Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5608 del 21/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5608 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: D’ISA CLAUDIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AMORIN DARIUS SATURN1N CYRIS N. IL 29/11/1965
avverso la sentenza n. 12526/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;
Data Udienza: 21/11/2012
osserva
2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1,
lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità,
consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto
di effettiva critica alla decisione impugnata.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito
dell’imputazione (responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi
chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare
l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che
l’imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che
coinvolgono il patto dal medesimo accettato.
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma in camera di consiglio il 21 novembre 2Q,12.
1. L’imputato AMORIN DARIUS SATURNIN CYRIS ricorre per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena .