assitalia spa, già Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia
spa, chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso e comunque
rimettendosi al giudizio di questa Corte.

10. In vista dell’odierna adunanza camerale, fanno pervenire
memoria le Generali Business Solution scpa, riportandosi al proprio
controricorso e chiedendo il rigetto del ricorso proposto dalla Sig.ra
Elena Bartelloni.

CONSIDERATO CHE

1. Il ricorso non è fondato.

2. Non fondato è il primo motivo, nel quale la ricorrente
censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 comma 1
numero 3 c.p.c., laddove ha ritenuto tardiva e infondata
domanda da essa formulata in ordine alla carenza di consenso
informato relativamente all’attività svolta dal dr. Umberto Perrini.
La ricorrente – dopo aver premesso di aver allegato in primo
grado che il dr. Umberto Perrini, negli anni in cui l’aveva avuta in
cura (e cioè dal 1995 al 1999), aveva continuato a rassicurarla
circa la brevità e la risolutività degli interventi dallo stesso eseguiti
– osserva che la finalità dell’informazione, che il medico è tenuto a
7

argomentazioni.

dare, è quella di assicurare il diritto all’auto-determinazione del
paziente e che il consenso informato va per l’appunto inteso quale
espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario
proposto dal medico; si duole del fatto che nel caso in esame
nessun consenso informato era stato ottenuto e/o prestato dal dr.
Perrini e che pertanto lei si era sottoposta ad anni di cure senza
aver avuto cognizione della consistenza e delle conseguenze dei

circostanza ha determinato un pregiudizio che dovrebbe trovare
ristoro.
Orbene, la ricorrente non contesta il fatto di aver proposto la
domanda (di responsabilità del dr. Perrini per omesso consenso
informato) per la prima volta nel grado di appello (e precisamente
nella comparsa di costituzione, contenente appello incidentale), ma
sostiene che ciò non avrebbe determinato il mutamento della causa
petendi, in quanto già in primo grado aveva allegato che il dr.
Umberto Perrini, negli anni in cui l’aveva avuta in cura, aveva
continuato a rassicurarla circa la brevità e la risolutività degli
interventi dallo stesso eseguiti e, d’altra parte, detta circostanza
aveva trovato conferma nella testimonianza resa dalla di lei sorella,
Maria Silvia Bartelloni.
Sennonché, occorre qui precisare che l’avere operato in
assenza del consenso informato del paziente costituisce autonoma
fonte di responsabilità, ragion per cui il porre a fondamento
dell’azione di risarcimento dei danni, dapprima, la colpa
professionale, e, poi, il difetto di consenso informato comporta un
mutamento della causa petendi.
Questa Corte anche di recente ha avuto modo di precisare
che, nel caso in cui l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione il
risarcimento del danno da colpa medica per errore nell’esecuzione
di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla
salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del
danno derivato dall’inadempimento, da parte dello stesso medico,
8

trattamenti sulla medesima eseguiti; si lamenta del fatto che tale

al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso
informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel
sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una mutati° libelli
e non una mera emendatio, in quanto nel processo viene introdotto
un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l’oggetto
sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre
in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.

Sotto altro profilo, questa Corte ha anche avuto modo di
precisare che, in tema di responsabilità professionale del medico, in
presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente
eseguito in base alle regole dell’arte, dal quale siano tuttavia
derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento
non sia stato preceduto da un’adeguata informazione del paziente
circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico
può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il
paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove
compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato
l’intervento, non potendo altrimenti ricondursi all’inadempimento
dell’obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla
salute. (Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611427 01)
Orbene, la Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale
della Bartelloni, in quanto – ad esito di una trama motivazionale,
anche superiore al c.d. minimo costituzionale (di cui alla sentenza
n. 8053/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte) – ha ritenuto che
la Bartelloni non avesse provato: né che la dedotta violazione
dell’onere di informazione, che gravava sul dr. Umberto Perrini,
aveva avuto astratta portata efficiente e neppure che lei, ove mai
tale onere fosse stato assolto, avrebbe rifiutato le cure che
(correttamente) erano state eseguite dal dr. Perrini.

9

(Sez. 3, sent. n. 24072 del 13/10/2017, Rv. 645833 – 01).

Tale motivazione, in quanto immune da vizi logici e giuridici,
è insindacabile nella presente sede di legittimità e si sottrae alla
censura della ricorrente.

3. Non fondato è anche il secondo motivo, nel quale la
ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360
comma 1 numero 3 c.p.p., laddove la Corte territoriale ha omesso

salute ed al risarcimento dei danni conseguenti la sentenza di
primo grado.
La ricorrente – dopo aver premesso che in sede di appello
aveva domandato il riconoscimento dei danni subiti dopo la
sentenza di primo grado e dopo aver rilevato che, secondo
consolidata giurisprudenza, è ammissibile in appello la domanda di
risarcimento dei suddetti danni, sempre che siano dipendenti dal
titolo fatto valere in primo grado – chiede che la sentenza
impugnata sia annullata con rinvio al giudice di merito affinché lo
stesso tramite ctu medico specialistica accerti e quantifichi gli
aggravamenti verificatisi ai suoi danni, nonché individui e descriva
gli interventi necessari alla cura e rimessa in pristino stato della
sua situazione odontoiatrica, indicando i costi relativi a tali
interventi.
Sennonché la Corte di appello ha indicato le ragioni per le
quali ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di ctu avanzata
dalla Bartelloni e, quindi, la domanda di risarcimento, dalla stessa
proposta, per i danni sofferti dopo la pronuncia di primo grado.
Invero, ha osservato la Corte che, secondo l’assunto della
Bartelloni, gli aggravamenti lamentati (complicazioni sinusitiche
relative al seno mascellare di destra) si ponevano in continuità con
l’operato del dr. Galli. Nell’atto introduttivo del giudizio di primo
grado, la Bartelloni aveva riferito che il dr. Perrini aveva fatto
intervenire in tempi diversi altri medici (tra i quali il dr. Galli ed il
dr. Capretti), ma non aveva allegato che il dr. Perrini, per
10

di pronunciare in ordine all’aggravamento delle sue condizioni di

adempiere alla propria obbligazione, si era avvalso dell’opera
professionale del dr. Galli.
D’altra parte, nessuna specifica rilevanza poteva essere data
al fatto che il dr. Galli era un libero professionista associato del
COS o anche al fatto che era stato il dr. Galli ad indirizzare presso il
• COS Perrini la Bartelloni. Infatti, ausiliari, secondo il disposto di cui
all’art. 1228 c.c., sono soltanto coloro che agiscono su incarico del

di controllo, mentre nel caso di specie, ha rilevato la Corte
territoriale, il fatto che il dr. Galli avesse operato su incarico e
secondo precise istruzioni del dr. Umberto Perrini era assunto
rimasto privo di riscontro probatorio.
In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto che, tra gli
aggravamenti lamentati dalla Bartelloni ed il titolo fatto valere nel
giudizio di primo grado (la responsabilità medica del defunto
Francesco Perrini e del di lui figlio Umberto), non esistesse un
rapporto di dipendenza o di collegamento. Ragion per cui ha
ritenuto operante nella specie il divieto di domande nuove (previsto
dall’art. 345 c.p.c.) e non ravvisabile la deroga, prevista dall’ultima
parte del primo comma di detto articolo.
Anche su tale aspetto la pronuncia della Corte territoriale,
essendo conforme a diritto, è insindacabile nella presente sede.

4. Infondato è anche il terzo motivo, nel quale la ricorrente
censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 comma 1
numero 3 c.p.p., laddove la Corte d’appello, in parziale
accoglimento dell’appello incidentale proposto dal convenuto
Centro Odontoiatria e Stomatologia, ha ridotto il danno morale alla
luce del comportamento da lei tenuto.
La ricorrente sottolinea che per molti anni (dal 1990 al 1999)
era stata costretta a reiterati viaggi da Ivrea, ove risiedeva al
tempo dei fatti di causa, e Pistoia (sede del COS Perrini),
abbandonando casa e famiglia per giorni interi; aveva subito,
11

debitore ed il cui operato sia assoggettato ai di lui poteri direttivi e

dapprima, la continua ricaduta delle protesi mal eseguite e, poi, la
necessità di installare un impianto rimovibile; a causa del correlato
disagio aveva diradato sempre di più le proprie frequentazioni
sociali. Aggiunge che, proprio in considerazione delle suddette
circostanze e del suo comportamento, il Giudice di primo grado
aveva liquidato il danno morale, contenendolo nella misura di euro
10 mila, mentre la Corte di appello aveva ridotto il danno ad euro 5

