Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2418 del 31/01/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2418 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CORRENTI VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso 3330-2013 proposto da:
MONTALDO GIOVANNI, GATTI ORNELLA, SCONTRINI ANNAMARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.CICERONE 49, presso
lo studio dell’avvo ca to SVEVA BERNARDINI, che
li
rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
GATTI MICHELA,
2017
2665
GATTI
STEFANIA,
GATTI
CARPITELLA
CATERINA, GATTI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA G. BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO PAOLETTI, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SAVERIO GIANGRANDI;
– con troricorrenti. –
avverso la sentenza n. 743/2012 della CORTE D’APPELLO di
Data pubblicazione: 31/01/2018
GENOVA, depositata il 22/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 7.8.2002 il Tribunale di La Spezia costituiva ex art.
1051 cc servitù prediale coattiva a favore del terreno di Caterina
Gatti Carpitella, Francesca, Michela e Stefania Gatti gravante sul
mappale 1009 di Alessandro Manzo e Anna Maria Scontrini,
fissando l’indennizzo di euro 3500 in favore dei primi e di euro
5000 in favore dei secondi e compensando le spese.
Proposto appello dai
Montaldo-Gatti,
svolgevano appello
incidentale sulla misura dell’indennizzo gli originari attori Gatti e
altro appello, poi riunito, i Manzo Scontrini/ contestando il percorso
che andava ad incidere sulla loro aia e la misura dell’indennizzo
richiesto in misura non inferiore ad euro 25.000.
La Corte di appello di Genova, con sentenza 22.6.2012, respingeva
gli appelli con compensazione delle spese statuendo essere stata
/
accertata l’interclusione con la sentenza non definitiva ormai
passata in giudicato, dando conto dei tre percorsi individuati dal
ctu e della giurisprudenza, anche costituzionale , evolutiva sul
punto, argomentando che il primo giudice aveva correttamente
ritenuto inidoneo un passaggio che non consentiva l’accesso
carraio
all’abitazione,
a,
escludendo / emergesse
chiaramente
l’inclusione dell’aia o cortile , non costituente, comunque, motivo
di esclusione assoluta; quanto alla misura dell’indennizzo ,
mappale 317 di Giovanni Montaldo e Ornella Gatti e sul terreno
determinato in base alla ctu, le obiezioni di senso opposto erano
generiche.
Ricorrono i Montaldo Gatti e Scontrini AnnaMaria in proprio e n.q.
di eredg di Alessandro Manzo con unico motivo, illustrato da
I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1051 cc, 42 Cost,
difetto di motivazione , contrasto tra motivazione e dispositivo,
/
lamentando che la sentenza ha privilegiato il percorso più gravoso
e richiamando la decisione di primo grado e la ctu l concludendo nel
senso che il riferimento alla strada già esistente è del tutto in
contrasto con la scelta del percorso Al-Bl e con la conferma della
sentenza di primo grado.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi
a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella
sentenza con critiche rivolte più alla sentenza di primo grado che a
i
quella di appello.
Non è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del
giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla
parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o
meno gli estremi del diritto reclamato, ove, come nel caso, la
sentenza sia congruamente logica e giuridicamente corretta ( Cass.
n. 356/2017).
Il sindacato di legittimità sulla motivazione presuppone una
violazione dell’art. 132 cpc , ipotesi rinvenibile quando la sentenza
memoria – resistono i Gatti.
,
è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter
logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme
sui requisiti minimi della decisione.
La sentenza ha statuito che l’abusività della strada non era oggetto
In astratto tra una strada già esistente ed un percorso alternativo
la scelta per la prima costituisce, di norma, un minor aggravio per
entrambe le parti ma la sentenza ha motivatamente escluso il
percorso C-D, privilegiato dal ctu in base a considerazioni tecnicogiuridiche senza
/-
tener conto delle esigenze abitative e sul
convincimento che il passaggio potesse servire solo per esigenze
agricole.
Va anche considerata l’irrilevanza della indicata pregressa
abusività dell’immobile perché condonato mentre il lamentato
preteso contrasto tra motivazione e dispositivo non è valutabile
non riportandosi la ctu sul punto.
In definitiva si chiede un riesame del merito.
Il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese
liquidate in euro 4700 di cui 200 per spese vive oltre accessori e
spese forfettarie nel 15% 1 dando atto dell’esistenza dei presupposti
per il versamento dell’ulteriore contributo ex dpr 115/2002.
Roma, 20 ottobre 2017.
di causa ed il sito era stato individuato perché più idoneo.