Occorre tuttavia osservare che la Bartelloni si lamenta che la
Corte territoriale abbia riconosciuto a titolo di danno morale la
minore somma di euro 5 mila, a fronte dell’importo di euro 10 mila
che era stato riconosciuto dal giudice di primo grado, ma non indica
le ragioni per le quali nella specie sarebbero stati violati i disposti
normativi richiamati (precisamente quelli di cui agli artt. 1127,
2049 e 2056 c.c.)
Per contro, premesso che il danno biologico subito dalla
Bartelloni è stato determinato nella misura del 5%, la Corte
territoriale ha motivato la determinazione del danno morale nella
minor somma sopra indicata, argomentando – con motivazione
scevra da vizi logico-giuridici – sul fatto che la Bartelloni, con il suo
comportamento, aveva contribuito a prolungare i lamentati disagi e
anche la lunghezza delle terapie.

5. Non fondato, infine, è il quarto motivo, nel quale la
ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360
comma 1 numero 3 c.p.p., laddove la Corte territoriale ha rigettato
il suo appello incidentale (nella parte in cui aveva sostenuto che il
COS Perrini, come era stato condannato a risarcirle i danni subiti
conseguentemente alle negligenze del dr. Perrini, avrebbe dovuto
rispondere anche delle negligenze del dr. Galli, a prescindere dalla
partecipazione al processo dello stesso).
La ricorrente si lamenta del fatto che la Corte territoriale, in
relazione all’asserita responsabilità professionale del dr. Massimo
12

mila, senza fornirne alcuna giustificazione.

Galli, ha confermato la decisione del giudice di primo grado di non
ammettere la riconvocazione a chiarimenti dei nominati consulenti
tecnici d’ufficio; ma dimentica che:
a) nelle conclusioni rassegnate in primo grado, non aveva
fatto alcun riferimento all’operato del dr. Galli;
b) soltanto in grado di appello ha chiesto per la prima volta la
condanna del COS o in solido con lo stesso del dr. Umberto Perrini

professionale del dr. Galli (su detta domanda entrambi i convenuti
non hanno accettato il contraddittorio);
c) i giudici di appello, come sopra già osservato (in sede di
disamina del secondo motivo di ricorso), hanno rilevato che,
nell’atto di citazione in primo grado, la Bartelloni aveva riferito che
il dr. Perrini aveva fatto intervenire in tempi diversi altri medici (tra
i quali il dr. Galli ed il dr. Capretti), ma non aveva allegato che il dr.
Perrini, per adempiere alla propria obbligazione, si avvaleva
dell’opera professionale del dr. Galli; d’altra parte, nessuna
specifica rilevanza poteva essere data al fatto che il dr. Galli era un
libero professionista associato del COS o anche al fatto che era
stato il dr. Galli ad indirizzare presso il COS Perrini la Bartelloni;
infine, non era risultato affatto provato che il dr. Galli avesse
operato su incarico e secondo precise istruzioni del dr. Umberto
Perrini.
Ai rilievi che precedono si aggiunge la considerazione che,
secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante,
Sez. 2, Sentenza n. 15633 del 10/07/2006, Rv. 592057 – 01), la
responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è
necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente
personale, perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente,
caratterizzato dall’intuitus personae, ragion per cui, anche se il
professionista è associato ad uno studio, non sussiste vincolo di
solidarietà tra detto professionista e gli altri professionisti dello

13

al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta

stesso studio e l’associazione non assume la titolarità del rapporto
con i clienti.
In definitiva, non ricorrendo il vizio denunciato, la sentenza
impugnata resiste anche sul punto alle doglianze della ricorrente.

6. Il ricorso va dunque rigettato.

In considerazione della complessità delle questioni

trattate, che in sede di merito hanno formato oggetto di decisioni
parzialmente differenti, le spese processuali relative al presente
giudizio di legittimità vengono integralmente compensate.
La ricorrente, tuttavia, va condannata al pagamento
dell’importo dovuto per legge ed indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1 comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis
del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 5
dicembre 2017.

7.

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